CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20033/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:.,p, bei [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto pronunciarsi l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 26/05/2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto i reclami proposti da [OSCURATO:PERSONA] -detenuto in espiazione di pena detentiva perché condannato per i delitti di associazione finalizzata al narcotraffico, oltre che per evasione dalla detenzione domiciliare - avverso i decreti emessi, ex art. 41-bis, comma 2, I. n. 354 del 26 luglio 1975 (ord. pen.), dal Ministro della Giustizia in data 16.01.2019 e 20.06.2021, entrambi concernenti la proroga del regime detentivo ex art. 41-bis ord.pen. Da tali decreti ministeriali sono scaturiti due distinti procedimenti, riuniti davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, poi definitosi con l'ordinanza in epigrafe. Il primo procedimento, peraltro, è stato caratterizzato da un annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 22.0.2020, da parte della prima sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. del 12 luglio 2021. 2. Avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Dott. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in un unico, articolato motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., col quale deduce violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b) del codice di rito in relazione agli artt. 41-bis, comma 2, ord. pen., e 125, comma 3, cod. proc.pen. A parere del ricorrente, il Tribunale di sorveglianza si sarebbe soffermato esclusivamente sul criterio della perdurante operatività del clan di appartenenza, pur dopo aver ribadito l'elevato profilo criminale del Pannunzi, tenendo in non cale gli ulteriori criteri previsti dall'art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen. In particolare, si sarebbe trascurato il criterio della "posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione", nonostante il fatto che il Pannunzi si sia imposto, nel corso di molti anni, come uno dei più importanti broker del traffico di cocaina a livello mondiale, fungendo da intermediario tra svariate consorterie di stampo mafioso nazionali e estere. Pur non risultando formalmente affiliato ad alcuna cosca di 'ndrangheta, il Pannunzi risulterebbe contiguo a molte di esse (segnatamente, a quelle operanti nel basso Jonio reggino), come appurato dalle diverse sentenze di condanna emesse, negli anni, a suo carico; è rispetto a tali organizzazioni criminali, tuttora operanti soprattutto nel settore del narcotraffico, che il rischio del mantenimento o ripristino di contatti avrebbe dovuto essere valutato.Pertanto, nell'escludere la ricorrenza della pericolosità qualificata in vista della mancata operatività del clan di appartenenza, il Tribunale avrebbe reso una motivazione "apodittica e irragionevole". Infine, e sempre in violazione delle citate norme, il Tribunale avrebbe errato nel considerare poco significativa la ripetuta corrispondenza registrata a carico del Pannunzi e nel trascurare il dato delle due evasioni dalla detenzione domiciliare (cui è seguita lunga latitanza all'estero); segni, tutti, indicativi della capacità del Pannunzi di mantenere coi propri sodali all'esterno del carcere costanti interlocuzioni e di realizzare ben collaudati programmi soltanto grazie a una rete di stabili fiancheggiatori. La motivazione in ordine all'insussistenza dell'attuale operatività del clan di appartenenza sarebbe, in definitiva, talmente esili da risultare puramente apparente. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso in oggetto sollecita questo Collegio a esprimersi sia sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme ritenute violate e, segnatamente, l'art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen., sia sulla motivazione dell'impugnato provvedimento, ritenuta dal ricorrente meramente apparente. A tal proposito, non sembra superfluo ricordare che l'ambito del sindacato consentito a questa Corte in subjecta materia, perimetrato dal comma 2-sexies del novellato art. 4/bis ord. pen., è quello afferente alla violazione di legge sostanziale o processuale, in tale vizio dovendosi ricomprendere, però, i casi in cui la decisione di merito abbia adottato una motivazione meramente apparente (priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità) o del tutto (e, cioè, graficamente) assente. La mancanza di motivazione si traduce, infatti, sia in violazione del generale disposto dell'art. 125 del codice di rito, sia della prescrizione di cui all'art. 41-bis, comma 2-sexies ord. pen., a norma del quale il Tribunale di sorveglianza «decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2» (per tale ricostruzione della sfera del controllo devoluto alla Cassazione in merito all'applicazione o alla proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., cfr., da ultimo, Sez 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, 281361, con rinvii a Sez. U Santapaola e Pellegrino). Rievocato così, in estrema sintesi, il perimetro dell'ambito cognitivo devoluto alla Cassazione in merito all'applicazione o alla proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., è altresì opportuno considerare il medesimo tema dalla prospettiva del giudizio del Tribunale di sorveglianza, date le censure rivolte dall'odierno ricorrente alla motivazione dell'impugnato provvedimento. In tal caso, il primo e indispensabile riferimento è l'aggancio normativo apprestato dal comma 2-bis dell'art. 41-bis ord.pen., a norma del quale «la proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa». Uno dei punti più delicati del vaglio giudiziale -in ogni caso, il punto più delicato del caso in esame- è rappresentato dal fatto che la proroga del decreto ministeriale postula l'accertamento non già dell'effettivo mantenimento del condannato con l'associazione di riferimento, bensì l'accertamento della persistenza della capacità dello stesso di mantenere quei contatti. È proprio rispetto a tale requisito che la prima sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 34843 del 12 luglio 2021, ha ritenuto non sufficientemente motivata la prima ordinanza di proroga (quella del 22.10.2020), sottolineando come soltanto l'appurata capacità del soggetto in stato detentivo di mantenere contatti e impartire ordini giustifichi la proroga del modello differenziato della condizione detentiva di cui all'art. 41-bis, ben potendo altre situazioni di pericolosità sociale essere contenute attraverso altre, e meno afflittive, soluzioni apprestate da diversi istituti di diritto penitenziario. Nella medesima occasione, la Corte di cassazione aveva ritenuto che l'ordinanza di proroga non avesse affrontato in modo chiaro il tema dei potenziali destinatari delle ipotetiche comunicazioni verso l'esterno del Pannunzi, né esplicato in quali termini «un soggetto non partecipe né dirigente di una consorteria mafiosa potesse influenzare con ordini e direttive i comportamenti criminosi dei soggetti affiliati a tale cosca [...] né si chiarisce se il gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti sia ancora attivo e quale sia la sua componente soggettiva».Sulla scia di tali indicazioni, il Tribunale ha osservato che nei decreti ministeriali «non si fa il minimo accenno all'operatività del sodalizio in parola, mentre ci si diffonde sulla vitalità delle cosche di 'ndrangheta con le quali il Pannunzi ha collaborato quale broker del narcotraffico" e si afferma testualmente che non risulta una sua formale affiliazione a nessuna» delle cosche di 'ngrangheta' elencate (nel Decreto ministeriale). Inoltre, non risulterebbero, a parere del Tribunale, le altre condizioni di cui all'art. 41-bis, comma 2-bis, necessarie per fondare la qualificata pericolosità del soggetto, atteso che non risultano nuove incriminazioni, non viene riferito nulla in ordine al tenore di vita dei familiari, la condotta inframuraria è stata conforme alle regole penitenziarie e i colloqui e la corrispondenza con figlia e genero, definiti sospetti, sono stati definiti invece dal Tribunale "poco significativi, posto che essi non hanno dato luogo a procedimenti penali". Siffatte indicazioni soffrono di una base motivazionale apparente, come evidenziato dal ricorrente; questo Collegio considera infatti condivisibili le censure dedotte, laddove si evidenzia come il Tribunale, dopo aver convenuto sulla "indubbia caratura criminale" (p. 5 dell'impugnata ordinanza) del Pannunzi, sulla sua capacità di promuovere e organizzare importanti traffici di stupefacenti all'estero e di interagire con la criminalità straniera (ibidem), si sia poi limitato a constatare l'assenza di una sua formale affiliazione a specifiche cosche di 'ndrangheta'. E' evidente che l'insolita attitudine mostrata - e in più sedi rilevata - dal Pannunzi ad agire quale "broker" internazionale, o battitore libero, del narcotraffico avrebbe dovuto indirizzare l'attenzione del Tribunale verso la capacità del prevenuto di serbare potenziali collegamenti con una vasta rete criminale, piuttosto che sulla sola, stabile affiliazione in una specifica cosca (cfr., ex plur., Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221 - 01: «ai fini della proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall'art. 41-bis, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti»). La censura di apparente motivazione è condivisibile anche avuto riguardo ai dati in base ai quali il Tribunale ha ritenuto insussistenti le condizioni necessarie per fondare la qualificata pericolosità del soggetto. Invero, le indicazioni fornite nell'impugnata ordinanza sono estranee al perimetro valutativo della capacità del Pannunzi di mantenere contatti o impartire ordini verso l'esterno, posto che sia la condotta inframuraria sia la conseguente assenza di nuove incriminazioni sono dati sostanzialmente neutri rispetto alla vasta congerie di elementi rivelatori del radicamento del Pannunzi nel tessuto criminale internazionale, delle sue capacità di fuga e di gestione di lunghi periodi di latitanza all'estero, che dimostrano esattamente l'inserimento dello stesso in una solida rete criminale che prescinde dalla specifica associazione finalizzata al narcotraffico di ordinaria appartenenza. 2. Dai motivi sopra esposti deriva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata