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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22420/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22431/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA

V. PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPOBASSO n. 80/2016 depositata il15/02/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la contribuente [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva il rimborso di credito IVA per il 2005, erroneamente non riportato nella dichiarazione IVA del 2006.

2. Respinta la richiesta di rimborso, la società ricorreva alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Campobasso che rigettava il ricorso. 3.Proposto appello, la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Molise rigettava il gravame osservando che, po iché non era stato inserito nella dichiarazione, il credito poteva essere richiesto soltanto entro il termine biennale di cui all’art. 21 comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992 cit. non trovando applicazione l’ordinario termine decennale.

4. Contr o questa pronunzi a la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. 5.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate . [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c., perché la CTR non aveva esaminato nello specifico i tre motivi d’appello proposti, limitandosi ad una motivazione per relationem alla sentenza della CTP senza fornire alcuna autonoma risposta, introducendo elementi inconferenti con la causa e con i motivi d’appello (il ricorrente veniva indicato con il nome “Maiolica”, la motivazione si confrontava con una questione di applicabilità del termine di prescrizione decennale mai dedotta). 2.Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 54 bis d.P.R. n. 633/72, dell’art. 10 della legge n. 212/2000 e degli artt. 23 e 97 Cost., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n,. 3 c.p.c., in quanto era dovere dell’Ufficio rettificare la dichiarazione a seguito del controllo della dichiarazione. 3.Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, perché il termine biennale era stato calcolato erroneamente, in quanto doveva decorrere dal giorno in cui si era verificato il presupposto per la restituzione, coincidente, in questo caso, con la conclusione della procedura di legge di verifica dei versamenti e cioè con l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo (cioè 1 giugno 2007). 4.Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241790 e dell’art. 7 della legge n. 212/2000 per difetto di motivazione del provvedimento impugnato. 5.Il primo motivo è infondato. 5.1.Premesso che ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (per tutte, Cass. n. 20921 del 2019; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 326 del 2018).

In questo caso, la sentenza, al netto dei refusi e delle incongruenze, ha comunque una motivazione intelligibile che raggiunge il minimo costituzionale ex art. 111 cost. (Cass. n. 13248 del 2020): secondo la CTR, in sostanza, il credito doveva risultare in dichiarazione e, in difetto, si doveva agire per il rimborso entro i due anni.

5.2. La mancata specifica risposta a lle questioni sollevate con l’appello - relativ e alla carenza di motivazione del diniego, al dovere di attivazione dell’Amministrazione nelle procedure automatizzate, all’erroneo calcolo del termine biennale - può considerarsi un rigetto implicito delle stesse , in qua nto la loro irrilevanza o infondatezza costituisce antecedente logico – giuridico della decisione assunta (Cass. n. 12131 del 2023). 6.Quanto al secondo e terzo motivo , va rammentat o , i n tema dirimborso dell' IVA, che la detrazione o il rimborso della eccedenza d'imposta, nell'ipotesi in cui il credito risulti dalla dichiarazione regolarmente presentata, è disciplinata dall'art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 e la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente è da considerarsi già presentata con compilazione, nella dichiarazione annuale , dell’apposito quadro, ciò che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presupposto per l'esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione delrimborso; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto alrimborso, la presentazione del modello "VR" non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art.21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello diprescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ. (Cass. n. 20039 del 2011; Cass. n. 19682 del 2015; Cass. n. 20255 del 2015; Cass. n. 19115 del 2016; Cass. n. 4559 del 2017)

6.1. Peraltro, nei casi di domanda di rimborso non rientrante tra quelle previste dall'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, come quella per cui è causa in cui il credito non è stato esposto nella dichiarazione per l’anno cui si riferisce, si applica, in mancanz a di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all'art. art.21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede un termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza ma che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio rifiuto, la decorrenza del termine decennale diprescrizione ex art. 2946 cod. civ. (Cass. n. 16477 del 2004; Cass. n. 8461 del 2005; Cass. n. 2705 del 2008; Cass. n. 12433 del 2011; Cass. n. 21674 del 2015; Cass. n. 20573 del 2019). 6.2.Tanto premesso, il secondo motivo è inammissibile perché . si fonda sulla ipotetica circostanza del l’accertabilità del credito non dichiarato a seguito del controllo ai sensi dell’art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972; in ogni caso, questo non può supplire all’omesso esercizio del diritto al rimborso perché potrà condurre soltanto all’accertamento del credito IVA , il cui utilizzo (rimborso o compensazione) dipende comunque dal contribuente (v. art. 30 cit.).

6.3. Il terzo motivo, poi, è infondato in quanto i l termine biennale decorre dal pagamento o dal momento successivo in cui si verificano i presupposti per il rimborso; quindi , deve farsi riferimento al momento in cui si sono verificati i presuppos ti sostanziali del credito IVA , sui quali non incide l a procedura di controllo delladichiarazione; 7.Infine, è infondato il quarto motivo. 7.1.In tema di IVA, il provvedimento con cui l'amministrazione finanziaria neghi il diritto del contribuente al rimborso dell'eccedenza detraibile non ha, neppure sostanzialmente, natura di avviso di accertamento (che presuppone necessariamente una pretesa tributaria nuova), sicché l'atto non deve avere unamotivazione simile a quella prevista da specifiche disposizioni di legge per gli atti costituenti esercizio della potestà impositiva (Cass. n. 8998 del 2014). 8.Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22431/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V. PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO n. 80/2016 depositata il15/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la contribuente [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva il rimborso di credito IVA per il 2005, erroneamente non riportato nella dichiarazione IVA del 2006. 2. Respinta la richiesta di rimborso, la società ricorreva alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Campobasso che rigettava il ricorso. 3.Proposto appello, la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Molise rigettava il gravame osservando che, po iché non era stato inserito nella dichiarazione, il credito poteva essere richiesto soltanto entro il termine biennale di cui all’art. 21 comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992 cit. non trovando applicazione l’ordinario termine decennale. 4. Contr o questa pronunzi a la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. 5.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate . [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c., perché la CTR non aveva esaminato nello specifico i tre motivi d’appello proposti, limitandosi ad una motivazione per relationem alla sentenza della CTP senza fornire alcuna autonoma risposta, introducendo elementi inconferenti con la causa e con i motivi d’appello (il ricorrente veniva indicato con il nome “Maiolica”, la motivazione si confrontava con una questione di applicabilità del termine di prescrizione decennale mai dedotta). 2.Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 54 bis d.P.R. n. 633/72, dell’art. 10 della legge n. 212/2000 e degli artt. 23 e 97 Cost., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n,. 3 c.p.c., in quanto era dovere dell’Ufficio rettificare la dichiarazione a seguito del controllo della dichiarazione. 3.Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, perché il termine biennale era stato calcolato erroneamente, in quanto doveva decorrere dal giorno in cui si era verificato il presupposto per la restituzione, coincidente, in questo caso, con la conclusione della procedura di legge di verifica dei versamenti e cioè con l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo (cioè 1 giugno 2007). 4.Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241790 e dell’art. 7 della legge n. 212/2000 per difetto di motivazione del provvedimento impugnato. 5.Il primo motivo è infondato. 5.1.Premesso che ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (per tutte, Cass. n. 20921 del 2019; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 326 del 2018). In questo caso, la sentenza, al netto dei refusi e delle incongruenze, ha comunque una motivazione intelligibile che raggiunge il minimo costituzionale ex art. 111 cost. (Cass. n. 13248 del 2020): secondo la CTR, in sostanza, il credito doveva risultare in dichiarazione e, in difetto, si doveva agire per il rimborso entro i due anni. 5.2. La mancata specifica risposta a lle questioni sollevate con l’appello - relativ e alla carenza di motivazione del diniego, al dovere di attivazione dell’Amministrazione nelle procedure automatizzate, all’erroneo calcolo del termine biennale - può considerarsi un rigetto implicito delle stesse , in qua nto la loro irrilevanza o infondatezza costituisce antecedente logico – giuridico della decisione assunta (Cass. n. 12131 del 2023). 6.Quanto al secondo e terzo motivo , va rammentat o , i n tema dirimborso dell' IVA, che la detrazione o il rimborso della eccedenza d'imposta, nell'ipotesi in cui il credito risulti dalla dichiarazione regolarmente presentata, è disciplinata dall'art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 e la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente è da considerarsi già presentata con compilazione, nella dichiarazione annuale , dell’apposito quadro, ciò che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presupposto per l'esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione delrimborso; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto alrimborso, la presentazione del modello "VR" non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art.21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello diprescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ. (Cass. n. 20039 del 2011; Cass. n. 19682 del 2015; Cass. n. 20255 del 2015; Cass. n. 19115 del 2016; Cass. n. 4559 del 2017) 6.1. Peraltro, nei casi di domanda di rimborso non rientrante tra quelle previste dall'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, come quella per cui è causa in cui il credito non è stato esposto nella dichiarazione per l’anno cui si riferisce, si applica, in mancanz a di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all'art. art.21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede un termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza ma che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio rifiuto, la decorrenza del termine decennale diprescrizione ex art. 2946 cod. civ. (Cass. n. 16477 del 2004; Cass. n. 8461 del 2005; Cass. n. 2705 del 2008; Cass. n. 12433 del 2011; Cass. n. 21674 del 2015; Cass. n. 20573 del 2019). 6.2.Tanto premesso, il secondo motivo è inammissibile perché . si fonda sulla ipotetica circostanza del l’accertabilità del credito non dichiarato a seguito del controllo ai sensi dell’art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972; in ogni caso, questo non può supplire all’omesso esercizio del diritto al rimborso perché potrà condurre soltanto all’accertamento del credito IVA , il cui utilizzo (rimborso o compensazione) dipende comunque dal contribuente (v. art. 30 cit.). 6.3. Il terzo motivo, poi, è infondato in quanto i l termine biennale decorre dal pagamento o dal momento successivo in cui si verificano i presupposti per il rimborso; quindi , deve farsi riferimento al momento in cui si sono verificati i presuppos ti sostanziali del credito IVA , sui quali non incide l a procedura di controllo delladichiarazione; 7.Infine, è infondato il quarto motivo. 7.1.In tema di IVA, il provvedimento con cui l'amministrazione finanziaria neghi il diritto del contribuente al rimborso dell'eccedenza detraibile non ha, neppure sostanzialmente, natura di avviso di accertamento (che presuppone necessariamente una pretesa tributaria nuova), sicché l'atto non deve avere unamotivazione simile a quella prevista da specifiche disposizioni di legge per gli atti costituenti esercizio della potestà impositiva (Cass. n. 8998 del 2014). 8.Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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