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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35352/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Sassari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari pronunciata il 09.07.2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro ascritti ai capi B), F) e G) perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti ai capi H) ed I) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo A) nella misura di anni tre dì reclusione ed euro 900,00 di multa; ha infine rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi A), C), D) ed E), nella misura di anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 1120 di multa, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.

2. Gli imputati hanno presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un primo motivo, violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) nell'ipotesi di furto in abitazione ex art. 624 bis cod. pen.; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta in sede di appello.

Hanno inoltre presentato memoria in ordine alla sussistenza deli estremi del reato di cui all'art. art. 624 bis cod. pen. 3.

Il primo motivo, attinente alla configurabilità del furto in abitazione, è stato già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello.

La riconduzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624 bis cod. pen. è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui si può delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare (Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01; Sez.5, n. 34474 del 21/06/2018, Rv. 273633; Sez. 5, n.35677 del 10/06/2022, Rv. 283593; Sez.4, n. 37795 del 21/09/2021, Rv. 281952).

Nel caso di specie, la Corte di merito ha considerato gli uffici commerciali ove si è consumato il furto alla stregua di "privata dimora", poiché ivi si si esercitava la attività professionale della persona offesa al riparo da intrusioni esterne, essendo uffici non aperti al pubblico ove erano altresì presenti abbigliamento, effetti personali, bagni privati ed inoltre erano ubicati in stretta adiacenza alle abitazioni familiari.

Si tratta di affermazioni di merito pertinenti, non illogiche e conformi ai principi, che si sottraggono al sindacato di legittimità.

4. Quanto al diniego druinnovazione istruttoria relativamente alla richiesta di audizione di un teste avanzata dal PG, va rilevato che, trattandosi di sentenza ' confermativa della sentenza di condanna di primo grado, secondo il pacifico orientamento di legittimità il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6 - , n. 2972 del 04/12/2020 , Rv. 280589 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Rv. 257741 - 01).

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Sassari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari pronunciata il 09.07.2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro ascritti ai capi B), F) e G) perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti ai capi H) ed I) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo A) nella misura di anni tre dì reclusione ed euro 900,00 di multa; ha infine rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi A), C), D) ed E), nella misura di anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 1120 di multa, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. 2. Gli imputati hanno presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un primo motivo, violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) nell'ipotesi di furto in abitazione ex art. 624 bis cod. pen.; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta in sede di appello. Hanno inoltre presentato memoria in ordine alla sussistenza deli estremi del reato di cui all'art. art. 624 bis cod. pen. 3. Il primo motivo, attinente alla configurabilità del furto in abitazione, è stato già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello. La riconduzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624 bis cod. pen. è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui si può delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01; Sez.5, n. 34474 del 21/06/2018, Rv. 273633; Sez. 5, n.35677 del 10/06/2022, Rv. 283593; Sez.4, n. 37795 del 21/09/2021, Rv. 281952). Nel caso di specie, la Corte di merito ha considerato gli uffici commerciali ove si è consumato il furto alla stregua di "privata dimora", poiché ivi si si esercitava la attività professionale della persona offesa al riparo da intrusioni esterne, essendo uffici non aperti al pubblico ove erano altresì presenti abbigliamento, effetti personali, bagni privati ed inoltre erano ubicati in stretta adiacenza alle abitazioni familiari. Si tratta di affermazioni di merito pertinenti, non illogiche e conformi ai principi, che si sottraggono al sindacato di legittimità. 4. Quanto al diniego druinnovazione istruttoria relativamente alla richiesta di audizione di un teste avanzata dal PG, va rilevato che, trattandosi di sentenza ' confermativa della sentenza di condanna di primo grado, secondo il pacifico orientamento di legittimità il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6 - , n. 2972 del 04/12/2020 , Rv. 280589 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Rv. 257741 - 01). 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in
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