CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32474/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione algiudizio di tardività dell'eccezione di nullità concernente l'acquisizione dellarelazione di consulenza tecnica di parte in assenza della previa audizione del suoautore, nonché la connessa inutilizzabilità della medesima relazione, non èconsentito perché meramente reiterativo delle identiche doglianze già dedottecon l'atto di appello, ivi puntualmente affrontate e disattese dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha specificamente escluso la tempestività dell'eccezione,ricostruendo la scansione procedimentale delle udienze del 9 maggio e del 19settembre 2023;che, quanto alla dedotta inutilizzabilità della relazione di consulenza tecnicadi parte, la censura è, altresì, manifestamente infondata, atteso che, perconsolidato e pacifico orientamento di questa Corte, l'acquisizione della relazionedi consulenza tecnica di parte, ivi compresa quella del pubblico ministero, inassenza della previa audizione del suo autore non ne comporta l'inutilizzabilità,ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178,comma primo, lett. c), cod. proc. pen., soggetta ai limiti di deducibilità di cuiall'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo, lett. a), cod. proc.pen. (Sez. 6, n. 25807 del 14/03/2014, Rizzo, Rv. 259200 - 01; conf. Sez. 3, n.35497 del 10/05/2016, Rv. 267637 - 01, quest'ultima resa in relazione allarelazione peritale);che la censura è, inoltre, aspecifica in relazione al principio della cd. provadi resistenza, costituendo pacifico orientamento di questa Corte quello secondocui è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepiscel'inutilizzabilità, ovvero, come nel caso di specie, la nullità, di un elementoprobatorio senza dedurne la decisività ai fini dell'adozione del provvedimentoimpugnato, non essendo stato precisato se, dall'espunzione dell'elementomedesimo, le residue risultanze processuali risulterebbero o meno sufficienti aconfermare il convincimento raggiunto dai giudici di merito (Sez. 3, n. 39603 del03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020,Lucamarini, Rv. 279829 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina, Rv. 269218 - 01);che non giova al ricorrente la memoria depositata dal difensore, con cui siinsiste per la tempestività dell'eccezione, sul rilievo che il deposito della relazionedi consulenza sarebbe intervenuto fuori udienza tra il 9 maggio e il 19 settembre2023, e per l'inutilizzabilità dell'atto in ragione della sua mancata previainclusione nel fascicolo delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen.;che, quanto al primo profilo, la valutazione della tempestività dell'eccezione,fondata sulla ricostruzione della sequenza procedimentale delle udienze,costituisce accertamento riservato al giudice di merito e non sindacabile inquesta sede se non nei limiti del vizio di motivazione, qui non ravvisabile; che,quanto al secondo profilo, la doglianza si risolve nella medesima reiterazione,sub specie di inutilizzabilità, della questione già ricondotta, secondo il consolidatoorientamento sopra richiamato, nell'alveo della nullità di ordine generale aregime intermedio, sicché le argomentazioni svolte in memoria non sono idoneea superare i rilievi di inammissibilità sopra esposti;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]