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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 20893/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29111/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1284/2021 depositata il06/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di 5.878,40 €, quale quota parte della locazione di un immobile sito in Napoli, in comunione tra le parti e per il periodo compreso tra marzo 2016 a maggio 2017. 2.-In pratica, l'immobile era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 21 dicembre 2015, ed a cui sono succeduti, quali eredi, la moglie [OSCURATO:PERSONA] e i suoi quattro figli.

Dopo alcuni mesi dal decesso, due fra gli eredi, ossia la moglie [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA], hanno concesso l'immobile in locazione ad una società, senza comunicare alcunché all'altro erede, ossia [OSCURATO:PERSONA], a cui non era nemmeno concesso di partecipare ai frutti della locazione. 3.-Di conseguenza [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto decreto ingiuntivo, di cui si diceva prima, avverso il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione eccependo carenza di legittimazione della controparte per non essere costei erede di [OSCURATO:PERSONA], e la non divisibilità dei frutti che cadevano in comunione ereditaria e spettavano solo a scioglimento diquesta.

Il Tribunale di Napoli ha respinto l'opposizione ritenendo il Moggio erede in base alla stessa prospettazione dei suoi avversari con decisione confermata integralmente in appello. 4.-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un motivo di ricorso.

Non si è costituito l'intimato.

Considerato che 5.-L'unico motivo di ricorso fa valere violazione dell'articolo 2697 del codice civile.

Sostengono i ricorrenti che [OSCURATO:PERSONA] ha agito in qualità di erede ma non ha dimostrato di esserlo, e che invece la qualità di erede è stata dedotta dalla sentenza impugnata erroneamente, senza cioè che chi l'ha allegata ne avesse fornito prova sufficiente, né potendo considerarsi tali i documenti depositati dall’attore. il motivo è dunque rivolto a contestare la valenza probatoria dei singoli documenti allegati da [OSCURATO:PERSONA], ossia l'accettazione di eredità, la ratifica del contratto di locazione, la sentenza resa in altro giudizio e la pendenza del giudizio di divisione ereditaria da lui azionato. 51.-Il motivo è inammissibile.

La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] è erede al pari degli altri e dunque ha ricevuto la comproprietà dell'immobile allo stesso titolo in base al quale l'hanno ricevuta gli altri, vale a dire la successione ereditaria, è frutto di un accertamento in fatto compiuto dalla Corte d'appello in base alla documentazione allegata dall'interessato, che comprende, oltre ai documenti sopramenzionati, altresì la prova della adozione avvenuta anni addietro ed annotata nello stato di famiglia.

Questo accertamento, essendo un accertamento in fatto, non può essere qui censurato proponendo una diversa rilevanza probatoria di quei documenti e dunque proponendo una diversa valutazione delle prove della qualità di erede.

Per il resto sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno osservato che le argomentazioni dei ricorrenti, relative alla acquisizione alla massa ereditaria dei canoni, non sono fondate in quanto il contratto di locazione non è stato stipulato dal de cuius, e dunque i suoi eredi non sono subentrati nel rapporto di locazione, ma piuttosto il contratto è stato stipulato dopo la morte del de cuius e da uno dei coeredi e comproprietari quindi dell'immobile; che gli stipulanti hanno agito nel pieno diritto, osservando come la locazione comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione d'affari che può essere ratificata dagli altri comproprietari senza particolari formalità; che la ratifica da parte di [OSCURATO:PERSONA] è agli atti; che ne sono derivati effetti identici a quelli che derivano dal mandato, tra cui quello di ottenere la quota del canone ai sensi dell'articolo 1705 del codice civile.

Questa ulteriore ratio non è contestata dai ricorrenti, che in realtà si limitano, come detto, semplicemente a contestare la qualità di erede del loro contraddittore, proponendo una diversa ricostruzione delle prove rispetto a quella fornita dalla Corte di Appello, ma alcunché argomentano o censurano in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto tra le parti.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Nulla spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29111/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1284/2021 depositata il06/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di 5.878,40 €, quale quota parte della locazione di un immobile sito in Napoli, in comunione tra le parti e per il periodo compreso tra marzo 2016 a maggio 2017. 2.-In pratica, l'immobile era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 21 dicembre 2015, ed a cui sono succeduti, quali eredi, la moglie [OSCURATO:PERSONA] e i suoi quattro figli. Dopo alcuni mesi dal decesso, due fra gli eredi, ossia la moglie [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA], hanno concesso l'immobile in locazione ad una società, senza comunicare alcunché all'altro erede, ossia [OSCURATO:PERSONA], a cui non era nemmeno concesso di partecipare ai frutti della locazione. 3.-Di conseguenza [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto decreto ingiuntivo, di cui si diceva prima, avverso il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione eccependo carenza di legittimazione della controparte per non essere costei erede di [OSCURATO:PERSONA], e la non divisibilità dei frutti che cadevano in comunione ereditaria e spettavano solo a scioglimento diquesta. Il Tribunale di Napoli ha respinto l'opposizione ritenendo il Moggio erede in base alla stessa prospettazione dei suoi avversari con decisione confermata integralmente in appello. 4.-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un motivo di ricorso. Non si è costituito l'intimato. Considerato che 5.-L'unico motivo di ricorso fa valere violazione dell'articolo 2697 del codice civile. Sostengono i ricorrenti che [OSCURATO:PERSONA] ha agito in qualità di erede ma non ha dimostrato di esserlo, e che invece la qualità di erede è stata dedotta dalla sentenza impugnata erroneamente, senza cioè che chi l'ha allegata ne avesse fornito prova sufficiente, né potendo considerarsi tali i documenti depositati dall’attore. il motivo è dunque rivolto a contestare la valenza probatoria dei singoli documenti allegati da [OSCURATO:PERSONA], ossia l'accettazione di eredità, la ratifica del contratto di locazione, la sentenza resa in altro giudizio e la pendenza del giudizio di divisione ereditaria da lui azionato. 51.-Il motivo è inammissibile. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] è erede al pari degli altri e dunque ha ricevuto la comproprietà dell'immobile allo stesso titolo in base al quale l'hanno ricevuta gli altri, vale a dire la successione ereditaria, è frutto di un accertamento in fatto compiuto dalla Corte d'appello in base alla documentazione allegata dall'interessato, che comprende, oltre ai documenti sopramenzionati, altresì la prova della adozione avvenuta anni addietro ed annotata nello stato di famiglia. Questo accertamento, essendo un accertamento in fatto, non può essere qui censurato proponendo una diversa rilevanza probatoria di quei documenti e dunque proponendo una diversa valutazione delle prove della qualità di erede. Per il resto sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno osservato che le argomentazioni dei ricorrenti, relative alla acquisizione alla massa ereditaria dei canoni, non sono fondate in quanto il contratto di locazione non è stato stipulato dal de cuius, e dunque i suoi eredi non sono subentrati nel rapporto di locazione, ma piuttosto il contratto è stato stipulato dopo la morte del de cuius e da uno dei coeredi e comproprietari quindi dell'immobile; che gli stipulanti hanno agito nel pieno diritto, osservando come la locazione comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione d'affari che può essere ratificata dagli altri comproprietari senza particolari formalità; che la ratifica da parte di [OSCURATO:PERSONA] è agli atti; che ne sono derivati effetti identici a quelli che derivano dal mandato, tra cui quello di ottenere la quota del canone ai sensi dell'articolo 1705 del codice civile. Questa ulteriore ratio non è contestata dai ricorrenti, che in realtà si limitano, come detto, semplicemente a contestare la qualità di erede del loro contraddittore, proponendo una diversa ricostruzione delle prove rispetto a quella fornita dalla Corte di Appello, ma alcunché argomentano o censurano in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto tra le parti. Il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore
Decreto Cassazione n. 20893/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris