CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20348/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0981007), in persona del legalerappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa per leggedall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), per il ri-cevimento degli atti [OSCURATO:TELEFONO] – PEC [OSCURATO:EMAIL], presso cui uffici domicilia, in Roma, via dei Porto-ghesi, n. 12.[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Rimini, allaVia Destra del Porto, n. 155, in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta pro-cura speciale rilasciata con atto separato, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Bologna ed elettivamente domiciliata presso la casellap.e.c. del predetto professionista come da registri pubblici (RE-GINDE [OSCURATO:EMAIL] – [OSCURATO:TELEFONO])ControricorrenteRicorrente incidentaleNumero registro generale 20385/2025Numero sezionale 391/2026Numero di raccolta generale 20348/2026Data pubblicazione 17/06/2026nonché controComune Di RiminiIntimatoavverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n° 371/2025depositata il 26/02/2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite compreso nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00,ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal solo resistente costituito le spese del presente giudizio, che li-quida in euro 5.900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi,oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre alNumero registro generale 20385/2025Numero sezionale 391/2026Numero di raccolta generale 20348/2026Data pubblicazione 17/06/2026contributo previdenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 12 giugno 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti