CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 12445/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26630/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 5; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resisten te – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 2802/2015, depo sitata in data 19 / 0 5 /201 5 , non notificata ; Ires-Irap-Iva udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La CTR del Lazio rigettava l’appello della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposto contro la sentenza della CTP di Roma reiettiva del suo ricorso contro l’avviso di accertamento TK5030400776/2011 con cui erano state accertate maggiori imposte Ires, Irap e Iva per l’anno di imposta 2006, scaturenti dall’attività di costruzione e vendita di appartamenti. I giudici del gravame evidenziavano che l’accertamento traeva origine dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti, e quindi dalla difformità tra il prezzo dichiarato e quello effettivamente versato, che costituivano presunzioni semplici ma gravi, precise e concordanti, tali da fondare il ricorso all’accertamento previsto dall’art. 39, comma 1, lett. d), presunzioni che consentivano di accertare maggiori ricavi anchein presenza di contabilità regolarmente tenuta formalmente. 2. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione lasocietà contribuente.in base a tre motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositatoatto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1.Col primo mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., dolendosi dell’apparenza della motivazione sia perché i giudici di appello avrebberoapplicato al caso di specie, una normativa, quella di cui all’art. 35 d.l. n. 223 del 2006, incongruente rispetto alla fattispecie, sia per il carattere illogico della motivazione sia per la mancata illustrazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza delle mere presunzioni poste dall’ufficio a fondamento dell’accertamento. Col secondo motivo di ricorso la ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato. Col terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 , in quanto, posto che in tema di prova presuntiva il giudice deve compiere una preliminare valutazione della rilevanza dei singoli indizi, scartando quelli irrilevanti , e poi procedere ad una loro valutazione complessiva per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, lamenta la mancata valutazione degli indizi forniti dalla società ricorrente. 1.1. La ricorrente ha depositato in data 15/03/2024 un’istanza di rinvio per definizione agevolata, deducendo di aver aderito alla cd. rottamazione quater della cartella oggetto di ricorso, la n. 09720140270503034000, al fine di verificare il completamento del pagamento delle rate previste. L’istanza non puòessere accolta. L’art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022 prevede che Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. Il presente giudizio ha però ad oggetto un avviso di accertamento e non una cartella, alla quale l’istanza fa riferimento; nella documentazione depositata dalla ricorrente (domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione in forza dell’art. 1, commi 232 e ss., della l. n. 197 del 2022; comunicazione delle somme dovute, con allegati i moduli per i versamenti ) si fa riferimento a numerose cartelle ma non è in atti alcun elemento che possa far ritenere che la cartella cui l’istanza fa riferimento sia derivante dall’avviso per cui è causa. Il ricorso va quindi esaminato nel merito. 2. Il primo motivo, con cui la ricorrente censura la nullità della sentenza per vizio motivazionale,è infondato. 2.1. Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata(Cass., S ez . U. n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 6626/2022). In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. 2.2. Nel caso di specie, la motivazione, pur succinta, esiste graficamente ed è perfettamente individuabile, essendo fondata sulla condivisione della tesi che le dichiarazioni degli acquirenti degli immobili alienati dalla società, attestanti una difformità tra il prezzo dichiarato e quello effettivamente versato, fondassero un accertamento analitico induttivo di maggioriricavi, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d (del d.P.R. n. 600 del 1973, testo normativo non espressamente citato ma facilmente individuabile); del resto,nel corpo del motivo, di fatto la ricorrente si duole dell ’ errata applicazione di alcune disposizioni citate dal giudice d’appello e contesta la precisione, gravità e concordanza delle predette presunzioni, doglianze evidentemente estranee al vizio dedotto. 3. Il secondo motivo è infondato, in quanto, secondo il fermo orientamento di questa Corte, non ricorre omessa pronunzia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (ex multis, Cass. n. 26909/2021; Cass. n. 17066 /2019 ;Cass, n. 29191/2017), il che è quanto ricorre nel caso di specie,poiché i giudici di appello hanno proceduto alla valutazione nel merito della pretesa erariale, che è incompatibile con l'accoglimento dei rilievi sulla legittimità formale dell’atto impositivo e del relativo procedimento di formazione, aventi carattere pregiudiziale. 4. Il terzo motivo è infondato, in quanto, in primo luogo, il convincimento del giudice può fondarsi anche su un unico elemento indiziario, qualora preciso e grave (cfr. Cass. n. 2155/2019; Cass. n. 656/2014 e Cass. n. 17574/2009), fermo che tale elemento, nella cessione di immobili, non può compendiarsi nello scostamento dai valori OMI (in base all’art.dell'art. 1, comma 265, l. n. 244 del 2007 , in deroga all'art. 1, comma 2, della l. n. 212 del 2000, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni, di cui ai commi 2, 3, 23-bisdell’art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n.20 del 2006, valgano come presunzioni semplici, norme richiamate dalla CTR; lal. n. 88 del 2009, con l'art. 24, comma 5, è intervenuta di nuovo in subiecta materia , el iminando la presunzione legale introdotta dal cit. art. 35 ed ogni riferimento al valore normale quale strumento di accertamento automatico sulle compravendite immobiliari). Nel caso di specie, i giudici di appello, dando rilevanza alle dichiarazioni degli acquirenti degli immobili, attestanti il versamento di un prezzo diverso da quello dichiarato, non hanno violato tali principi. In secondo luogo, la ricorrente in realtà si duole non dell’apprezzamento dell’elemento indiziario assunto dai giudici ma della omessa considerazione di alcuni elementi dedotti dalla società; la censura, però, in ragione della genericità dello loro descrizione (in alcuni casi di semplici dichiarazioni rese da terzi alla guardia di finanza oralmente e senza alcun tipo di supporto documentale ovvero in altri a mezzo di documenti non riconduciibili alla ricorrente e in ogni caso per il tramite di documentazione prodotta in copia di cui si è espressamente disconosciuta la conformità agli originali), della promiscuità delle questioni dedotte (alcune sono relative evidentemente a questioni di carattere processuale, quali il disconoscimento della conformità di documenti prodotti n copia) e della mancata indicazione della loro effettiva rilevanza, non èammissibile, per evidente difetto di specificità e per estraneità della stessa alla disposizione di cui si assume la violazione (che regola il contenuto della prova presuntiva dell’ufficio). 5.Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è a provvedere sulle spese alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a