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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 13899/2026

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roricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 387/2025 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 11/06/2025 R.G.N. 270/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1612/20261.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 387/2025, haNumero di raccolta generale 13899/2026rigettato l’appello proposto dall’INPS avverso la decisionDea tad peublb licazione 13/05/2026Tribunale che, disattese le eccezioni preliminari di carenza diinteresse ad agire e di decadenza, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R.n. 639 del 1970, ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], titolare,dal mese di ottobre 2003, di pensione di vecchiaia a carico dell’extrattamento pensionistico.Per l’effetto, l’Istituto ha condannato al ricalcolo del tettopensionistico ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 562 del1996, mediante inclusione, nella retribuzione imponibile, di tuttele voci rilevanti nell’assicurazione generale obbligatoria per l’interavita lavorativa del pensionato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA].,nonché al pagamento delle eventuali differenze spettanti sui rateigià maturati e corrisposti, nei limiti del triennio anteriore alladomanda.1.1.

Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenutosussistente un interesse attuale e concreto del pensionato adottenere una pensione liquidata secondo legge, in relazione a tuttii parametri normativi applicabili.A tal fine, il giudice di appello ha valorizzato il fatto chel’originaria domanda era diretta, da un lato, all’accertamento dellacorretta applicazione dei criteri normativi di liquidazione dellapensione e, dall’altro, alla condanna generica dell’INPS alpagamento delle eventuali differenze spettanti, sul rilievo che laretribuzione imponibile pensionabile del [OSCURATO:PERSONA] fosseinferiore a quella rilevante nell’AGO e che il comportamentodell’Istituto avesse determinato un abbassamento del tetto di cuialla lett. a) dell’art. 3, comma 2, cit.1.2.

Disattesa altresì l’eccezione di decadenza ai sensi dell’art.47, comma 3, del d.P.R. n. 639 del 1970, sul rilievo che ladomanda di condanna generica era stata limitata ai rateiN ummearot uregriasttroi generale 20241/2025Numero sezionale 1612/2026nei tre anni anteriori al deposito del ricorso giudiziale, la CorteNumero di raccolta generale 13899/2026d’appello ha ribadito che la pensione di vecchiaia a carico del FDoatna dpuobb licazione 13/05/2026Telefonici, liquidata con il metodo retributivo, deve esseredeterminata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 562 del1996, entro il limite più favorevole tra l’80 per cento dellaretribuzione pensionabile calcolata secondo le regoledell’assicurazione generale obbligatoria e l’88 per cento dellaretribuzione pensionabile determinata ai sensi della legge n. 335del 1995.Ritenuto che l’INPS non avesse dimostrato la correttezza delcalcolo del predetto parametro alla luce dei criteri affermati dallagiurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale ha, quindi,respinto il gravame.2.

Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendoricorso incidentale condizionato, successivamente illustrato damemoria.4.

All’esito della camera di consiglio del 26 marzo 2026, ilCollegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni, ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il ricorso principale, è denunciata dall’INPS, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 100c.p.c., per avere la Corte d’appello riconosciuto in capo allacontroparte l’interesse a proporre azione giudiziaria per ottenerel’accertamento del diritto al ricalcolo del parametro massimo diraffronto stabilito dall’art. 3, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 562del 1996, senza considerare l’assoluta irrilevanza, nel casoconcreto, di tale ricalcolo.Parte ricorrente deduce che il calcolo del parametro Nmumaerso sreigmistroo generale 20241/2025Numero sezionale 1612/2026di cui alla lett. a) dell’art. 3, comma 2, cit., effettuato al tempoNumero di raccolta generale 13899/2026della liquidazione della pensione (pari a 1771,23 euro), sebDbatea npuebb licazione 13/05/2026errato, era risultato più elevato rispetto alla misura della pensionecalcolata come per legge, per cui, considerato che invece il tettodi cui alla lett. b) dell’art. 3, comma 2, cit., (pari a 1727,78 euro)era risultato meno favorevole di quello di cui alla lett a), era deltutto irrilevante il ricalcolo del parametro sub a) in misura più altarispetto a quella già determinata dall’INPS.Sostiene che nella specie l’interesse ad agire della controparte,che dev’essere concreto ed attuale, si identifica nel vantaggioeconomico che deriverebbe dal ricalcolo del parametro in unimporto più alto rispetto a quello individuato al momento dellaliquidazione.

Rileva che, tuttavia, il pensionato non aveva allegato,né tanto meno provato, che la pensione era stata decurtata perriportarla ad un parametro calcolato in misura più bassa.Evidenzia, quindi, che l’azione giudiziaria era stata proposta intotale carenza di interesse, giacché qualsiasi aumento dell’importodel tetto di riferimento era, per la sua posizione, del tuttoindifferente.2.

Il controricorrente ha proposto ricorso incidentalecondizionato, richiedendo la declaratoria di decadenza dell’istitutodall’introdurre nel presente giudizio, avente ad oggetto il solo andebeatur, profili e/o difese di quantum debeatur, in difetto diapposita domanda riconvenzionale3.

Il ricorso principale è fondato.3.1.

La questione devoluta attiene alla sussistenzadell’interesse ad agire del pensionato che chieda l’accertamentodell’erronea commisurazione del parametro previsto dall’art. 3,comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 e, per l’effetto, lariliquidazione del trattamento pensionistico con condanna genericaal pagamento delle eventuali differenze.Va ribadito, in continuità con l’orientamento di quesNtuam eCro orergtisetro, generale 20241/2025Numero sezionale 1612/2026che, ai fini della determinazione del tetto di cui alla citataNumero di raccolta generale 13899/2026disposizione, occorre fare riferimento alla nozione di retribuDzaitoa npuebb licazione 13/05/2026pensionabile vigente nell’assicurazione generale obbligatoria,comprensiva di tutte le voci rilevanti secondo la relativa disciplina(Cass. n. 4888 del 2017; Cass. n. 12161 del 2019).Da tale principio, tuttavia, non discende, di per sé, lasussistenza dell’interesse ad agire del pensionato che invochi ilricalcolo del parametro e la condanna generica al pagamento didifferenze.L’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 c.p.c., postula,infatti, una utilità concreta, personale e attuale, giuridicamenteapprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, népuò risolversi nel mero interesse astratto alla corretta applicazionedella legge (Cass. n. 27671 del 2025; Cass. n. 12733 del 2024;Cass. n. 28405 del 2008; Cass. n. 15355 del 2010).3.2.

Ne consegue che, ove la domanda sia diretta ad ottenerel’accertamento del corretto computo del tetto di cui alla lett. a) infunzione della riliquidazione del trattamento pensionistico, ilgiudice del merito è tenuto a verificare se, nel caso concreto, dalrichiesto ricalcolo possa derivare un effettivo vantaggio economicoper l’assicurato, ovvero, quanto meno, una plausibile ragione dipregiudizio.

Nella specie, come dedotto dall’INPS sin dal primogrado e ribadito nel ricorso per cassazione, il parametro di cuiall’art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996, purcalcolato in modo non conforme ai criteri sopra richiamati, erastato determinato in misura pari ad euro 1.771,23, dunquesuperiore all’importo della pensione a calcolo, pari ad euro1.727,78.

Il trattamento pensionistico era stato, pertanto, postoin pagamento nella sua misura integrale, senza che si rendessenecessaria alcuna riduzione per effetto del confronto tra iparametri di cui alle lett. a) e b) del medesimo art. 3, comma 2.

Afronte di tali allegazioni, la Corte territoriale ha omNumeesros ore gisdtroi generale 20241/2025Numero sezionale 1612/2026verificare se l’eventuale rettifica in aumento del parametro sub a)Numero di raccolta generale 13899/2026fosse concretamente idonea a determinare un incrementDoa tad peublb licazione 13/05/2026trattamento in godimento, limitandosi a valorizzare la correttezza,in astratto, del criterio legale di calcolo.3.3 Nel caso di specie, come dedotto dall’INPS fin dal primogrado e ribadito nel ricorso per cassazione, il parametro di cuiall’art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996, purcalcolato in modo non conforme ai criteri sopra richiamati, erastato determinato in misura pari ad euro 1.771,23, dunquesuperiore all’importo della pensione a calcolo, pari ad euro1.727,78.

Il trattamento pensionistico era stato, pertanto, postoin pagamento nella sua misura integrale, senza che si rendessenecessaria alcuna riduzione per effetto del confronto tra iparametri di cui alle lett. a) e b) del medesimo art. 3, comma 2.In tale situazione, l’INPS ha specificamente dedotto che anchel’eventuale rettifica in aumento del parametro sub a) non avrebbedeterminato alcun incremento del trattamento in godimento,risultando la prestazione già liquidata nella misura più favorevole;deduzione che la Corte territoriale non ha adeguatamentescrutinato, limitandosi a valorizzare la correttezza in astratto delcriterio legale di calcolo, senza verificare se dal ricalcolo potesseeffettivamente derivare, nel caso concreto, una riliquidazione dellapensione o un aumento del rateo.3.4.

Né tale verifica poteva ritenersi superflua in ragione dellaproposizione di una domanda di condanna generica, giacché,anche in tal caso, permane la necessità che la parte attrice alleghie dimostri, sia pure in termini sommari e probabilistici, la portatalesiva del fatto dedotto.

Invero, secondo il consolidato indirizzo dilegittimità, ai fini della condanna generica non è sufficienteaccertare l’illegittimità della condotta, ma occorre altresìverificare, sia pure in via sommaria, che da essa sia derivato opossa derivare un pregiudizio giuridicamente apprezzabileNu,m meroe rengtisrtreo generale 20241/2025Numero sezionale 1612/2026la determinazione quantitativa del danno o della differenza puòNumero di raccolta generale 13899/2026essere rimessa ad un separato giudizio (Cass., Sez.

U., n. 1D2at1a 0pu3bb licazione 13/05/2026del 1995; Cass. n. 10453 del 2001; Cass. n. 1631 del 2009; Cass.n. 6235 del 2018; Cass. n. 24058 del 2022).

Il principio affermatodalle Sezioni Unite con la sentenza n. 29862 del 2022, secondo cuila domanda può essere proposta ab origine in forma genericasenza il consenso del convenuto, non elide tale esigenza, nécomporta che la mancanza di una domanda riconvenzionale diaccertamento negativo dell’INPS precluda l’esame della carenza diinteresse ad agire, la quale costituisce presupposto della decisionedi merito ed è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado delgiudizio (Cass. n. 3330 del 2002; Cass. n. 19268 del 2016).4.Deve, invece, escludersi la fondatezza del ricorso incidentalecondizionato, con il quale il controricorrente assume che, in difettodi domanda riconvenzionale dell’INPS, ogni questione concernentela concreta incidenza economica del dedotto errore di calcolosarebbe estranea al presente giudizio.

Le censure dell’INPS, infatti,non investono il quantum debeatur in senso proprio, mastessa configurabilità, anche in termini probabilistici, di unpregiudizio derivante dall’erronea determinazione del parametromassimo di raffronto.Né osta a tale conclusione il precedente di questa Corte n.12161 del 2019, il quale, lungi dall’escludere la verificadell’interesse concreto ed attuale, presupponeva un accertamentoin fatto circa l’incidenza del ricalcolo sul minore ammontare dellapensione, accertamento che, nella presente fattispecie, èmancato.5.In definitiva, le censure dell’INPS colgono nel segno.

Ilmancato esame delle allegazioni difensive dell’ente, ritualmenteintrodotte e specificamente riproposte, ha impedito alla Corted’appello di verificare se il pensionato avesse un interessNeu,m aertot ruegaisltreo generale 20241/2025Numero sezionale 1612/2026e concreto, a chiedere l’accertamento del diritto al correttoNumero di raccolta generale 13899/2026ricalcolo dell’importo massimo di cui all’art. 3, comma 2, letDta.t aa p)ub,b licazione 13/05/2026cit., e la conseguente condanna generica al pagamento delledifferenze sui ratei di pensione, in quanto domanda direttamentestrumentale ad ottenere la riliquidazione del trattamento.5.1.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata conrinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, laquale procederà a nuovo esame attenendosi al principio secondocui la correttezza, sul piano astratto, del criterio di calcolo del tettopensionistico non basta a radicare l’interesse ad agire delpensionato, ove non sia verificato che dal relativo ricalcolo possaderivare, in concreto, una utilità giuridicamente apprezzabile, esegnatamente una riliquidazione del trattamento o una plausibiledifferenza economica in suo favore.

Al giudice del rinvio èdemandato anche il regolamento delle spese del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorsoincidentale.

Cassa la sentenza impugnata in accoglimento delricorso principale e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ovedovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bisCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo2026.La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 20241/2025Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 13899/2026Data pubblicazione 13/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 387/2025 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 11/06/2025 R.G.N. 270/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1612/20261. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 387/2025, haNumero di raccolta generale 13899/2026rigettato l’appello proposto dall’INPS avverso la decisionDea tad peublb licazione 13/05/2026Tribunale che, disattese le eccezioni preliminari di carenza diinteresse ad agire e di decadenza, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R.n. 639 del 1970, ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], titolare,dal mese di ottobre 2003, di pensione di vecchiaia a carico dell’extrattamento pensionistico.Per l’effetto, l’Istituto ha condannato al ricalcolo del tettopensionistico ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 562 del1996, mediante inclusione, nella retribuzione imponibile, di tuttele voci rilevanti nell’assicurazione generale obbligatoria per l’interavita lavorativa del pensionato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA].,nonché al pagamento delle eventuali differenze spettanti sui rateigià maturati e corrisposti, nei limiti del triennio anteriore alladomanda.1.1. Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenutosussistente un interesse attuale e concreto del pensionato adottenere una pensione liquidata secondo legge, in relazione a tuttii parametri normativi applicabili.A tal fine, il giudice di appello ha valorizzato il fatto chel’originaria domanda era diretta, da un lato, all’accertamento dellacorretta applicazione dei criteri normativi di liquidazione dellapensione e, dall’altro, alla condanna generica dell’INPS alpagamento delle eventuali differenze spettanti, sul rilievo che laretribuzione imponibile pensionabile del [OSCURATO:PERSONA] fosseinferiore a quella rilevante nell’AGO e che il comportamentodell’Istituto avesse determinato un abbassamento del tetto di cuialla lett. a) dell’art. 3, comma 2, cit.1.2. Disattesa altresì l’eccezione di decadenza ai sensi dell’art.47, comma 3, del d.P.R. n. 639 del 1970, sul rilievo che ladomanda di condanna generica era stata limitata ai rateiN ummearot uregriasttroi generale 20241/2025Numero sezionale 1612/2026nei tre anni anteriori al deposito del ricorso giudiziale, la CorteNumero di raccolta generale 13899/2026d’appello ha ribadito che la pensione di vecchiaia a carico del FDoatna dpuobb licazione 13/05/2026Telefonici, liquidata con il metodo retributivo, deve esseredeterminata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 562 del1996, entro il limite più favorevole tra l’80 per cento dellaretribuzione pensionabile calcolata secondo le regoledell’assicurazione generale obbligatoria e l’88 per cento dellaretribuzione pensionabile determinata ai sensi della legge n. 335del 1995.Ritenuto che l’INPS non avesse dimostrato la correttezza delcalcolo del predetto parametro alla luce dei criteri affermati dallagiurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale ha, quindi,respinto il gravame.2. Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendoricorso incidentale condizionato, successivamente illustrato damemoria.4. All’esito della camera di consiglio del 26 marzo 2026, ilCollegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni, ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il ricorso principale, è denunciata dall’INPS, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 100c.p.c., per avere la Corte d’appello riconosciuto in capo allacontroparte l’interesse a proporre azione giudiziaria per ottenerel’accertamento del diritto al ricalcolo del parametro massimo diraffronto stabilito dall’art. 3, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 562del 1996, senza considerare l’assoluta irrilevanza, nel casoconcreto, di tale ricalcolo.Parte ricorrente deduce che il calcolo del parametro Nmumaerso sreigmistroo generale 20241/2025Numero sezionale 1612/2026di cui alla lett. a) dell’art. 3, comma 2, cit., effettuato al tempoNumero di raccolta generale 13899/2026della liquidazione della pensione (pari a 1771,23 euro), sebDbatea npuebb licazione 13/05/2026errato, era risultato più elevato rispetto alla misura della pensionecalcolata come per legge, per cui, considerato che invece il tettodi cui alla lett. b) dell’art. 3, comma 2, cit., (pari a 1727,78 euro)era risultato meno favorevole di quello di cui alla lett a), era deltutto irrilevante il ricalcolo del parametro sub a) in misura più altarispetto a quella già determinata dall’INPS.Sostiene che nella specie l’interesse ad agire della controparte,che dev’essere concreto ed attuale, si identifica nel vantaggioeconomico che deriverebbe dal ricalcolo del parametro in unimporto più alto rispetto a quello individuato al momento dellaliquidazione. Rileva che, tuttavia, il pensionato non aveva allegato,né tanto meno provato, che la pensione era stata decurtata perriportarla ad un parametro calcolato in misura più bassa.Evidenzia, quindi, che l’azione giudiziaria era stata proposta intotale carenza di interesse, giacché qualsiasi aumento dell’importodel tetto di riferimento era, per la sua posizione, del tuttoindifferente.2. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentalecondizionato, richiedendo la declaratoria di decadenza dell’istitutodall’introdurre nel presente giudizio, avente ad oggetto il solo andebeatur, profili e/o difese di quantum debeatur, in difetto diapposita domanda riconvenzionale3. Il ricorso principale è fondato.3.1. La questione devoluta attiene alla sussistenzadell’interesse ad agire del pensionato che chieda l’accertamentodell’erronea commisurazione del parametro previsto dall’art. 3,comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 e, per l’effetto, lariliquidazione del trattamento pensionistico con condanna genericaal pagamento delle eventuali differenze.Va ribadito, in continuità con l’orientamento di quesNtuam eCro orergtisetro, generale 20241/2025Numero sezionale 1612/2026che, ai fini della determinazione del tetto di cui alla citataNumero di raccolta generale 13899/2026disposizione, occorre fare riferimento alla nozione di retribuDzaitoa npuebb licazione 13/05/2026pensionabile vigente nell’assicurazione generale obbligatoria,comprensiva di tutte le voci rilevanti secondo la relativa disciplina(Cass. n. 4888 del 2017; Cass. n. 12161 del 2019).Da tale principio, tuttavia, non discende, di per sé, lasussistenza dell’interesse ad agire del pensionato che invochi ilricalcolo del parametro e la condanna generica al pagamento didifferenze.L’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 c.p.c., postula,infatti, una utilità concreta, personale e attuale, giuridicamenteapprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, népuò risolversi nel mero interesse astratto alla corretta applicazionedella legge (Cass. n. 27671 del 2025; Cass. n. 12733 del 2024;Cass. n. 28405 del 2008; Cass. n. 15355 del 2010).3.2. Ne consegue che, ove la domanda sia diretta ad ottenerel’accertamento del corretto computo del tetto di cui alla lett. a) infunzione della riliquidazione del trattamento pensionistico, ilgiudice del merito è tenuto a verificare se, nel caso concreto, dalrichiesto ricalcolo possa derivare un effettivo vantaggio economicoper l’assicurato, ovvero, quanto meno, una plausibile ragione dipregiudizio. Nella specie, come dedotto dall’INPS sin dal primogrado e ribadito nel ricorso per cassazione, il parametro di cuiall’art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996, purcalcolato in modo non conforme ai criteri sopra richiamati, erastato determinato in misura pari ad euro 1.771,23, dunquesuperiore all’importo della pensione a calcolo, pari ad euro1.727,78. Il trattamento pensionistico era stato, pertanto, postoin pagamento nella sua misura integrale, senza che si rendessenecessaria alcuna riduzione per effetto del confronto tra iparametri di cui alle lett. a) e b) del medesimo art. 3, comma 2. Afronte di tali allegazioni, la Corte territoriale ha omNumeesros ore gisdtroi generale 20241/2025Numero sezionale 1612/2026verificare se l’eventuale rettifica in aumento del parametro sub a)Numero di raccolta generale 13899/2026fosse concretamente idonea a determinare un incrementDoa tad peublb licazione 13/05/2026trattamento in godimento, limitandosi a valorizzare la correttezza,in astratto, del criterio legale di calcolo.3.3 Nel caso di specie, come dedotto dall’INPS fin dal primogrado e ribadito nel ricorso per cassazione, il parametro di cuiall’art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996, purcalcolato in modo non conforme ai criteri sopra richiamati, erastato determinato in misura pari ad euro 1.771,23, dunquesuperiore all’importo della pensione a calcolo, pari ad euro1.727,78. Il trattamento pensionistico era stato, pertanto, postoin pagamento nella sua misura integrale, senza che si rendessenecessaria alcuna riduzione per effetto del confronto tra iparametri di cui alle lett. a) e b) del medesimo art. 3, comma 2.In tale situazione, l’INPS ha specificamente dedotto che anchel’eventuale rettifica in aumento del parametro sub a) non avrebbedeterminato alcun incremento del trattamento in godimento,risultando la prestazione già liquidata nella misura più favorevole;deduzione che la Corte territoriale non ha adeguatamentescrutinato, limitandosi a valorizzare la correttezza in astratto delcriterio legale di calcolo, senza verificare se dal ricalcolo potesseeffettivamente derivare, nel caso concreto, una riliquidazione dellapensione o un aumento del rateo.3.4. Né tale verifica poteva ritenersi superflua in ragione dellaproposizione di una domanda di condanna generica, giacché,anche in tal caso, permane la necessità che la parte attrice alleghie dimostri, sia pure in termini sommari e probabilistici, la portatalesiva del fatto dedotto. Invero, secondo il consolidato indirizzo dilegittimità, ai fini della condanna generica non è sufficienteaccertare l’illegittimità della condotta, ma occorre altresìverificare, sia pure in via sommaria, che da essa sia derivato opossa derivare un pregiudizio giuridicamente apprezzabileNu,m meroe rengtisrtreo generale 20241/2025Numero sezionale 1612/2026la determinazione quantitativa del danno o della differenza puòNumero di raccolta generale 13899/2026essere rimessa ad un separato giudizio (Cass., Sez. U., n. 1D2at1a 0pu3bb licazione 13/05/2026del 1995; Cass. n. 10453 del 2001; Cass. n. 1631 del 2009; Cass.n. 6235 del 2018; Cass. n. 24058 del 2022). Il principio affermatodalle Sezioni Unite con la sentenza n. 29862 del 2022, secondo cuila domanda può essere proposta ab origine in forma genericasenza il consenso del convenuto, non elide tale esigenza, nécomporta che la mancanza di una domanda riconvenzionale diaccertamento negativo dell’INPS precluda l’esame della carenza diinteresse ad agire, la quale costituisce presupposto della decisionedi merito ed è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado delgiudizio (Cass. n. 3330 del 2002; Cass. n. 19268 del 2016).4.Deve, invece, escludersi la fondatezza del ricorso incidentalecondizionato, con il quale il controricorrente assume che, in difettodi domanda riconvenzionale dell’INPS, ogni questione concernentela concreta incidenza economica del dedotto errore di calcolosarebbe estranea al presente giudizio. Le censure dell’INPS, infatti,non investono il quantum debeatur in senso proprio, mastessa configurabilità, anche in termini probabilistici, di unpregiudizio derivante dall’erronea determinazione del parametromassimo di raffronto.Né osta a tale conclusione il precedente di questa Corte n.12161 del 2019, il quale, lungi dall’escludere la verificadell’interesse concreto ed attuale, presupponeva un accertamentoin fatto circa l’incidenza del ricalcolo sul minore ammontare dellapensione, accertamento che, nella presente fattispecie, èmancato.5.In definitiva, le censure dell’INPS colgono nel segno. Ilmancato esame delle allegazioni difensive dell’ente, ritualmenteintrodotte e specificamente riproposte, ha impedito alla Corted’appello di verificare se il pensionato avesse un interessNeu,m aertot ruegaisltreo generale 20241/2025Numero sezionale 1612/2026e concreto, a chiedere l’accertamento del diritto al correttoNumero di raccolta generale 13899/2026ricalcolo dell’importo massimo di cui all’art. 3, comma 2, letDta.t aa p)ub,b licazione 13/05/2026cit., e la conseguente condanna generica al pagamento delledifferenze sui ratei di pensione, in quanto domanda direttamentestrumentale ad ottenere la riliquidazione del trattamento.5.1.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata conrinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, laquale procederà a nuovo esame attenendosi al principio secondocui la correttezza, sul piano astratto, del criterio di calcolo del tettopensionistico non basta a radicare l’interesse ad agire delpensionato, ove non sia verificato che dal relativo ricalcolo possaderivare, in concreto, una utilità giuridicamente apprezzabile, esegnatamente una riliquidazione del trattamento o una plausibiledifferenza economica in suo favore. Al giudice del rinvio èdemandato anche il regolamento delle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorsoincidentale. Cassa la sentenza impugnata in accoglimento delricorso principale e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ovedovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bisCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo2026.La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 20241/2025Numero sezionale 1612/2026Numero di raccolta generale 13899/2026Data pubblicazione 13/05/2026