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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35772/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 10 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia, pronunciata il 19 dicembre 2012, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di usura aggravata continuata.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità e, in ogni caso, è privo di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito; osservato che la Corte di merito, con una motivazione coerente e logicamente corretta (v., in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), ha adeguatamente esaminato e poi disatteso le doglianze difensive, mentre il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche, senza indicare in modo chiaro e preciso gli elementi fondanti le proprie censure, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112), dovendosi altresì ribadire che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611); considerato che l'esclusione della circostanza aggravante (che costituisce punto autonomo della decisione: v., ad es., Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, Scavone, Rv. 271750) era stata sollecitata solo in udienza, in sede di conclusioni, e non nell'atto di appello, ove si erano chieste l'assoluzione dell'imputato e la riduzione della pena con i benefici di legge: secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (cfr., ad es., Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368); osservato che la memoria difensiva reitera argomentazioni prive di fondamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 10 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia, pronunciata il 19 dicembre 2012, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di usura aggravata continuata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità e, in ogni caso, è privo di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito; osservato che la Corte di merito, con una motivazione coerente e logicamente corretta (v., in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), ha adeguatamente esaminato e poi disatteso le doglianze difensive, mentre il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche, senza indicare in modo chiaro e preciso gli elementi fondanti le proprie censure, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112), dovendosi altresì ribadire che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611); considerato che l'esclusione della circostanza aggravante (che costituisce punto autonomo della decisione: v., ad es., Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, Scavone, Rv. 271750) era stata sollecitata solo in udienza, in sede di conclusioni, e non nell'atto di appello, ove si erano chieste l'assoluzione dell'imputato e la riduzione della pena con i benefici di legge: secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (cfr., ad es., Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368); osservato che la memoria difensiva reitera argomentazioni prive di fondamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm