CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28643/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/02/2026 del TRIBUNALE di Catania 1Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOCon la sentenza impugnata il Tribunale di Catania, pronunciandosi in sede di udienza di"comparizione predibattimentale" ex artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen. in ordine al reatodi cui all’art. 483 cod. pen., in relazione all’art. 76 D.P.R. 445/2000, ha prosciolto LeanzaGiuseppina dall’imputazione ascrittale – per avere attestato falsamente nell’integrazione delladomanda di aggiornamento della Graduatoria ad Esaurimento per gli anni 2019/22, di aversvolto servizio quale docente presso taluni istituti scolastici - per insussistenza del fatto. Ildelitto contestato prevede la pena della reclusione fino a due anni.2. Avverso l’indicata decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso laCorte di appello di Catania, denunciando contraddittorietà della motivazione a norma dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Pubblico ministero deve essere qualificato come appello, a norma dell’art. 568,comma 5, cod. proc. pen.2. Come si desume dall’esame del verbale dell’udienza all’esito della quale è stata deliberata ladecisione impugnata, la parte pubblica ricorrente impugna una sentenza di "non luogo aprocedere" emessa dal giudice all'esito dell'udienza predibattimentale ex artt. 554 bis e ss.cod. proc. pen.2.1. Viene in rilievo, pertanto, l'innovativo istituto dell'udienza c.d. "filtro", introdotta, per iprocedimenti a citazione diretta, dal d. lgs. n. 150 del 2022. Come si legge nella relazioneillustrativa alla riforma, l’inserimento, nella trama del procedimento a citazione diretta, diun’udienza predibattimentale in camera di consiglio a contraddittorio pieno, risponde a piùfinalità: da un lato consentire un vaglio preliminare snello, circa la fondatezza e la completezzadell’azione penale; «dall’altro lato, concentrare in un momento anticipato, precisamentedefinito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie edecisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione diquesto momento dell’attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze 2diverse da quelle istruttorie e decisorie. Incombenze che, spesso, in ragione della loro nonprevedibilità ex ante, impediscono la predisposizione di un calendario effettivo del dibattimentoe, in particolare, dell’istruttoria» (così testualmente relazione cit.). In questa prospettivaall’udienza predibattimentale, nei procedimenti a citazione diretta, è stato assegnato, tra glialtri e per quanto qui interessa, anche il compito di definire il processo, quando, sulla base delcomplesso degli atti di indagine (ora trasmessi integralmente al giudice ex art. 553 cod. proc.pen.), già emergano elementi che conducono a un proscioglimento oppure si evidenzi che glielementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.L'art. 554-ter cod. proc. pen. stabilisce che: «Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensidell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale nondoveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dallalegge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso oche il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudicepronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo aprocedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione dicondanna».L’art. 554-quater cod. proc. pen. detta uno specifico regime per l’impugnabilità delle sentenzepredibattimentali, che ricalca quello stabilito dall'art. 428 cod. proc. pen. per le sentenze di nonluogo a procedere emesse all'esito di udienza preliminare. Sono indicati (commi 1 e 2): ilmezzo di impugnazione (appello) e i soggetti legittimati (Procuratore della Repubblica eProcuratore generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2; l'imputato, salvo che con lasentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; lapersona offesa nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 552, comma 3). É disciplinato ilgiudizio di appello sia nelle forme (camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen.) sia negliepiloghi decisori: «In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma lasentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello cheha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula menofavorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza,pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato» (comma3). In sintonia con quanto previsto dall'art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen., è fissato(dal comma 6) un limite oggettivo di inappellabilità in relazione alle sentenze di non luogo aprocedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (le qualipertanto saranno solo ricorribili per cassazione e per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc.pen.).2.2. Si tratta di un regime impugnatorio "chiuso" e speciale, che deroga a quello generale. Lodimostra il confronto tra appellabilità riconosciuta — con la sola limitazione oggettiva dellesentenze relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, tra i qualinon figura quello contestato — al pubblico ministero dal citato art. 554-quater rispetto aldisposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., il quale, a seguito delle modifiche di cui alla 3legge n. 114 del 2024, addirittura esclude in toto la legittimazione del pubblico ministero aproporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi1 e 2 (vale a dire, per tutti quelli oggetto di citazione diretta). La peculiare natura dellesentenze di non luogo a procedere ex art. 554-ter cod. proc. pen. è testimoniata anche dallaloro assoggettabilità a revoca ai sensi dell'art. 554-quinquies (come accade per quellepronunciate ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen.).3. Il Procuratore generale impugnante ha proposto ricorso diretto per cassazione. Occorreallora interrogarsi se si ricada o meno nell'ambito applicativo dell'art. 569, cod. proc. pen., ilquale attribuisce alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado la facoltà diproporre direttamente ricorso per cassazione, limitatamente ai casi di cui all'art. 606, comma1, lett. a), b), c), cod. proc. pen. Data l'identità di struttura e caratteri, il collegio ritiene diispirarsi agli approdi ermeneutici elaborati con riferimento alla sentenza di non luogo aprocedere ex art. 425 cod. proc. pen., dando continuità a quell'orientamento, decisamentemaggioritario nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «La sentenza di non luogo a f 3procedere resa dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 428, comma 1, cod. proc. pen.,operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è appellabile e non ricorribile in cassazione,neppure mediante ricorso "per saltum", poiché detta facoltà è conferita dall'art. 569 cod. proc.pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizioovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicchè il ricorso proposto insede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato comeappello (Sez. 5, n. 22551 del 12/04/2024, P., Rv. 286561 - 01; Sez. 5, n. 18305 del23/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275916 - 01; Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore,Rv. 273426 - 01; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv. 272963 - 01; diff. Sez. 2, n.29406 del 08/07/2025, Colella, Rv. 288383 - 01). In tal senso si sono condivisibilmenteorientate le prime decisioni assunte sul tema dal giudice di legittimità, a mente delle quali lasentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 554-ter, cod. proc. pen., in esito all'udienzadi comparizione predibattimentale, è impugnabile con appello a norma dell'art. 554 quater cod.proc. pen., ma non con ricorso per cassazione per saltum, essendo riconosciuto tale mezzo diimpugnazione, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., con riguardo alle sole sentenze chedefiniscono, nel merito, il primo grado di giudizio o ad altre tipologie di decisioneespressamente indicate (Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 - 01; conf. nonmassimate Sez. 2, n. 38759 del 05/11/025, Salkanovic, Sez. 3, n. 16001 del 20/02/2025,Massimilla; Sez. 2, n. 14023 del 15/01/2025, Ventrella). Nella motivazione della sentenzaGallo appena citata si richiamano due ordini di ragioni a conforto del principio espresso: inprimo luogo, la lettera dell'art. 569 cod. proc. pen. che, riferendosi alla "sentenza di primogrado", impiega una formula che evoca la celebrazione del giudizio e che osta all'estensione -ove non espressamente prevista - del ricorso diretto alle sentenze "processuali" di non luogo aprocedere che precedono il "giudizio"; in secondo luogo, la specificità del regime dettato 4dall'art. 554-quater cod. proc. pen., per il quale, nel caso in cui non confermi la sentenza, ilgiudice d'appello deve fissare una data per l'udienza dibattimentale di fronte ad un giudicediverso da quello che ha pronunciato la sentenza, ovvero pronunciare sentenza di non luogo aprocedere con formula meno favorevole. In sostanza gli stessi epiloghi del giudizioimpugnatorio di appello sono tipizzati dall'art. 554-quater cod. proc. pen. (conferma dellasentenza, modifica della formula di proscioglimento, fissazione della data per l'udienzadibattimentale davanti al Tribunale) e risultano, per loro natura, inconciliabili con gli esiti, aloro volta tipizzati, del giudizio di cassazione (artt. 620 e ss. cod. proc. pen.).4. Gli argomenti svolti conducono il collegio a qualificare l'impugnazione come appello, facendoricorso al potere officioso riconosciutogli dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Secondoautorevoli arresti della Corte di cassazione, cui il collegio intende dare seguito: «allorché unprovvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravamediverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a normadell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità delprovvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento disottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, nonnecessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (cfr. pertutte Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 e Sez. U, n. 45372 del31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). Si esclude, quindi, la necessità di compiere una"indagine introspettiva" sulla "reale volontà della parte impugnante" e, dunque sui "riflessipregiudizievoli che derivavano all'ammissibilità dell'impugnazione dalla deliberata scelta di unmezzo non consentito dalla legge" (così in motivazione Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001,Bonaventura, cit.). L'intervento delle Sezioni Unite Bonaventura ha superato, confutandonepunto per punto gli argomenti, il precedente orientamento di segno contrario che, invece,privilegiava la reale volontà della parte, negando al giudice il potere di sostituire il mezzod'impugnazione effettivamente voluto con quello astrattamente ammissibile (per tutte Sez. U,n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336). Sulla analisi della problematica sirimanda a quanto esposto nella sentenza Sez. 5, n. n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe. Inquesta sede è sufficiente notare come — nonostante in altri campi continui a riaffiorare, inalcune pronunce delle sezioni semplici, l'opzione ermeneutica delle Sezioni Unite Nexhi (Sez. 5,n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, DeCicco, Rv. 277945; Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep. 2024, Verrucci, Rv. 285634 - 01;Sez. 4 del 16/04/2024 Sergiovich non massimata sul punto) — tutte le decisioni (soprarichiamate) che sinora si sono occupate della specifica tematica qui in rassegna hannoproceduto a riqualificare il ricorso come appello, in piena sintonia con le statuizioni delleSezioni Unite Bonaventura.5. Consegue che il ricorso deve essere qualificato come appello, con trasmissione degli atti alla 5Corte di appello di Catania perché proceda al giudizio di appello secondo le forme e i principidettati dall'art. 554-quater cod. proc. pen. P.Q.MDispone qualificarsi il ricorso come appello e trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Cataniaper il giudizio.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTIZIANO [OSCURATO:PERSONA]