CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28226/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/19:78 avverso la sentenza del 10/02/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni e nota spese; udito ii difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e in particolare l'annullamento della sentenza quanto alla mancata sospensione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. art. 81, 314 cod. pen. (capo 1) e 81 e 643 cod. pen. (capo 2) e che lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e alla confisca, anche per equivalente, per un valore corrispondente al profitto del reato. In particolare, la Corte di appello riteneva la condotta di circonvenzione di incapace di cui al capo 2) assorbita in quella di peculato contestata al capo 1) e per l'effetto rideterminava • la pena in quella di anni due di reclusione; inoltre limitava l'importo della confisca disposta in primo grado all'importo di 30.000 euro, confermando nel resto la sentenza di primo grado. All'imputato era stato contestato di essersi appropriato in più occasioni, quale amministratore di sostegno di due assistiti, come da nomina del giudice tutelare in data 9 settembre 2013, di danaro prelevato dai conti correnti intestati ai soggetti amministrati o che si era fatto consegnare direttamente da costoro per oltre 80.000 euro (capo 1), nonché di essersi fatto consegnare in più occasioni somme di danaro per complessi 3.000 euro da uno dei soggetti amministrati, abusando del suo stato di infermità e della sua qualità (capo 2). 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo dei difensori di fiducia, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena conseguente all'accoglimento del motivo di appello. La Corte di appello, nell'accogliere l'appello relativo all'assorbimento del reato sub 2) in quello di peculato e alla rideterminazione della confisca, si è limitata ad espungere la pena relativa al primo reato e a ridurre la statuizione di confisca, senza invece rivedere in melius la pena inflitta per il peculato. Una volta riconosciuto che una parte delle somme contestate non è stata oggetto di appropriazione (la stessa Corte di appello definisce irrilevante penalmente parte delle condotte contestate), la Corte di appello avrebbe di conseguenza dovuto ravvisare una minore gravità del fatto o comunque fornire una motivazione sul punto, nella specie mancante. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello ha ritenuto ostativi al beneficio sospensivo sia l'entità della pena sia il precedente penale a carico dell'imputato a pena già condizionalmente sospesa. Peraltro, per l'unico precedente riportato, vi è stata nel 2019 pronuncia di estinzione del reato come effetto premiale dell'art. 445 cod. proc. pen.Si riportano gli arresti di legittimità che in caso di estinzione del reato relativa alla condanna ostativa hanno ritenuto concedibile il beneficio una seconda volta. Nel caso in esame la Corte di appello non ha valutato tale estinzione né la risalenza del precedente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito illustrati. 2. In ordine al primo motivo, va premesso che la Corte di appello ha ritenuto fondato il motivo di appello che aveva ad oggetto la gravosità del trattamento sanzionatorio, tenuto conto delle somme effettivamente oggetto di a ppropriazione. La Corte di appello ha rilevato come tale motivo riguardasse in realtà l'oggetto del peculato e la parziale irrilevanza di parte della relativa condotta contestata. Condotta che la Corte di appello ha ritenuto provata nell'ammontare di 30.000 euro. Quanto al capo 2), la Corte di appello ha accolto il rilievo difensivo che contestava la prova della incapacità di intendere di volere della persona offesa, riconducendo la condotta appropriativa nella fattispecie del peculato, con effetto sul trattamento sanzionatorio. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello, dopo aver espunto l'aumento a titolo di continuazione per il reato di cui al capo 2), ha ritenuto la pena base (anni quattro e mesi sei di reclusione) non riducibile sia per l'elevata intensità del dolo, per la pluriennale condotta cessata solo per i dubbi sollevati da un nipote delle persone offese, sia per l'oggettiva gravità della condotta, trattandosi di violazione dei doveri connessi alla funzione volontariamente assunta nei confronti di persone vulnerabili. Tutto ciò premesso, è evidente come il primo motivo non si confronti in primo luogo con l'assorbimento nel reato di cui al capo 1) delle "ulteriori" condotte appropriative descritte nel capo 2) e in secondo luogo con la motivazione con la quale la Corte di appello ha giustificato, in modo non arbitrario, la dosimetria della pena. La difesa pretende invero una sorta di automatismo nel calcolo della pena fondato sul solo parametro dell'entità delle appropriazioni. Né la sentenza impugnata può dirsi contraddittoria là dove ha ridotto l'entità della confisca, posto che la misura di tale statuizione è riferita esclusivamente all'ammontare del profitto.3. Manifestamente infondato è inoltre il secondo motivo relativo al diniego del beneficio sospensivo. La Corte di appello ha ritenuto di confermare il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, in considerazione della entità della pena inflitta e del precedente che figurava a carico dell'imputato inerente a condanna a pena condizionalmente sospesa. Ebbene, come ha documentato la stessa difesa, si trattava di precedente sentenza di patteggiamento con applicazione della pena di ,mesi sei di reclusione e della pena pecuniaria. Sulla base del consolidato orientamento di legittimità, va rammentato il principio in tema di sentenza di patteggiamento, secondo cui l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez. ti, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529; tra le tante da ultimo, Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, Rv. 276076). Quindi, correttamente la Corte di appello ha ritenuto ostativa, considerata la pena da ultimo inflitta, la precedente concessione della pena condizionalmente sospesa. 4. Conclusivamente sulla base di quanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 2000). Non deve procedersi invece alla condanna richiesta dalla parte civile alla rifusione delle spese processuali, posto che il ricorso attiene ad aspetti riguardanti esclusivamente il trattamento sanzionatorio, rispetto al quale la parte civile non può vantare alcun interesse a contraddire. Deve essere ribadito, pertanto, il principio secondo cui in tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame (tra tante, Sez. 2, n. 2963 del 09/1.2/2020, dep. 2021, Rv. 280519, in fattispecie di ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per ottenere il riconoscimento della continuazione, senza alcuna contestazione sulla responsabilità). P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle