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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42473/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il motivo con cui si censura la quantificazione della pena in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, il motivo di ricorso, in ragione dell'accoglimento della doglianza afferente la pena, secondo cui eccessiva si rivelerebbe la pena base di un anno di reclusione, risulta declinato in fatto nella parte si rivolgono censure alla Corte di appello che ha complessivamente apprezzato il contesto ed i fatti di reato, provvedendo alla relativa quantificazione ritenuta equa e quindi adeguata ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., motivazione di merito che, in quanto non illogica e tenuto conto dellaquantificazione prossima al minimo edittale della sanzione, risulta adeguatamente giustificata anche con formula sintetica quale quella afferente la sua equità; che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: Il primo ed il terzo motivo in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte territoriale che ha rilevato che l'episodio di spaccio, comunque inserito nell'articolata attività illecita di una "piazza di spaccio" era tale da far escludere la tenue offensività, valorizzando, altresì, l'assenza di elementi positivi anche in considerazione dei precedenti penali che, seppure fosse stata esclusa la recidiva, erano tali da non consentire una ulteriore riduzione della pen; il secondo motivo, con cui si richiedeva l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., risulta indeducibile in quanto questione non formulata in sede di gravame; il quarto motivo, che censura la quantificazione della pena, risulta manifestamente infondato in ragione degli apprezzati elementi di cui all'art. 133 cod. pen., visto che la stessa è stata ridotta in sede di appello con quella inferiore ritenuta congrua, valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il motivo con cui si censura la quantificazione della pena in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, il motivo di ricorso, in ragione dell'accoglimento della doglianza afferente la pena, secondo cui eccessiva si rivelerebbe la pena base di un anno di reclusione, risulta declinato in fatto nella parte si rivolgono censure alla Corte di appello che ha complessivamente apprezzato il contesto ed i fatti di reato, provvedendo alla relativa quantificazione ritenuta equa e quindi adeguata ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., motivazione di merito che, in quanto non illogica e tenuto conto dellaquantificazione prossima al minimo edittale della sanzione, risulta adeguatamente giustificata anche con formula sintetica quale quella afferente la sua equità; che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: Il primo ed il terzo motivo in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte territoriale che ha rilevato che l'episodio di spaccio, comunque inserito nell'articolata attività illecita di una "piazza di spaccio" era tale da far escludere la tenue offensività, valorizzando, altresì, l'assenza di elementi positivi anche in considerazione dei precedenti penali che, seppure fosse stata esclusa la recidiva, erano tali da non consentire una ulteriore riduzione della pen; il secondo motivo, con cui si richiedeva l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., risulta indeducibile in quanto questione non formulata in sede di gravame; il quarto motivo, che censura la quantificazione della pena, risulta manifestamente infondato in ragione degli apprezzati elementi di cui all'art. 133 cod. pen., visto che la stessa è stata ridotta in sede di appello con quella inferiore ritenuta congrua, valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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