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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01842/2023

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la seguente SENTENZA 91 s•-; " A • ..../,111 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ecinni rinlrayvnratr, nonora DTITDC r-APTA rho hz f-nnt-li len chiedendo il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] Trihiinale di g? lernn, riitn i cengi dell'ari- Rin rnd prnr ppn , in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in 5nctihi7inne della misura cautelare degli arresti domiciliari con le prescrizioni cui all'art. 284, comma 2, cod. prnr , la rligt-ndia in carcere A ragione della decisione osserva che la misura più afflittiva è l'unica idonea a galvagliardare il pericolo di rpitera7inne delle ronrIntte delittlinge, declini-n dai numerosi, gravi e recenti precedenti penali dell'indagato e dalla gravità dei fatti adriphitatinli gnIn la ripten7inne rarrpraria, limitanrin la lihert- di autodeterminazione e scongiurando il contatto con potenziali vittime, è, infatti in grado di evitare la ricaduta nel reato da parte di chi, come [OSCURATO:PERSONA], è stato in grarin di nrnri/rArgi , tt rAVP rgn rnllegamenti con il crimine nrgani77atn, un numero assai rilevante di armi: cinque pistole di provenienza delittuosa, di cui due rese clandectine ed una con il colpo già in canna , rnn relativo muni7innamentn e hen quattro ordigni esplosivi.

Si tratta, all'evidenza, di oggetti la cui disponibilità è cintnmatira della attuale rierli7inne di Anirella alla rnmmiccinne di reati di particolare gravità.

Avvercn detta nrdinan7a ricorre Anirella dirnlanrin due motivi . 2.1.Con il primo deduce vizio della motivazione con riferimento al rigetto r. esr. ti i fel rs e i, • n nll'nennsire-ilnilii-•'n 15011, 54115.11,1 54 • uva dc!!'appeHo dei pubb!icr, ministero. gntiene il ricorrente che il Trihunale AVPVA ritenuto mmicgihile l'atto di impugnazione, nonostante l'organo della pubblica accusa non avesse individuato r-nrdenn i e--rson•-ifir-Inn rlen,..enfen "In eninnnpnni-i rl i f-n4-f-r* n r-ong-i-pnenann n ipAnnnif:n ,4r,1 , .4915..1 [OSCURATO:PERSONA] ,I1,111,..1511 541 15.4555/ 545...111 I I 115545,11,-.155.4 54,1154 custodia domiciliare e si fosse limitato a sollecitare una differente lettura del ••-•"amrse-,-""li^ ir,“•-se-i-i,,,I-is•rs i a, frsirr-5, e-li inrti-zí -3D-i, n ti ri i mni4-np-nnionnn Ani ...me i 51.•1.-.• 51.45I.1 II V 50 Il I 554 I p,.

It eup 1.. 535 I 11 I reato.

Con il secondo motivo deduce vinla7inne di legge e vi7in di mntiva7inne in relazione all'applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen.

I mentA che il nrnvverlimentn immignatn non ha in alrun modo rnnfutatn il percorso motivazionale seguito dall'ordinanza genetica, che aveva valutato l'adeguate77a P la nmnnr7innalitA della mici ira ratti-Mare, così come imnnctn riaila giurisprudenza di legittimità, attribuendo prevalenza al principio del "minor carrifirin nereccarin ill liherf perconale" In quest'ottica erronea, Il Tribunale del riesame ha preso in considerazione, ai fini del pericolo di reitera7inne, goln il parametro della gravità dei fatti rnntpstati senza adeguatamente valutare la personalità di [OSCURATO:PERSONA], il quale, non solo non ha mai riportato condanne per evacinne MA in epoca recente AVPVA rIngitiVAMPrItP espiato in regime di detenzione domiciliare la pena cui era stato condannato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità. 1 primo motivo generico perch non ci confronta minimamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che, in sintonia con i principi espressi riaila giuricpriirlen7a di q I IPStA Corte nnportiinamente richiamati , ha eviden7iatn che l'appello del pubblico ministero, riportato integralmente nelle pagine da 6 a 11, non si è limitato a riportare il contenuto della richiesta della misura cautelare, Ma ha, al contrario, indicato i punti del prnvverlimentn impugnatn oggetto di doglianza (l'adeguatezza della misura della arresti domiciliari alle individuate esigen7e di cautela) e le specifiche censure che intendeva muovere contestando l'omessa valutazione di circostanze (l'enorme quantità di armi e munizioni, detenute all'inerhn di un deposito prntettn da in snfistiratn impianto di video sorveglianza insieme con svariati strumenti normalmente utilizzati per consumare in 1.1 i.. - a Sin Ire77a, quali telefoni relli ilari, riretrasmettenti, mirrnspie) oggettivamente sintomatiche di un'elevatissima capacità a delinquere non frnntenniahile con gli arresti domiriliari, siA pure con le nresrri7inni .- cui all'ad 284, comma 2, cod. proc. pen. 9 il sernnrIn i manifestamente infondato L'ordinanza impugnata ha esaustivamente chiarito le ragioni poste a fondamento del giiirli7in nrnnnnstirn negativo in ordine alla reitera7inne delle condotte delittuose ed ha adeguatamente giustificato la scelta della misura carceraria (viale unico striimentn idoneo a frnntenniare il pericolo rncì individitato Sulla scorta dei numerosi e gravissimi precedenti penali di cui è gravato [OSCURATO:PERSONA] (due dei quali in materia di armi) dei significativi precedenti giudiziari nonché delle modalità di commissione dei reati oggetto di imputazione provvisoria (la dispnnihilit di un vero e proprio arsenale la cui possibile solo contatti con la criminalità organizzata), è pervenuto alla conclusione, ti itt'altrn che illogica, che l'odierno ricorrente, normalmente dedito alla commissione di gravi reati in materia di armi e di reati contro il patrimonio, possa ripetere nell'attualit le medesime condotte Mai interrotte, anche tenuto conto della prossimità temporale dei precedenti e degli illeciti addebitatigli.

Come correttamente rilevato dal Procuratore nenerale nelle rnncliisinni scritte "per contro, la censura difensiva omette qualsivoglia confronto critico e specifico con tali fondamentali eviden7e indi7iarie, limitandosi al generico richiamo a principi giurisprudenziali indubbiamente corretti e pienamente condivisibili nella loro agtratta afferMa7inne, MA che paiono del tutto distnnici rispetto alla concreta fattispecie in esame". 3 Alla dirhiara7inne di inammissihilit del ricorso proposto rnnsegi IP di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza momenti atti m ~iiiriprp la rnl pa nella riptprminA7innp della caiia di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una gAn7innp peri inhria che pare congri lo determinare in [OSCURATO:PERSONA] tremila ai Sensi riell'art 616 cod. proc. pen.4, Posto che dalla decisione non consegue la rirnesginne in libertà del detenuto dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria; al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1 -ter, . comma 1 -bis, dìsp. att. cod. proc. pen P.Q.M.

Dichiara inammiggihilp il ricnrgnp rnndanna il rirnrrente al pagamentn dll spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammPride Manda alla ranrellpria ppr gli ariPmpimpnti di mi q4, rnmma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Cncì dprign, in Rnma 11 17 nttnhrp 7n72 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA 91 s•-; " A • ..../,111 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ecinni rinlrayvnratr, nonora DTITDC r-APTA rho hz f-nnt-li len chiedendo il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] Trihiinale di g? lernn, riitn i cengi dell'ari- Rin rnd prnr ppn , in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in 5nctihi7inne della misura cautelare degli arresti domiciliari con le prescrizioni cui all'art. 284, comma 2, cod. prnr , la rligt-ndia in carcere A ragione della decisione osserva che la misura più afflittiva è l'unica idonea a galvagliardare il pericolo di rpitera7inne delle ronrIntte delittlinge, declini-n dai numerosi, gravi e recenti precedenti penali dell'indagato e dalla gravità dei fatti adriphitatinli gnIn la ripten7inne rarrpraria, limitanrin la lihert- di autodeterminazione e scongiurando il contatto con potenziali vittime, è, infatti in grado di evitare la ricaduta nel reato da parte di chi, come [OSCURATO:PERSONA], è stato in grarin di nrnri/rArgi , tt rAVP rgn rnllegamenti con il crimine nrgani77atn, un numero assai rilevante di armi: cinque pistole di provenienza delittuosa, di cui due rese clandectine ed una con il colpo già in canna , rnn relativo muni7innamentn e hen quattro ordigni esplosivi. Si tratta, all'evidenza, di oggetti la cui disponibilità è cintnmatira della attuale rierli7inne di Anirella alla rnmmiccinne di reati di particolare gravità. Avvercn detta nrdinan7a ricorre Anirella dirnlanrin due motivi . 2.1.Con il primo deduce vizio della motivazione con riferimento al rigetto r. esr. ti i fel rs e i, • n nll'nennsire-ilnilii-•'n 15011, 54115.11,1 54 • uva dc!!'appeHo dei pubb!icr, ministero. gntiene il ricorrente che il Trihunale AVPVA ritenuto mmicgihile l'atto di impugnazione, nonostante l'organo della pubblica accusa non avesse individuato r-nrdenn i e--rson•-ifir-Inn rlen,..enfen "In eninnnpnni-i rl i f-n4-f-r* n r-ong-i-pnenann n ipAnnnif:n ,4r,1 , .4915..1 [OSCURATO:PERSONA] ,I1,111,..1511 541 15.4555/ 545...111 I I 115545,11,-.155.4 54,1154 custodia domiciliare e si fosse limitato a sollecitare una differente lettura del ••-•"amrse-,-""li^ ir,“•-se-i-i,,,I-is•rs i a, frsirr-5, e-li inrti-zí -3D-i, n ti ri i mni4-np-nnionnn Ani ...me i 51.•1.-.• 51.45I.1 II V 50 Il I 554 I p,. It eup 1.. 535 I 11 I reato. Con il secondo motivo deduce vinla7inne di legge e vi7in di mntiva7inne in relazione all'applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. I mentA che il nrnvverlimentn immignatn non ha in alrun modo rnnfutatn il percorso motivazionale seguito dall'ordinanza genetica, che aveva valutato l'adeguate77a P la nmnnr7innalitA della mici ira ratti-Mare, così come imnnctn riaila giurisprudenza di legittimità, attribuendo prevalenza al principio del "minor carrifirin nereccarin ill liherf perconale" In quest'ottica erronea, Il Tribunale del riesame ha preso in considerazione, ai fini del pericolo di reitera7inne, goln il parametro della gravità dei fatti rnntpstati senza adeguatamente valutare la personalità di [OSCURATO:PERSONA], il quale, non solo non ha mai riportato condanne per evacinne MA in epoca recente AVPVA rIngitiVAMPrItP espiato in regime di detenzione domiciliare la pena cui era stato condannato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità. 1 primo motivo generico perch non ci confronta minimamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che, in sintonia con i principi espressi riaila giuricpriirlen7a di q I IPStA Corte nnportiinamente richiamati , ha eviden7iatn che l'appello del pubblico ministero, riportato integralmente nelle pagine da 6 a 11, non si è limitato a riportare il contenuto della richiesta della misura cautelare, Ma ha, al contrario, indicato i punti del prnvverlimentn impugnatn oggetto di doglianza (l'adeguatezza della misura della arresti domiciliari alle individuate esigen7e di cautela) e le specifiche censure che intendeva muovere contestando l'omessa valutazione di circostanze (l'enorme quantità di armi e munizioni, detenute all'inerhn di un deposito prntettn da in snfistiratn impianto di video sorveglianza insieme con svariati strumenti normalmente utilizzati per consumare in 1.1 i.. - a Sin Ire77a, quali telefoni relli ilari, riretrasmettenti, mirrnspie) oggettivamente sintomatiche di un'elevatissima capacità a delinquere non frnntenniahile con gli arresti domiriliari, siA pure con le nresrri7inni .- cui all'ad 284, comma 2, cod. proc. pen. 9 il sernnrIn i manifestamente infondato L'ordinanza impugnata ha esaustivamente chiarito le ragioni poste a fondamento del giiirli7in nrnnnnstirn negativo in ordine alla reitera7inne delle condotte delittuose ed ha adeguatamente giustificato la scelta della misura carceraria (viale unico striimentn idoneo a frnntenniare il pericolo rncì individitato Sulla scorta dei numerosi e gravissimi precedenti penali di cui è gravato [OSCURATO:PERSONA] (due dei quali in materia di armi) dei significativi precedenti giudiziari nonché delle modalità di commissione dei reati oggetto di imputazione provvisoria (la dispnnihilit di un vero e proprio arsenale la cui possibile solo contatti con la criminalità organizzata), è pervenuto alla conclusione, ti itt'altrn che illogica, che l'odierno ricorrente, normalmente dedito alla commissione di gravi reati in materia di armi e di reati contro il patrimonio, possa ripetere nell'attualit le medesime condotte Mai interrotte, anche tenuto conto della prossimità temporale dei precedenti e degli illeciti addebitatigli. Come correttamente rilevato dal Procuratore nenerale nelle rnncliisinni scritte "per contro, la censura difensiva omette qualsivoglia confronto critico e specifico con tali fondamentali eviden7e indi7iarie, limitandosi al generico richiamo a principi giurisprudenziali indubbiamente corretti e pienamente condivisibili nella loro agtratta afferMa7inne, MA che paiono del tutto distnnici rispetto alla concreta fattispecie in esame". 3 Alla dirhiara7inne di inammissihilit del ricorso proposto rnnsegi IP di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza momenti atti m ~iiiriprp la rnl pa nella riptprminA7innp della caiia di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una gAn7innp peri inhria che pare congri lo determinare in [OSCURATO:PERSONA] tremila ai Sensi riell'art 616 cod. proc. pen.4, Posto che dalla decisione non consegue la rirnesginne in libertà del detenuto dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria; al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1 -ter, . comma 1 -bis, dìsp. att. cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammiggihilp il ricnrgnp rnndanna il rirnrrente al pagamentn dll spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammPride Manda alla ranrellpria ppr gli ariPmpimpnti di mi q4, rnmma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Cncì dprign, in Rnma 11 17 nttnhrp 7n72 Il Consigliere est
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