CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2025
Cassazione n. 30789/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 30/06/2025 del Giudice di pace di Firenze;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Mariaesame al Giudice di pace di Firenze.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 30 giugno 2025 il Giudice di pace di Firenze hadichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 10-bis decretolegislativo 25 luglio 1998 n. 286 e lo ha, per l’effetto, condannato alla pena dieuro 9.000,00 di ammenda.Con successiva ordinanza del 6 dicembre 2025, il medesimo decidente,quale Giudice dell’esecuzione, ha revocato l’esecutività della sentenza ed accoltola richiesta avanzata nell’interesse dell’imputato di restituzione nel termine per laproposizione del ricorso per cassazione.A fondamento della decisione ha evidenziato le seguenti circostanze di fatto:- all’udienza del 30 giugno 2025, la trattazione del procedimento neiriguardi dell’[OSCURATO:PERSONA], in esito all’escussione di un testimone, è stata differitaall’udienza del 24 novembre 2025 per l’ulteriore corso dell’attività istruttoria;- lo stesso giorno, qualche ora dopo, «per mero errore materiale», ilverbale è stato riaperto e si è dato corso alla lettura del dispositivo di sentenzaalla presenza di un difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4,cod. proc. pen.;- le motivazioni della sentenza sono state depositate nel termine di legge(«sicché l’avvocato…non riceveva alcuna comunicazione e non riceveva pertantoalcuna conoscenza degli eventi successivi alla prima chiusura dell’udienza soprarichiamata»);- alcun gravame è stato proposto nel termine di legge.2. [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) propone, con l’assistenzadell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in cinque motivi diseguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale(art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 24 e 111Cost., 523 e 524 cod. proc. pen.Il difensore lamenta che il decidente abbia pronunciato sentenza senza averdefinito l’attività istruttoria, senza formale dichiarazione di chiusura della stessae senza che alcuna delle parti (il Pubblico ministero, il difensore di fiducia, ildifensore di ufficio erroneamente nominato) abbiano dato corso alla discussionefinale. Censura che in tal modo il decidente abbia consumato una patenteviolazione del diritto di difesa e del rispetto del contraddittorio.2.2. Inosservanza delle norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc. pen.) in relazione all’art. 178 cod. proc. pen.Il difensore contesta che la sentenza è affetta da nullità assoluta perchéemessa in violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Lamentache all’imputato è stato impedito l’esercizio della difesa tecnica.2.3. Mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. d),cod. proc. pen.) con riguardo alla produzione documentale richiesta dalla difesa.Il difensore rappresenta che all’udienza tenutasi il 30 giugno 2025 la difesaaveva chiesto un differimento, accordato dal Giudice, per operare produzionedocumentale (un permesso di soggiorno ottenuto dall’imputato per motivifamil iar i), costituente prova decisiva, al la luce del l ’or ientamentogiurisprudenziale ampiamente consolidato presso l’ufficio del Giudice di pace direato integra gli estremi di una causa di proscioglimento ex art. 34 d. lgs. 28agosto 2000 n. 274.2.4. Inosservanza della legge penale (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen.) in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., 125, comma 3, e 546 cod. proc.pen. Carenza di motivazione o illogicità della stessa (art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen.) in relazione alla determinazione della pena.Il difensore contesta che il giudice ha quantificato la pena in una misurasignificativamente superiore al minimo edittale senza fornire alcuna motivazionedelle ragioni sottese a detta scelta.2.5. Contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen.).Il difensore lamenta la contraddittorietà tra la sentenza di primo grado ed ilcontenuto del verbale dell’udienza dibattimentale del 30 giugno 2025. Essa èparimenti illogica perché nel corpo della motivazione è stato rappresentato che leparti avrebbero rassegnato le rispettive conclusioni, mentre il Giudice haformulato il suo giudizio senza aver dato corso alla discussione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Firenze è, invero, affettada nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178 lett. c) e 180 cod.proc. pen., tempestivamente dedotta a mezzo del presente ricorso, atteso che ildispositivo è stato letto in udienza senza aver preventivamente definito l’attivitàdi istruttoria dibattimentale e, ancor di più, senza aver consentito al Pubblicoministero ed al difensore dell’imputato di procedere alla discussione finale (Sez.2, n. 52608 del 05/12/2014, De, Rv. 261547 - 01). Rimangono assorbite tutte leulteriori censure.Va, per l’effetto, disposto l’annullamento della sentenza impugnata conrinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Firenze in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace diCosì è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]