CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24514/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Torino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa il 2/4/2021, con a quale è stata dichiarata la prescrizione del reato di usura a lui contestato ( per il quale in primo grado era intervenuta condanna), confermando la confisca del profitto del reato pari ad euro 12.000,00. Deduce con il primo motivo l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha disposto la confisca, ai sensi dell'art. 644, u.c., c.p. La misura, a parere della difesa, non rientrerebbe nella previsione di cui all'art. 578 bis c.p.p. a tenore del quale "quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato". Nel caso di specie vertendosi in materia di confisca per equivalente, e non di confisca diretta, la misura ablativa non poteva essere applicata. Aggiunge che, in ogni caso, la confisca doveva essere ridotta ad euro 6.600,00 ovvero all'importo degli interessi e non ricomprendere anche la somma di euro 5.400,00 che invece non integra il profitto del reato in quanto è la somma esattamente ricevuta in prestito e restituita nel medesimo importo al Mira bella. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato nei termini che seguono. Va premesso che il procedimento in oggetto ha subito diversi rinvii in attesa del deposito della motivazione della sentenza delle S.U. n. 38678 del 29/9/2022 che ha affrontato il tema della possibilità di disporre la confisca per equivalente nel caso di sentenza dichiarativa di prescrizione, in relazione a reati commessi prima della modifica dell'art. 578 bis c.p.p., introdotto dall'art. 8, co. 4, d.lgs.n. 21/2018, come modificato dall'art.1, co.4, lett.f), legge n.3/2019. Nella citata sentenza, l'autorevole consesso, dopo avere illustrato t le caratteristiche della confisca per equivalente rispetto alla confisca diretta, evidenziando che la confisca per equivalente va a colpire beni che non sono collegati al reato da un nesso diretto, attuale e strumentale e presenta connotati tipicamente sanzionatori sicchè la privazione imposta al reo, risponde a una finalità di carattere punitivo, mentre la confisca diretta assolve invece ad una funzione essenzialmente preventiva ( pag. 17 della sentenza citata), reagendo alla pericolosità indotta nel reo dalla disponibilità di determinati beni (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 Rv.264434), ha concluso che, l'art. 578 bis c.p.p.)in considerazione della sua natura di norma sostanziale e processuale, soggiace al regime garantistico apprestato dall'art. 25, secondo comma, Cost., ed al regime convenzionale apprestato dall'art. 7 CEDU, con particolare riferimento al divieto à94 di retroattività in materia penale, pertanto esso è inapplicabile a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che tale disposizione ha introdotto ( pag. 26 della sentenza della sent. S. Unite n. 38687/2021). Fatta questa premessa deve escludersi che nel caso di specie si verta in ipotesi sovrapponibile a quella scrutinata dalla sentenza delle Sezioni Unite testè citata ( riguardante, appunto, il regime applicabile alla confisca per equivalente o altre forme di confisca aventi natura sanzionatoria), poichè il Tribunale prima, e la Corte d'appello di Torino, poi, hanno disposto la confisca della somma di euro 12.000,00, costituente profitto del reato di usura e tale forma di confisca, come già da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è senz'altro da qualificarsi come confisca diretta e non per equivalente ( Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437). Affermano, infatti, le Sez. Unite Lucci "Qualora il prezzo o profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta; in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato". Da ciò discende che, è consentito al giudice disporre la confisca anche nel caso di sentenza dichiarativa della prescrizione a condizione che vi sia i;tata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto, rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio. Occorre precisare che non si intende pervenire, in tal modo, ad una indiscriminata estensione della categoria di confisca obbligatoria estendendo anche ad ipotesi di confisca facoltativa ( di cui all'art. 240, co. 1, c.p), le disposizioni relative ad altre tipologie di confisca ( cfr. sul punto Sez. 5, n. 52 del 15/10/202P/ Rv. 280140 secondo cui nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non è consentito disporre la confisca facoltativa diretta del profitto del reato, di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., che presuppone la pronuncia di un giudicato formale di condanna, non essendo ad essa estensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni relative ad altre tipologie di confisca, per le quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suo autore, può tener luogo del giudicato di condanna), perché ciò che viene in considerazione, nel caso di specie, è un'ipotesi tipica di confisca obbligatoria quale è quella disciplinata appunto dall'art. 644 c.p. ultimo comma, secondo cui , nel caso di condanna o di applicazione pena ai sensi dell'art. 644 c.p., per uno dei delitti previsti dal presente articolo "è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o profitto del reato". Osservano le Sezioni Unite Lucci, infattiil testo dell'art. 240, c.p., non preclude, ai fini della confisca del prezzo del reato, una evocazione del concetto di condanna in senso sostanziale (secondo quanto postulato dalla Corte EDU), ove ad essa consegua la declaratoria di prescrizione, dal momento che è proprio la natura di tale causa estintiva a postulare la non dissoluzione degli accertamenti sin allora compiuti e sulla cui base la sentenza di condanna è stata pronunciata. La logica che coinvolge e giustifica la obbligatoria confisca del prezzo del reato in base alla generale previsione dettata dall'art. 240, secondo comma, c.p., non risulta diversa da quella che ha indotto il legislatore ad introdurre previsioni speciali di confisca obbligatoria anche del profitto del reato, sul rilievo che la evocabilità del prezzo, inteso come retribuzione promessa o corrisposta per la commissione del reato, rappresentasse una evenienza riconducibile soltanto acl alcune fattispecie, ma non pertinente - secondo l'id quod plerumque accidit - rispetto ad altre, ove, appunto, viene più frequentemente in discorso il profilo del lucro desunto dal reato, inteso come vantaggio economico ottenuto in via diretta ed immediata dalla commissione del reato, e quindi legato da un rapporto di pertinenzialità diretta con l'illecito penale. Da qui, l'attrazione, accanto al prezzo, anche del profitto del reato, all'interno di un nucleo per così dire unitario di finalità ripristinatoria dello status quo ante, secondo la medesima prospettiva volta a sterilizzare, in funzione essenzialmente preventiva, tutte le utilità che il reato, a prescindere dalle relative forme e dal relativo titolo, può aver prodotto in capo al suo autore, e con specifico riferimento a figure di reato per le quali il legislatore ha ritenuto necessario optare per una simile scelta, come è appunto nel caso della confisca prevista dall'art. 644. u.c., c.p. Tenendo fede quindi al criterio orientativo illustrato dalla sentenza delle Sezioni Unite Lucci, quindi, condivide il Collegio la decisione del giudice di merito circa la confisca del profitto del reato rappresentato dal denaro, perché quel che rileva ai fini della confiscabilità del bene, anche nel caso di prescrizione, è la natura non sanzionatoria, ma preventiva, della confisca il che si attaglia all'ipotesi dell'ipotesi della confisca del profitto del reato contemplato dall'art.644 c.p. in cui essa è frutto di una espressa scelta legislativa, secondo una prospettiva unitaria "volta a sterilizzare, in funzione essenzialmente preventiva, tutte le utilità che il reato, a prescindere dalle relative forme e dal relativo titolo, può aver prodotto in capo al suo autore, e con specifico riferimento a figure di reato per le quali il legislatore ha ritenuto necessario optare per una simile scelta". Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato. Afferma il ricorrente che, qualora fosse provata la natura usuraria degli interessi pagati, il capitale mutuato doveva esse scomputato dal quantum costituente profitto del reato perché dovrebbe essere comunque restituito all'indagato dalla persona offesa. Ed invero, i giudici di merito (pag. 18 della sentenza di primo grado) hanno individuato nella somma di euro 12.000,00 il profitto del reato, ovvero l'importo degli interessi usurari nella loro integralità, a nulla rilevando che detto profitto fosse rappresentato anche da assegni non pagati in quanto in caso di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., identificandosi, secondo la generale nozione di profitto del reato nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, ed in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita concretamente contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti, eventualmente anche mediante la consegna di titoli di credito, irrilevante essendo, invece, che questi ultimi siano stati utilizzati o riscossi, posto che tali documenti, per la loro autonomia rispetto ai diritti incorporati, possono essere comunque oggetto di misura ablatoria. (Sez. 6, Sentenza n. 45090 del 02/10/2014 Cc. (dep. 30/10/2014 ) Rv. 260665). In una fattispecie analoga, questa Sezione ha ritenuto, sulla base della distinzione tra danno civile e danno criminale, che fosse possibile sottoporre a sequestro preventivo finalizzato alla confisca le somme effettivamente percepite dall'imputato a titolo di interessi, rimanendo a tal fine irrilevante il profilo dell'omessa restituzione delle somme prestate come capitale ( Sez. 2, n. 16045 del 22/03/2023, Rv. 284447). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo