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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30120/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo Pec: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - resistente – avverso la sentenza n. 3792/5/2017 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 22 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

IRAP RIMBORSORilevato che: [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di avvocato, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato la decisione di primo grado che avevarespinto il ricorso delcontribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborsodell’IRAP versata per gli anni dal 1999 al 2002.

Rilevava la CTRche dai quadri RE del M odello U nico « sono evincibili dei compensi in favore di terzi, per prestazioni direttamente afferenti l'attività svolta, che consentono di presumere la sussistenza di tutti i presupposti per l'assoggettamento all’Irap del contribuente».

L’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, nonché dell’art.2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazionefosse ravvisabile per l’intero quadriennio in contestazione, pur avendo il contribuente corrisposto delle somme a collaboratori esterni per uno solo dei quattro anni.

Con il secondomotivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.

Sostiene il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata è solo apparente, avendo il giudice di appello ritenuto che i quadri RE di un imprecisato M odello Unico prodotto dal contribuente ( in realtà relativo all'anno d'imposta 2000), evidenziando la corresponsione di compensi a favore di terzi , consentisse di presumere la sussistenza dei presupposti impositivi, peraltro per tutti gli anni d'imposta in contestazione.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

Invero, la sentenza impugnata non consente di riferire in alcun modo alle diverse annualità d’imposta l’asserita circostanza del versamento di compensi a terzi per verificarne la natura non occasionale ai fini della valutazione della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione e – riguardo all’unica annualità ( 2000 ) ove detti versamenti sarebbero attestati – non ne esamina la natura né l’entità in relazione al volume di affari.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo Pec: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - resistente – avverso la sentenza n. 3792/5/2017 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 22 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. IRAP RIMBORSORilevato che: [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di avvocato, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato la decisione di primo grado che avevarespinto il ricorso delcontribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborsodell’IRAP versata per gli anni dal 1999 al 2002. Rilevava la CTRche dai quadri RE del M odello U nico « sono evincibili dei compensi in favore di terzi, per prestazioni direttamente afferenti l'attività svolta, che consentono di presumere la sussistenza di tutti i presupposti per l'assoggettamento all’Irap del contribuente». L’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, nonché dell’art.2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazionefosse ravvisabile per l’intero quadriennio in contestazione, pur avendo il contribuente corrisposto delle somme a collaboratori esterni per uno solo dei quattro anni. Con il secondomotivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata è solo apparente, avendo il giudice di appello ritenuto che i quadri RE di un imprecisato M odello Unico prodotto dal contribuente ( in realtà relativo all'anno d'imposta 2000), evidenziando la corresponsione di compensi a favore di terzi , consentisse di presumere la sussistenza dei presupposti impositivi, peraltro per tutti gli anni d'imposta in contestazione. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati. Invero, la sentenza impugnata non consente di riferire in alcun modo alle diverse annualità d’imposta l’asserita circostanza del versamento di compensi a terzi per verificarne la natura non occasionale ai fini della valutazione della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione e – riguardo all’unica annualità ( 2000 ) ove detti versamenti sarebbero attestati – non ne esamina la natura né l’entità in relazione al volume di affari. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. C
Sentenza Cassazione n. 30120/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris