Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2024

Cassazione n. 17442/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20746/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. RIZZO 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

SICILIA n. 1015/2022 depositata il 07/02/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO 1.[OSCURATO:PERSONA] S.[OSCURATO:PERSONA] ed evangelista ha impugnato l’avviso di accertamento, con cui il Comune di Palermo ha preteso il pagamento dell’i.c.i. per l’anno 2010, negando l’esenzione di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992.

2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado. 3.L’appello della Parrocchia è stato rigettato.

Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che, sebbene i primi giudici abbiano commesso un errore, essendo l’immobile accatastato come B5 (scuole e laboratori), i locali sono utilizzati da una Onlus e, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’esenzione ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504 del 1992 non spetta in caso di utilizzazione indiretta.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione e depositato successiva memoria in cui ha invocato lo ius superveniens(art. 1, comma 71, della legge n. 213 del 2023). 5.Il Comune, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. 6.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 14 giugno 2024.

CONSIDERATO 1.La ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 7, comma 1, lett. d) ed i) del d.lgs. n. 504 del 1992, ai sensi del quale l’esenzione deve essere estesa a tutte le ipotesi in cui il bene sia utilizzato per le finalità indicate, realizzate tramite l’esercizio di un’attività non imprenditoriale, e, dunque, anche nelle ipotesi in cui sia utilizzato in via indiretta, purché senza finalità distorsive, come, nel caso di specie, in cui è stato concesso in comodato, senza alcun corristtivo, ad un ente non commerciale (associazione onlus); 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp.att.cod.proc.civ., per la apparenza della motivazione.

2. Il secondo motivo, avente ad oggetto la carenza della motivazione, è pregiudiziale rispetto al primo, ma è infondato, atteso che la sentenza esplicita in modo chiaro ed esaustivo le ragioni della decisione, senza soffermarsi sull’accertamento di circostanze fattuali irrilevanti alla luce dell’interpretazione prescelta.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento, anche alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 71 della legge n. 213 del 2023, ai sensi della quale nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano nel senso che: a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui ald.P.R. n. 917 del 1986 funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.gs. n. 504 del 1992, con modalità non commerciali; b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

In proposito deve rilevarsi che la norma in esame è chiaramente definita di interpretazione autentica, anche in virtù del richiamo all’art. 1, comma 2, dello Statuto del contribuente e si riferisce all’art. 1, comma 759, lett. g, della legge n. 160 del 2019 e alle norme da questo richiamate o sostituite, sicché vale anche relativamente all’i.c.i. ed in particolare all’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992, espressamente richiamato dall’art. 1, comma 759, lett g della legge n. 160 del 2019.

Solo per completezza va evidenziato che la natura interpretativa della norma in esame si giustifica alla luce di quell’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore (nella specie, una fondazione di religione e di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente (Cass., Sez. 5, 18 dicembre 2015, n. 25508). 4.In conclusione, il ricorso deve essere accolto in virtù del seguente principio di diritto: in tema di i.c.i., alla luce dell’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 71, legge n. 213 del 2023, che vale pure relativamente alle norme richiamate e, quindi, relativamente al d.lgs. n. 504 del 1992, gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.gs. n. 504 del 1992, con modalità non commerciali.

La sentenza impugnata conseguentemente va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, al fine degli accertamenti di fatto rilevanti, che non sono stati svolti dai giudici di merito in considerazione della diversa interpretazione seguita.

Al giudice del rinvio si demanda anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20746/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. RIZZO 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 1015/2022 depositata il 07/02/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.[OSCURATO:PERSONA] S.[OSCURATO:PERSONA] ed evangelista ha impugnato l’avviso di accertamento, con cui il Comune di Palermo ha preteso il pagamento dell’i.c.i. per l’anno 2010, negando l’esenzione di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992. 2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado. 3.L’appello della Parrocchia è stato rigettato. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che, sebbene i primi giudici abbiano commesso un errore, essendo l’immobile accatastato come B5 (scuole e laboratori), i locali sono utilizzati da una Onlus e, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’esenzione ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504 del 1992 non spetta in caso di utilizzazione indiretta. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione e depositato successiva memoria in cui ha invocato lo ius superveniens(art. 1, comma 71, della legge n. 213 del 2023). 5.Il Comune, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. 6.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 14 giugno 2024. CONSIDERATO 1.La ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 7, comma 1, lett. d) ed i) del d.lgs. n. 504 del 1992, ai sensi del quale l’esenzione deve essere estesa a tutte le ipotesi in cui il bene sia utilizzato per le finalità indicate, realizzate tramite l’esercizio di un’attività non imprenditoriale, e, dunque, anche nelle ipotesi in cui sia utilizzato in via indiretta, purché senza finalità distorsive, come, nel caso di specie, in cui è stato concesso in comodato, senza alcun corristtivo, ad un ente non commerciale (associazione onlus); 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp.att.cod.proc.civ., per la apparenza della motivazione. 2. Il secondo motivo, avente ad oggetto la carenza della motivazione, è pregiudiziale rispetto al primo, ma è infondato, atteso che la sentenza esplicita in modo chiaro ed esaustivo le ragioni della decisione, senza soffermarsi sull’accertamento di circostanze fattuali irrilevanti alla luce dell’interpretazione prescelta. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento, anche alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 71 della legge n. 213 del 2023, ai sensi della quale nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano nel senso che: a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui ald.P.R. n. 917 del 1986 funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.gs. n. 504 del 1992, con modalità non commerciali; b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità. In proposito deve rilevarsi che la norma in esame è chiaramente definita di interpretazione autentica, anche in virtù del richiamo all’art. 1, comma 2, dello Statuto del contribuente e si riferisce all’art. 1, comma 759, lett. g, della legge n. 160 del 2019 e alle norme da questo richiamate o sostituite, sicché vale anche relativamente all’i.c.i. ed in particolare all’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992, espressamente richiamato dall’art. 1, comma 759, lett g della legge n. 160 del 2019. Solo per completezza va evidenziato che la natura interpretativa della norma in esame si giustifica alla luce di quell’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore (nella specie, una fondazione di religione e di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente (Cass., Sez. 5, 18 dicembre 2015, n. 25508). 4.In conclusione, il ricorso deve essere accolto in virtù del seguente principio di diritto: in tema di i.c.i., alla luce dell’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 71, legge n. 213 del 2023, che vale pure relativamente alle norme richiamate e, quindi, relativamente al d.lgs. n. 504 del 1992, gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.gs. n. 504 del 1992, con modalità non commerciali. La sentenza impugnata conseguentemente va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, al fine degli accertamenti di fatto rilevanti, che non sono stati svolti dai giudici di merito in considerazione della diversa interpretazione seguita. Al giudice del rinvio si demanda anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diver
Sentenza Cassazione n. 17442/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris