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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24720/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di sorveglianza di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 17 febbraio 2026, per quanto di interesse ai presenti fini, ilTribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo proposto avverso il provvedimentocon cui il Magistrato di sorveglianza di Torino aveva respinto l’istanza presentata da CostelCiprian [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 35-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.).Il rigetto del reclamo era giustificato dal Tribunale di sorveglianza di Torino alla lucedelle informazioni acquisite presso le strutture penitenziarie di Torino, di Alessandria, diCuneo e di Asti, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] era stato ristretto, da cui emergeva che l’istante erastato detenuto con modalità che dovevano ritenersi conformi ai parametri stabiliti dall’art. 3CEDU, sulla base di un giudizio complessivo, incentrato sulle condizioni detentive patitenell’arco temporale considerato e sulle attività di socialità trascorse in tale ambito carcerario,valutate alla luce del regime di detenzione “aperto” di cui il ricorrente aveva beneficiato.2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Steri, proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un’unica censuradifensiva.Con questa doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esamerisultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse analiticamente conto delleinformazioni acquisite dal Magistrato di sorveglianza di Torino, necessarie alla verifica dellecondizioni detentive patite da [OSCURATO:PERSONA] presso le strutture penitenziarie di Torino, diAlessandria, di Cuneo e di Asti, dove il ricorrente era stato ristretto nell’arco temporalecontroverso.

Le informazioni acquisite, infatti, andavano vagliate alla luce delle doglianzeproposte dal detenuto, relative alle condizioni di vivibilità carceraria di cui il ricorrente avevausufruito durante la sua carcerazione, tendenzialmente inferiori alla misura convenzionale ditre metri quadri, nel valutare le quali occorreva anche considerare la presenza nelle diversecelle di altri detenuti e le condizioni igieniche delle stesse unità restrittive.Si evidenziava, al contempo, che il Tribunale di sorveglianza di Torino non aveva datoadeguato conto della consistenza delle frazioni temporali nelle quali [OSCURATO:PERSONA] era statoristretto in celle di dimensioni inferiori ai criteri convenzionali, rendendo le conclusioniespresse dal Tribunale di sorveglianza di Torino sulle condizioni restrittive patite dalricorrente, ex art. 3 CEDU, assertive e svincolate dalle emergenze processuali.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguitoindicati.2.

Occorre premettere che il giudizio espresso dal Tribunale di sorveglianza di Torinonon appare rispettoso dei parametri affermati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 37218 del24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280433 - 01), che, da tempo, sonointervenute sul tema del trattamento penitenziario inumano o degradante patito da undetenuto ristretto in una struttura carceraria italiana, inquadrabile nell’ambito dell’art. 3CEDU, che, in termini generali, deve essere definito alla luce della giurisprudenza, nazionalee sovranazionale, consolidatasi dopo il caso “Torreggiani contro Italia” (Corte EDU,Torregiani c.

Italia, 8 gennaio 2013, n. 43517/09).Le Sezioni Unite, in particolare, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenzialeinsorto sui criteri ai quali ci si doveva attenere per determinare lo spazio minimo individualedi cui deve usufruire il detenuto nelle ipotesi di allocazione con più soggetti all’interno di unastessa camera di restrizione, affermavano che, ferma restando la misura minima di tre metriquadri, per la relativa valutazione si doveva avere riguardo alla superficie che assicura ilnormale movimento dei soggetti ristretti, indispensabile per garantire un trattamentopenitenziario rispettoso dei parametri umanitari stabiliti dall’art. 3 CEDU (Sez.

U, n. 37218del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, cit.).Ne discende che, nella determinazione dello spazio minimo individuale, allo scopo digarantire al condannato un trattamento penitenziario rispettoso dei canoni di umanità dellapena, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento del detenuto,con la conseguenza di dovere detrarre da tale computo gli arredi tendenzialmente fissi alsuolo della cella.

Occorreva, al contempo, fare integrativamente riferimento al complesso dei fattori,positivi e negativi, che connotano l’offerta trattamentale censurata dal singolo reclamantecon il rimedio riparatorio di cui all’art. 35-terOrd. pen., tenendo conto della necessità digarantire al detenuto, per quanto possibile, una condizione di vivibilità carceraria dignitosa,nel rispetto dei parametri convenzionali, così come canonizzati dalla Corte EDU (Corte EDU,Torregiani c.

Italia, 8 gennaio 2013, cit.).

I fattori compensativi valutabili ex art. 3 CEDU, in particolare, sono costituiti dalle ore disocialità di cui beneficia il detenuto; dallo svolgimento di attività formative, professionali edextraprofessionali; dalla partecipazione a progetti lavorativi; dallo svolgimento di attivitàsportive intramurarie.

Tali fattori, a loro volta, devono essere valutati attraverso una verificaconcreta, di natura multifattoriale, delle condizioni detentive patite dal soggetto ristrettoall’interno di un istituto penitenziario, su cui si devono incentrare le doglianze proposte aisensi dell’art. 35-ter Ord. pen.In tale ambito, si ritiene utile richiamare il passaggio della decisione di legittimitàesaminata nel paragrafo precedente, in cui si evidenziava la necessità di acquisire laconsapevolezza che «il principio di umanità della pena […] che impone il divieto ditrattamenti degradanti ha un contenuto di carattere relativo, in quanto ogni pena, come tale,ha un’intrinseca componente di inumanità […].

Tuttavia, la rilettura di un principio che sipone l’obiettivo di quantificare lo spazio minimo vitale per ogni detenuto, al fine di assicurareil pieno rispetto della dignità della persona nell’espiazione della pena, restituisce al principiostesso un carattere di assolutezza che appartiene alla sensibilità di società e ordinamentigiuridici che hanno a cuore il pieno rispetto dei diritti della persona, anche di chi è recluso»(Sez.

U, n. 37218 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, cit.).3.

In questa cornice, l’ordinanza impugnata non si fondava su un’analitica valutazionedel trattamento carcerario patito da [OSCURATO:PERSONA] durante le, peraltroconsistenti, frazioni detentive controverse, presso le strutture penitenziarie di Torino, diAlessandria, di Cuneo e di Asti, dove il ricorrente era stato ristretto, nel rispetto dei parametriindicati dall’art. 3 CEDU, il diritto a ottenere il provvedimento riparatorio invocato ai sensidell’art. 35-ter Ord. pen.Non si non teneva, invero, conto della particolare ampiezza della detenzione patitapresso gli istituti penitenziari di Torino, Alessandria, Cuneo e Asti, che andava valutata allaluce del fatto che [OSCURATO:PERSONA], nella struttura torinese, risultava ristretto tra il 14 Febbraio2012 e l’8 febbraio 2012, tra il 23 luglio 2014 e il 30 agosto 2014, tra il 3 dicembre 2014 e il30 dicembre 2014, tra il 2 ottobre 2015 e il 24 ottobre 2015, tra il 4 giugno 2016 e il 10giugno 2020; nella struttura carceraria alessandrina, risultava detenuto dal 14 aprile 2015 al13 agosto 2015; nella struttura carceraria cuneense, risultava ristretto dal 30 dicembre 2014al 14 aprile 2015; nella struttura carceraria astigiana risultava ristretto dal 30 agosto 2014 al3 dicembre 2014.Ne discende che la particolare ampiezza delle frazioni detentive patite dal ricorrentenon sembra consentire, alla luce del percorso argomentativo seguito nella decisionecensurata, con il regime di detenzione “aperto” di cui beneficiava il ricorrente, che nonconsentiva di bilanciare le violazione patite dal ricorrente ex art. 3 CEDU, alla luce dellagiurisprudenza che si è richiamata nei paragrafi precedenti (Sez.

U, n. 37218 del24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, cit.).4.

Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, conil conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza ditorinoCosì è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di sorveglianza di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 17 febbraio 2026, per quanto di interesse ai presenti fini, ilTribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo proposto avverso il provvedimentocon cui il Magistrato di sorveglianza di Torino aveva respinto l’istanza presentata da CostelCiprian [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 35-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.).Il rigetto del reclamo era giustificato dal Tribunale di sorveglianza di Torino alla lucedelle informazioni acquisite presso le strutture penitenziarie di Torino, di Alessandria, diCuneo e di Asti, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] era stato ristretto, da cui emergeva che l’istante erastato detenuto con modalità che dovevano ritenersi conformi ai parametri stabiliti dall’art. 3CEDU, sulla base di un giudizio complessivo, incentrato sulle condizioni detentive patitenell’arco temporale considerato e sulle attività di socialità trascorse in tale ambito carcerario,valutate alla luce del regime di detenzione “aperto” di cui il ricorrente aveva beneficiato.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Steri, proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un’unica censuradifensiva.Con questa doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esamerisultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse analiticamente conto delleinformazioni acquisite dal Magistrato di sorveglianza di Torino, necessarie alla verifica dellecondizioni detentive patite da [OSCURATO:PERSONA] presso le strutture penitenziarie di Torino, diAlessandria, di Cuneo e di Asti, dove il ricorrente era stato ristretto nell’arco temporalecontroverso. Le informazioni acquisite, infatti, andavano vagliate alla luce delle doglianzeproposte dal detenuto, relative alle condizioni di vivibilità carceraria di cui il ricorrente avevausufruito durante la sua carcerazione, tendenzialmente inferiori alla misura convenzionale ditre metri quadri, nel valutare le quali occorreva anche considerare la presenza nelle diversecelle di altri detenuti e le condizioni igieniche delle stesse unità restrittive.Si evidenziava, al contempo, che il Tribunale di sorveglianza di Torino non aveva datoadeguato conto della consistenza delle frazioni temporali nelle quali [OSCURATO:PERSONA] era statoristretto in celle di dimensioni inferiori ai criteri convenzionali, rendendo le conclusioniespresse dal Tribunale di sorveglianza di Torino sulle condizioni restrittive patite dalricorrente, ex art. 3 CEDU, assertive e svincolate dalle emergenze processuali.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguitoindicati.2. Occorre premettere che il giudizio espresso dal Tribunale di sorveglianza di Torinonon appare rispettoso dei parametri affermati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 37218 del24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280433 - 01), che, da tempo, sonointervenute sul tema del trattamento penitenziario inumano o degradante patito da undetenuto ristretto in una struttura carceraria italiana, inquadrabile nell’ambito dell’art. 3CEDU, che, in termini generali, deve essere definito alla luce della giurisprudenza, nazionalee sovranazionale, consolidatasi dopo il caso “Torreggiani contro Italia” (Corte EDU,Torregiani c. Italia, 8 gennaio 2013, n. 43517/09).Le Sezioni Unite, in particolare, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenzialeinsorto sui criteri ai quali ci si doveva attenere per determinare lo spazio minimo individualedi cui deve usufruire il detenuto nelle ipotesi di allocazione con più soggetti all’interno di unastessa camera di restrizione, affermavano che, ferma restando la misura minima di tre metriquadri, per la relativa valutazione si doveva avere riguardo alla superficie che assicura ilnormale movimento dei soggetti ristretti, indispensabile per garantire un trattamentopenitenziario rispettoso dei parametri umanitari stabiliti dall’art. 3 CEDU (Sez. U, n. 37218del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, cit.).Ne discende che, nella determinazione dello spazio minimo individuale, allo scopo digarantire al condannato un trattamento penitenziario rispettoso dei canoni di umanità dellapena, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento del detenuto,con la conseguenza di dovere detrarre da tale computo gli arredi tendenzialmente fissi alsuolo della cella. Occorreva, al contempo, fare integrativamente riferimento al complesso dei fattori,positivi e negativi, che connotano l’offerta trattamentale censurata dal singolo reclamantecon il rimedio riparatorio di cui all’art. 35-terOrd. pen., tenendo conto della necessità digarantire al detenuto, per quanto possibile, una condizione di vivibilità carceraria dignitosa,nel rispetto dei parametri convenzionali, così come canonizzati dalla Corte EDU (Corte EDU,Torregiani c. Italia, 8 gennaio 2013, cit.). I fattori compensativi valutabili ex art. 3 CEDU, in particolare, sono costituiti dalle ore disocialità di cui beneficia il detenuto; dallo svolgimento di attività formative, professionali edextraprofessionali; dalla partecipazione a progetti lavorativi; dallo svolgimento di attivitàsportive intramurarie. Tali fattori, a loro volta, devono essere valutati attraverso una verificaconcreta, di natura multifattoriale, delle condizioni detentive patite dal soggetto ristrettoall’interno di un istituto penitenziario, su cui si devono incentrare le doglianze proposte aisensi dell’art. 35-ter Ord. pen.In tale ambito, si ritiene utile richiamare il passaggio della decisione di legittimitàesaminata nel paragrafo precedente, in cui si evidenziava la necessità di acquisire laconsapevolezza che «il principio di umanità della pena […] che impone il divieto ditrattamenti degradanti ha un contenuto di carattere relativo, in quanto ogni pena, come tale,ha un’intrinseca componente di inumanità […]. Tuttavia, la rilettura di un principio che sipone l’obiettivo di quantificare lo spazio minimo vitale per ogni detenuto, al fine di assicurareil pieno rispetto della dignità della persona nell’espiazione della pena, restituisce al principiostesso un carattere di assolutezza che appartiene alla sensibilità di società e ordinamentigiuridici che hanno a cuore il pieno rispetto dei diritti della persona, anche di chi è recluso»(Sez. U, n. 37218 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, cit.).3. In questa cornice, l’ordinanza impugnata non si fondava su un’analitica valutazionedel trattamento carcerario patito da [OSCURATO:PERSONA] durante le, peraltroconsistenti, frazioni detentive controverse, presso le strutture penitenziarie di Torino, diAlessandria, di Cuneo e di Asti, dove il ricorrente era stato ristretto, nel rispetto dei parametriindicati dall’art. 3 CEDU, il diritto a ottenere il provvedimento riparatorio invocato ai sensidell’art. 35-ter Ord. pen.Non si non teneva, invero, conto della particolare ampiezza della detenzione patitapresso gli istituti penitenziari di Torino, Alessandria, Cuneo e Asti, che andava valutata allaluce del fatto che [OSCURATO:PERSONA], nella struttura torinese, risultava ristretto tra il 14 Febbraio2012 e l’8 febbraio 2012, tra il 23 luglio 2014 e il 30 agosto 2014, tra il 3 dicembre 2014 e il30 dicembre 2014, tra il 2 ottobre 2015 e il 24 ottobre 2015, tra il 4 giugno 2016 e il 10giugno 2020; nella struttura carceraria alessandrina, risultava detenuto dal 14 aprile 2015 al13 agosto 2015; nella struttura carceraria cuneense, risultava ristretto dal 30 dicembre 2014al 14 aprile 2015; nella struttura carceraria astigiana risultava ristretto dal 30 agosto 2014 al3 dicembre 2014.Ne discende che la particolare ampiezza delle frazioni detentive patite dal ricorrentenon sembra consentire, alla luce del percorso argomentativo seguito nella decisionecensurata, con il regime di detenzione “aperto” di cui beneficiava il ricorrente, che nonconsentiva di bilanciare le violazione patite dal ricorrente ex art. 3 CEDU, alla luce dellagiurisprudenza che si è richiamata nei paragrafi precedenti (Sez. U, n. 37218 del24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, cit.).4. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, conil conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza ditorinoCosì è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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