CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 30689/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Catania –Sezione misure di prevenzione- ha rigettato l’appello avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 4 co. 2 del D. Lgs. n.159/2011, con il quale il Tribunale di quella stessa città ha dato applicazione alla misura dellasorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni due e mesi seidisposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (definitivo il 31/01/2014).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocatoGabriele [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a un motivo unico, con cui eccepisce la insussistenza delrequisito della attualità della pericolosità, e correlati vizi della motivazione, poiché la Corte diAppello avrebbe errato nel confermare il precedente decreto impositivo della misura preventiva,senza tener conto dell’esigenza di verificare l’attualità della pericolosità sociale del proposto,alla luce del parametro normativo di riferimento. In particolare, è posta in rilievo la buonacondotta del ricorrente, dapprima durante la detenzione carceraria e successivamente in statodi libertà, a partire dal dicembre 2023, ascrivendo a motivazioni del tutto lecite la circostanzadi un controllo del [OSCURATO:PERSONA] con un soggetto pregiudicato.In particolare, deduce – con riferimento ai dati fattuali posti a base del provvedimentoimpugnato - che i due provvedimenti disciplinari adottati in ambiente carcerario nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA] risalivano agli anni 2016 e 2017 - peraltro, gli unici adottati nel lungo arcotemporale in cui egli è rimasto ininterrottamente detenuto - e che le relazioni comportamentalidella casa circondariale di Palermo, redatte il 12/12/2022 e il 10/01/2023, danno conto delcorretto comportamento tenuto dal detenuto, aderendo al programma rieducativo, lavorandoalle dipendenze della P.A. e concludendo l’anno scolastico della [OSCURATO:PERSONA] con encomioper l’impegno dimostrato, a significare la rivisitazione critica del proprio passato. Inoltre, vieneprecisato che, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, il ricorrente,dopo la sua scarcerazione, ha ripreso immediatamente l’attività lavorativa, essendo titolare diun negozio di generi alimentari, recandosi presso detto esercizio tutti i giorni unitamente amoglie e figlio, come da documentazione allegata. Inoltre, con riguardo al controllo effettuatoil 16 marzo 2024, in cui egli si trovava in compagnia di tale [OSCURATO:PERSONA] - soggetto conprecedenti per reati associativi e contro il patrimonio (estorsione e usura) - deduce che,insieme, come confermato nell’immediatezza del controllo dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], si stavanorecando in Catanzaro per valutare la bontà di un’offerta di vendita di un’autovettura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, al di là della formaleprospettazione come violazione di legge, deduce censure attinenti alla motivazione delprovvedimento impugnato, che, in quanto dotato di una sua tenuta logica, non può definirsiapparente (unico profilo della motivazione che, come è noto, è censurabile ai sensi dell’art. 10del D. Lgs. n. 159/2011), mentre il ricorso chiede una rivalutazione dei datti di fatto e nondenuncia una reale violazione di legge.2. La giurisprudenza di questa Corte ha, da tempo, chiarito che, nel procedimento diprevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, aisensi dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, disposizione che riproduce la disciplinagià contenuta nell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter,comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Ne consegue che, in sede di legittimità, il viziodi motivazione non è deducibile, salvo che la motivazione sia del tutto mancante o presenticarenze tali da renderla meramente apparente e, dunque, sostanzialmente inesistente, perchépriva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, ovvero quando essa si riveliassolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudicedel merito o, ancora, quando le linee logiche del provvedimento risultino talmente frammentariee scoordinate da non consentire di individuare le ragioni poste a fondamento della decisione (explurimis, Sez. 6, n. 35044 del 8 marzo 2007, Rv. 237277; da ultimo, Sez. 2, n. 20968 del 6luglio 2020, Rv. 279435).La limitazione del ricorso alla sola violazione di legge è stata, del resto, ritenuta nonirragionevole dalla Corte costituzionale, in considerazione delle peculiarità del procedimento diprevenzione, sia sul piano processuale sia su quello sostanziale (Corte cost., sent. n. 321 del2004; Corte cost., sent. n. 106 del 2015; Sez. 6, n. 38471 del 13 ottobre 2010, in motivazione).Ciò implica che il sindacato di legittimità sui provvedimenti applicativi delle misure diprevenzione può essere esercitato soltanto quando si prospetti la totale mancanza diargomentazione in ordine a un elemento costitutivo della fattispecie che ne legittimal’applicazione oppure una motivazione meramente apparente, situazione che ricorre allorché ilprovvedimento ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivoprospettato da una delle parti e tale, ove considerato, da poter condurre a una diversa soluzionedel giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15 giugno 2016, Rv. 270080). In tali ipotesi, la radicale assenzadi motivazione su un punto essenziale determina la nullità del provvedimento ai sensi degli artt.111, comma 6, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen. e 7, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011,poiché l’apparato giustificativo costituisce elemento indefettibile dell’atto giurisdizionale (Sez.U., n. 111 del 30 novembre 2017, dep. 2018, Gattuso, in motivazione; conf. Sez. 5, n. 12374del 14 dicembre 2017, dep. 16 marzo 2018, Rv. 272608).Non può, invece, essere prospettata come vizio di motivazione mancante o apparente lamera deduzione della sottovalutazione di argomenti difensivi che siano stati comunque presi inesame dal giudice o risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato (Sez. U., n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci e altri, Rv. 260246).3. A tali coordinate si è conformato il provvedimento impugnato, confrontandosiespressamente con le questioni prospettate dal ricorrente e pervenendo a conclusioni chevengono censurate attraverso la prospettazione di una diversa lettura del compendio probatorioe degli elementi indiziari valorizzati dalla Corte territoriale. Le doglianze formulate si risolvono,pertanto, in una critica del merito della valutazione compiuta dai giudici di appello, nonconsentita nel giudizio di legittimità in materia di prevenzione, non essendo ravvisabile nél’omesso esame di profili decisivi né una motivazione meramente apparente.Contrariamente a quanto sostenuto, infatti, il provvedimento impugnato ha rivalutato lapericolosità attuale del proposto, confrontandosi con i dati di fatto a disposizione, passati, recentie successivi alla scarcerazione, deducendone che il proposto non abbia abbandonato lepregresse logiche criminali atteso che non risulta che lavori effettivamente e si accompagna anoti pregiudicati.Invero, è stato evidenziato come la condotta carceraria risulti non ineccepibile, dalmomento che il ricorrente è stato comunque sottoposto a due provvedimenti disciplinari nelcorso nel periodo di detenzione.Soprattutto, il provvedimento impugnato ha valorizzato, negativamente, la recentefrequentazione con un pregiudicato per gravi reati contro il patrimonio, che peraltro si èaccompagnato al ricorrente in Calabria, dunque, in un territorio del tutto distante da quello diabituale residenza dell’interessato.In proposito, la implausibile versione difensiva fornita è stata confutata dai giudici di meritoin doppia lettura, con una motivazione logica e certamente non apparente.Inoltre, la Corte non ha mancato di osservare (cfr. decr. C. App., pag. 4-5) che il [OSCURATO:PERSONA],pur essendo titolare di un’impresa individuale, nel corso dell'ultimo biennio in stato di libertànon risulta aver svolto alcuna attività lavorativa e, pertanto, anche alla luce delle gravi condottedelittuose originarie, che gli avevano fruttato ingentissimi profitti, è stato ritenuto tuttorasocialmente pericoloso, con un giudizio di merito che, non risultando meramente apparente,non è censurabile in questa sede.4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinatada profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), alversamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruofissare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso, il 14 maggio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRosa Pezzullo