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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 30199/2026

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di Cagliariavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Cagliari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, SabrinaPassafiume, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 27 gennaio 2026 resa nel procedimento n. 156/24 R.S.I.G.E., la Corte di appello di Cagliari, in veste di Giudice dell’esecuzione, hadichiarato inammissibile l’istanza con la quale il Procuratore generale dellaRepubblica presso la medesima Corte aveva chiesto la revoca della confiscadell’immobile sito in Cagliari, via Morelli n. 9, formalmente intestato a SvitlanaPulitayeva ma reputato nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], condannato inrelazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 consentenza del 21 febbraio 2022, irrevocabile il 7 novembre 2023, confiscaeseguita, giusta provvedimento del 30 novembre 2023, con trascrizione suipubblici registri immobiliari del successivo 2 aprile 2024.1.1.

Nell’esplicitare le ragioni a sostegno del decisum, la Corte haanzitutto premesso la seguente ricostruzione in fatto:- l’immobile in questione è stato acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel settembredel 2014;- il relativo contratto di compravendita è stato poi dichiarato risolto pergrave inadempimento dell’acquirente con sentenza del Tribunale civile di Cagliaridel 24 agosto 2023;- a seguito dell’intervenuta risoluzione contrattuale, l’alienante, RobertoBoi, rientrato nella disponibilità dell’immobile, ha sottoscritto, il 16 luglio 2024,un contratto preliminare di vendita con tale [OSCURATO:PERSONA];- quest’ultima, anziché attivare, con una propria istanza, incidente diesecuzione al fine di richiedere la restituzione del bene, ha indirizzato dettarichiesta al Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari che l’hafatta propria.Tanto premesso, la Corte ha evidenziato che il terzo acquirente rimastoestraneo al procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato èl’unico soggetto legittimato a proporre incidente di esecuzione al fine di farvalere i propri diritti sul bene oggetto di ablazione.

Di esso può invocare larestituzione a condizione che versi in buona fede e che abbia trascritto il propriotitolo anteriormente all’adozione del vincolo reale.Ha, per l’effetto, reputato il Procuratore generale privo di legittimazione arichiedere la revoca della confisca e ne ha, come già anticipato, dichiaratoinammissibile l’istanza.Ha, comunque, evidenziato che nel merito l’istanza non potrebbe essereaccolta, atteso che il sequestro dell’immobile è stato trascritto in data 2 ottobre2017, in epoca di gran lunga anteriore alla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato ilcontratto preliminare (esso, come detto, è stato sottoscritto il 16 luglio 2024),sicché deve escludersi che quest’ultima possa aver acquistato in buona fede(«non risulta che la stessa [OSCURATO:PERSONA] abbia effettuato alcuna verifica presso i pubbliciregistri immobiliari sull’esistenza di vincoli pregiudizievoli in relazione al bene inesame»).2. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di appello di Cagliaripropone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza de qua lamentando violazionedella legge processuale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), inrelazione all’art. 73 regio decreto 30 gennaio 1942 n. 12.Censura la decisione della Corte nella parte in cui ha negato la legittimazionea richiedere la revoca della confisca in capo alla parte pubblica.

A quest’ultima,infatti, «il nostro ordinamento assegna una generale funzione di garante dellalegalità e, nello specifico, della corretta applicazione degli istituti processuali esostanziali nella materia penale».

Evidenzia come detta opzione rinvengaautorevole avallo nella giurisprudenza di legittimità («codesta eccellentissimaCorte, nella sentenza n. 23905/2024…ha ex professo ritenuto la legittimazione diquesto ufficio requirente all’esercizio del potere di chiedere anticipatamente larevoca della confisca») e che, in senso contrario, non possa attribuirsi rilievoalcuno al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] «non abbia formulato alcuna istanza per conseguire larevoca della confisca» anche perché essa «come risulta ex actis, non è stataancora eseguita».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2.

Condivisibile appare, invero, la premessa dalla quale la parte ricorrentemuove nella censura del provvedimento impugnato.

L’art. 73 del regio decreto30 gennaio 1941, n. 12 dispone, infatti, che «il Pubblico ministero veglia allaosservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia ...».Principio immanente nel nostro codice di procedura penale deve, pertanto,ritenersi quello che attribuisce alla parte pubblica un interesse ad ottenere unacorretta e sollecita applicazione della legge.Detto principio trova conforto in numerose pronunce di questa Corte dilegittimità e, in particolare, in due sentenze delle Sezioni Unite.Nella prima di esse (Sez.

U. n. 9616 del 24/03/95, P.M. in proc.

Boido, Rv.202018), il supremo collegio ha testualmente enunciato il principio di diritto peril quale «il Pubblico Ministero, avuto riguardo alla natura di parte pubblica che locaratterizza ed alla fondamentale funzione di vigilanzasull'osservanza delle leggie sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnatadall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, deve ritenersi titolare di un interesse adimpugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di unanorma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza edell'attualità, e cioè che con il proposto gravame si intenda perseguire unrisultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole».La seconda pronuncia delle Sezioni Unite (Sez.

U. n. 42 del 13/12/1995,P.M. in proc.

Timpani, Rv. 203093), a corollario di quanto già affermato, haulteriormente chiarito che «l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod.proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deveessere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare esussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di unprovvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa perl'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto, qualora il pubblico ministerodenunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di unanorma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesseconcreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione siaderivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudiziopossa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto,ma anche praticamente favorevole».3.

Precipitato logico che promana dall’applicazione dei canoni ermeneuticiappena descritti allo specifico fatto qui in valutazione è il già anticipato rigettodel ricorso.

La parte pubblica ricorrente, per quanto effettivamente legittimataalla proposizione del gravame in quanto depositaria di un generale interesse allacorretta applicazione delle norme, non si è, infatti, adeguatamente confrontatacon gli argomenti ai quali la Corte territoriale ha fatto ricorso allorché ha,comunque, operato una valutazione nel merito e qualificato come infondata larichiesta avanzata dalla promissaria acquirente e fatta poi propria dalla Procuragenerale.Alle motivazioni, incensurabili sotto il profilo giuridico e prive di inciampi dinatura argomentativa o logica, con le quali la Corte ha reputato l’istanzarestitutoria formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] radicalmente insuscettibile di positivaconsiderazione per l’assenza, conclamata per tabulas, in capo alla richiedente,del necessario requisito della buona fede, il ricorrente ha replicato evidenziando,in fatto, soltanto l’assenza di rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] («nel fascicoloprocessuale risulta…irrefutabilmente documentato che la nominata [OSCURATO:PERSONA] ha avuto alcun rapporto con il predetto Cadeddu, avendo acquistato la quotadell’immobile dalla nominata cittadina ucraina [OSCURATO:PERSONA]»).

Ha, cioè,speso un argomento che, al netto di ogni valutazione sulla correttezza dellaricostruzione fattuale su cui è fondato (la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato dal Boi), èall’evidenza eccentrico e, per l’effetto, inidoneo a deprivare di capacitàdimostrativa il percorso argomentativo offerto dalla Corte e, in specie, la valenzaassorbente che deve attribuirsi al fatto, non contrastato, che il contrattopreliminare è stato dalla [OSCURATO:PERSONA] è sottoscritto in epoca posteriore all’intervenutatrascrizione del provvedimento definitivo di confisca sul medesimo bene.Alla luce di quanto osservato, il ricorso, per quanto legittimamente proposto,è, quindi, nella sua stessa prospettazione, ontologicamente inidoneo aconseguire il risultato in fatto che si propone di ottenere.

Esso, di conseguenza,non può condurre all’annullamento del provvedimento impugnato.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Cagliariavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Cagliari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, SabrinaPassafiume, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 27 gennaio 2026 resa nel procedimento n. 156/24 R.S.I.G.E., la Corte di appello di Cagliari, in veste di Giudice dell’esecuzione, hadichiarato inammissibile l’istanza con la quale il Procuratore generale dellaRepubblica presso la medesima Corte aveva chiesto la revoca della confiscadell’immobile sito in Cagliari, via Morelli n. 9, formalmente intestato a SvitlanaPulitayeva ma reputato nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], condannato inrelazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 consentenza del 21 febbraio 2022, irrevocabile il 7 novembre 2023, confiscaeseguita, giusta provvedimento del 30 novembre 2023, con trascrizione suipubblici registri immobiliari del successivo 2 aprile 2024.1.1. Nell’esplicitare le ragioni a sostegno del decisum, la Corte haanzitutto premesso la seguente ricostruzione in fatto:- l’immobile in questione è stato acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel settembredel 2014;- il relativo contratto di compravendita è stato poi dichiarato risolto pergrave inadempimento dell’acquirente con sentenza del Tribunale civile di Cagliaridel 24 agosto 2023;- a seguito dell’intervenuta risoluzione contrattuale, l’alienante, RobertoBoi, rientrato nella disponibilità dell’immobile, ha sottoscritto, il 16 luglio 2024,un contratto preliminare di vendita con tale [OSCURATO:PERSONA];- quest’ultima, anziché attivare, con una propria istanza, incidente diesecuzione al fine di richiedere la restituzione del bene, ha indirizzato dettarichiesta al Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari che l’hafatta propria.Tanto premesso, la Corte ha evidenziato che il terzo acquirente rimastoestraneo al procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato èl’unico soggetto legittimato a proporre incidente di esecuzione al fine di farvalere i propri diritti sul bene oggetto di ablazione. Di esso può invocare larestituzione a condizione che versi in buona fede e che abbia trascritto il propriotitolo anteriormente all’adozione del vincolo reale.Ha, per l’effetto, reputato il Procuratore generale privo di legittimazione arichiedere la revoca della confisca e ne ha, come già anticipato, dichiaratoinammissibile l’istanza.Ha, comunque, evidenziato che nel merito l’istanza non potrebbe essereaccolta, atteso che il sequestro dell’immobile è stato trascritto in data 2 ottobre2017, in epoca di gran lunga anteriore alla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato ilcontratto preliminare (esso, come detto, è stato sottoscritto il 16 luglio 2024),sicché deve escludersi che quest’ultima possa aver acquistato in buona fede(«non risulta che la stessa [OSCURATO:PERSONA] abbia effettuato alcuna verifica presso i pubbliciregistri immobiliari sull’esistenza di vincoli pregiudizievoli in relazione al bene inesame»).2. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di appello di Cagliaripropone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza de qua lamentando violazionedella legge processuale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), inrelazione all’art. 73 regio decreto 30 gennaio 1942 n. 12.Censura la decisione della Corte nella parte in cui ha negato la legittimazionea richiedere la revoca della confisca in capo alla parte pubblica. A quest’ultima,infatti, «il nostro ordinamento assegna una generale funzione di garante dellalegalità e, nello specifico, della corretta applicazione degli istituti processuali esostanziali nella materia penale». Evidenzia come detta opzione rinvengaautorevole avallo nella giurisprudenza di legittimità («codesta eccellentissimaCorte, nella sentenza n. 23905/2024…ha ex professo ritenuto la legittimazione diquesto ufficio requirente all’esercizio del potere di chiedere anticipatamente larevoca della confisca») e che, in senso contrario, non possa attribuirsi rilievoalcuno al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] «non abbia formulato alcuna istanza per conseguire larevoca della confisca» anche perché essa «come risulta ex actis, non è stataancora eseguita».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Condivisibile appare, invero, la premessa dalla quale la parte ricorrentemuove nella censura del provvedimento impugnato. L’art. 73 del regio decreto30 gennaio 1941, n. 12 dispone, infatti, che «il Pubblico ministero veglia allaosservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia ...».Principio immanente nel nostro codice di procedura penale deve, pertanto,ritenersi quello che attribuisce alla parte pubblica un interesse ad ottenere unacorretta e sollecita applicazione della legge.Detto principio trova conforto in numerose pronunce di questa Corte dilegittimità e, in particolare, in due sentenze delle Sezioni Unite.Nella prima di esse (Sez. U. n. 9616 del 24/03/95, P.M. in proc. Boido, Rv.202018), il supremo collegio ha testualmente enunciato il principio di diritto peril quale «il Pubblico Ministero, avuto riguardo alla natura di parte pubblica che locaratterizza ed alla fondamentale funzione di vigilanzasull'osservanza delle leggie sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnatadall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, deve ritenersi titolare di un interesse adimpugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di unanorma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza edell'attualità, e cioè che con il proposto gravame si intenda perseguire unrisultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole».La seconda pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 42 del 13/12/1995,P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093), a corollario di quanto già affermato, haulteriormente chiarito che «l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod.proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deveessere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare esussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di unprovvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa perl'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto, qualora il pubblico ministerodenunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di unanorma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesseconcreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione siaderivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudiziopossa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto,ma anche praticamente favorevole».3. Precipitato logico che promana dall’applicazione dei canoni ermeneuticiappena descritti allo specifico fatto qui in valutazione è il già anticipato rigettodel ricorso. La parte pubblica ricorrente, per quanto effettivamente legittimataalla proposizione del gravame in quanto depositaria di un generale interesse allacorretta applicazione delle norme, non si è, infatti, adeguatamente confrontatacon gli argomenti ai quali la Corte territoriale ha fatto ricorso allorché ha,comunque, operato una valutazione nel merito e qualificato come infondata larichiesta avanzata dalla promissaria acquirente e fatta poi propria dalla Procuragenerale.Alle motivazioni, incensurabili sotto il profilo giuridico e prive di inciampi dinatura argomentativa o logica, con le quali la Corte ha reputato l’istanzarestitutoria formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] radicalmente insuscettibile di positivaconsiderazione per l’assenza, conclamata per tabulas, in capo alla richiedente,del necessario requisito della buona fede, il ricorrente ha replicato evidenziando,in fatto, soltanto l’assenza di rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] («nel fascicoloprocessuale risulta…irrefutabilmente documentato che la nominata [OSCURATO:PERSONA] ha avuto alcun rapporto con il predetto Cadeddu, avendo acquistato la quotadell’immobile dalla nominata cittadina ucraina [OSCURATO:PERSONA]»). Ha, cioè,speso un argomento che, al netto di ogni valutazione sulla correttezza dellaricostruzione fattuale su cui è fondato (la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato dal Boi), èall’evidenza eccentrico e, per l’effetto, inidoneo a deprivare di capacitàdimostrativa il percorso argomentativo offerto dalla Corte e, in specie, la valenzaassorbente che deve attribuirsi al fatto, non contrastato, che il contrattopreliminare è stato dalla [OSCURATO:PERSONA] è sottoscritto in epoca posteriore all’intervenutatrascrizione del provvedimento definitivo di confisca sul medesimo bene.Alla luce di quanto osservato, il ricorso, per quanto legittimamente proposto,è, quindi, nella sua stessa prospettazione, ontologicamente inidoneo aconseguire il risultato in fatto che si propone di ottenere. Esso, di conseguenza,non può condurre all’annullamento del provvedimento impugnato. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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