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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 ottobre 2024

Cassazione n. 12744/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con ordinanza del 9 ottobre 2024, ha accolto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha disposto che l'esecuzione della pena prosegua in regime di detenzione domiciliare.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale che ha dedotto la violazione dell'art. 47-ter ord. pen. in quanto dal certificato di esecuzione emesso il 15 ottobre 2024 risulta che il condannato deve scontare un residuo di pena superiore a due anni.

3. In data 6 dicembre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il Procuratore generale deduce la violazione dell'art. 47 -ter ord. pen. in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge poiché il condannato deve scontare un residuo di pena superiore a due anni.

La doglianza, che prende le mosse da un certificato di esecuzione emesso in data successiva alla pronuncia del provvedimento impugnato, è infondata.

Il Tribunale, infatti, ha dato atto di avere considerato e valutato quanto era presente in atti e la decisione è stata assunta in base alla posizione giuridica del detenuto desunta dalla documentazione (certificati e relazioni) contenuta nel fascicolo nel quale, in data 9 ottobre 2024, non poteva essere presente il certificato di esecuzione del 15 ottobre 2024 citato dall'organo dell'accusa e allegato al ricorso.

Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento, emesso allo stato degli atti è in contraddittorio tra le parti, deve ritenersi legittimo e, conseguentemente, l'attuale impugnazione -nella quale non possono avere evidentemente rilievo fattori ed elementi sopravvenuti per cui si dovrebbe in caso procedere ai sensi dell'art. 47 -ter, comma 7, ord. pen.- deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con ordinanza del 9 ottobre 2024, ha accolto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha disposto che l'esecuzione della pena prosegua in regime di detenzione domiciliare. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale che ha dedotto la violazione dell'art. 47-ter ord. pen. in quanto dal certificato di esecuzione emesso il 15 ottobre 2024 risulta che il condannato deve scontare un residuo di pena superiore a due anni. 3. In data 6 dicembre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il Procuratore generale deduce la violazione dell'art. 47 -ter ord. pen. in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge poiché il condannato deve scontare un residuo di pena superiore a due anni. La doglianza, che prende le mosse da un certificato di esecuzione emesso in data successiva alla pronuncia del provvedimento impugnato, è infondata. Il Tribunale, infatti, ha dato atto di avere considerato e valutato quanto era presente in atti e la decisione è stata assunta in base alla posizione giuridica del detenuto desunta dalla documentazione (certificati e relazioni) contenuta nel fascicolo nel quale, in data 9 ottobre 2024, non poteva essere presente il certificato di esecuzione del 15 ottobre 2024 citato dall'organo dell'accusa e allegato al ricorso. Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento, emesso allo stato degli atti è in contraddittorio tra le parti, deve ritenersi legittimo e, conseguentemente, l'attuale impugnazione -nella quale non possono avere evidentemente rilievo fattori ed elementi sopravvenuti per cui si dovrebbe in caso procedere ai sensi dell'art. 47 -ter, comma 7, ord. pen.- deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso
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