CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12534/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enerale dell’anno2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv . [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Cesi, n. 72, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Parma, Ministero dell’interno -resistenti- per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pace di Parma,depositata in data 5 aprile 20 2 2 ; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza del 30 marzo 2023. Rilevato che: il giudice di pace di Parma ha respinto l’impugnazione del decreto di espulsione dal territorio nazionale con Oggetto: Espulsione - Attestazione di conformità della copia fotostatica.RG n11850/22 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore accompagnamento coattivo alla frontiera proposta da [OSCURATO:PERSONA]; a sostegno della decisione ha escluso l’invalidità del decreto perché sottoscritto con firma digitale non seguita da certificazione di conformità, facendo leva sull’art. 20, comma 1 - ter , del d.lgs. n. 82/05, come successivamente modificato, e ha escluso altresì la fondatezza dell’eccezione del difetto di sottoscrizione, facendo leva sulla delega rilasciata al viceprefetto; a tanto ha aggiunto che la verifica della pericolosità sociale dello straniero emergeva dalle numerose condanne definitive che egli aveva riportato e dalle denunce anche successive per svariate ipotesi di reato ostative al rinnovo del permesso di soggiorno, specificando che in questo contesto la nuova domanda di permesso, proposta dopo il decreto di espulsione, è da ritenere strumentalmente rivolta a evitarne l’esecuzione; contro questa ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi (sebbene indicat i come tre a pag. 2 del ricorso), cui le amministrazioni si limitano a replicare con una nota rivolta alla partecipazione all’udienza di discussione. Considerato che: - col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 18 del d.P.R. n. 445/00, nonché l’assenza di motivazione o il vizio logico di motivazione, là dove il giudice di pace ha ignorato che l’originale dell’atto amministrativo impugnato e sottoscritto con firma digitale non p o teva che essere costituito da un file digitale, con la conseguente necessità di attestazione di conformità della mera copia fotostatica in formato cartaceo, sia pure con firma digitale; - il motivo è fondato , in quanto il giudice di pace, sebbene abbia dato conto, a pag. 3 dell’ordinanza, dell’”eccezione relativa alla invalidità del provvedimento per sottoscrizione con firma digitale RG n11850/22 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore non seguita da certificazione di conformità”, in realtà non l’ha affrontata perché si è limitato ad affermare che gli atti amministrativi possono essere sottoscritti con firma elettronica digitale; - la questione va risolta alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, e con riguardo all'attestazione di conformità della copia analogica all'originale informatico del decreto prefettizio di espulsione, l'art. 18 del d.P.R. n. 445 del 2000 richiede, in caso di atto o documento composto da più fogli, che il pubblico ufficiale apponga la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio, e l'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005stabilisce che la conformità al documento informatico delle copie su supporto analogico deve essere attestata dal pubblico ufficiale in tutte le sue componenti(Cass. n. 611/23) ; - irrilevante è, quindi, la statuizione del giudice di pace, che si riferisce all’attribuzione di paternità dell’atto informatico al titolare della firma digitale che ivi risulti, non già alla disciplina dellacopia su supporto analogico del documento informatico; - parimenti fondato è il profilo del secondo motivo , assorbente dei restanti aspetti della medesima censura, col quale il cittadino straniero lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 13 e 19 del d.lgs. n. 286/98 e dell’art. 8 della Cedu, nonché dell’assenza di motivazione sul punto, evidenziando che la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari non si può considerare, come il giudice di pace ha fatto, strumentalmente rivolta a evitare l’esecuzione del provvedimento di espulsione, in quanto, come segnalato e documentato in primo grado, era stata proposta prima di questo provvedimento, risalente all’11 dicembre 2020, come emerge dalla convocazione presso la questura di Fermo per il giorno 12 novembre 2020;RG n11850/22 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore - lo straniero ha evidenziato di aver rap present ato al giudice di pace di aver proposto domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari antecedentemente al decreto di espulsione; - il motivo va quindi accolto, in base al principio anche da ultimo ribadito da questa Corte (si veda Cass. n. 20930/22, relativa alla domanda di rinnovo di permesso di soggiorno, peraltro intempestiva), secondo cui i l cittadino straniero ha diritto di rimanere in Italia in pendenza del procedimento per l’esame della domanda volta a ottenere il permesso di soggiorno, posto che l’espulsione può essere disposta solo nel caso in cui la richiesta venga respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per ilsoggiorno sul territorio nazionale ; - l’ordinanza è cassata, con rinvio, anche per le spese, all’ufficio del giudice di pace di Parma, in persona di altro magistrato. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorsonei sensi in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, all’Ufficio del giudice di pace di Parmain persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, il30 marzo 20