CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19138/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]; che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 ottobre 2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno pronunciava sentenza di applicazione della pena su richiesta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 644 cod. pen. e disponeva la "confisca ed attribuzione al patrimonio dello Stato della somma di denaro (pari ad eruo 4.990,00) sequestrata all'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]" 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che il giudice avrebbe dovuto procedere ad una verifica sostanziale e specifica, estesa alle fattispecie concrete ed ai singoli episodi, quali emersi dagli atti. 1.2 Il difensore eccepisce l'inosservanza, erronea applicazione e violazione degli artt. 111 comma 7 Cost., 448 comma 2-bis cod. proc. pen., 12 sexies 1.n.356/92 e 240-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla confisca della somma sequestrata, non avendo il giudice adempiuto all'obbligo di motivare sulle ragioni della confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. 1.1 Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, posto che ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2-bis cod. proc .pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando il primo motivo di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità dello stesso. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte, all'udienza del 26 settembre 2019 (n.21368 Rv 279348 - 01, Savin e altri), hanno precisato che "la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen."; pertanto, il ricorso è ammissibile. vv.Quanto al merito del ricorso, si deve osservare che il giudice ha motivato sulla applicazione della confisca osservando soltanto che le copie dei documenti gestionali prodotti dalla difesa non apparivano idonee a giustificarne la loro connessione con l'attività commerciale di [OSCURATO:PERSONA], ma nulla ha detto sulla sproporzione tra i redditi dello stesso e la somma di denaro oggetto di sequestro; sul punto, si deve ribadire che "in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica" (Sez.1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358; vedi anche Sez.2, 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081 ). 2. Mancando qualsiasi motivazione sul requisito della sproporzione, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio sul punto in diversa persona fisica P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno. Dichiara inammissibile ne