Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02546/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge in relazione agli artt. 192 co. 2, 533 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche - oltre ad essere manifestamente infondate, si risolvono in doglianze in punto di fatto, non consentite in questa sede.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza impugnata.

Invero, detta Corte evidenzia che: - con riferimento alle modalità dell'aggressione rilevano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, come terzo estraneo, aveva casualmente assistito alla scena e aveva avvisato telefonicamente i carabinieri raccontando di aver visto una colluttazione tra più uomini, dei quali uno aveva impugnato una pistola con cui aveva colpito la testa di un altro e da cui subito erano partiti due colpi; - successivamente alla telefonata del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si presentava negli uffici dei Carabinieri riferendo di essere stato aggredito con il fratello Matteo, dai fratelli Recchia e dall'odierno ricorrente e che quest'ultimo aveva utilizzato una pistola con cui aveva esploso dei colpi senza attingere nessuno; - il giorno successivo [OSCURATO:PERSONA] sporgeva denuncia con cui precisava i retroscena della lite e le modalità dell'aggressione subita; - nonostante il ricorrente in sede di interrogatorio abbia negato di aver utilizzato una pistola, risulta pacifico, in virtù delle dichiarazioni assolutamente concordanti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e del teste [OSCURATO:PERSONA], che Padovano era in possesso di una pistola; - ciò è provato anche dal rinvenimento del bossolo cal. 38 nelle immediate vicinanze del punto in cui i colpi erano esplosi; - a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, è stato lo stesso imputato ad aver dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] alla cui altezza è stato trovato il bossolo distava solo 10 metri dal luogo dell'aggressione.

La Corte, inoltre, giustifica la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo leva sulla brutale aggressione posta in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha subito gravi lesioni, sulla mancanza totale di esitazione nell'utilizzare l'arma come corpo contundente, sul fatto che i colpi avrebbero potuto attingere anche ignari passanti, e sulla circostanza che la pistola non è mai stata rinvenuta e che, pertanto, deve ritenersi tuttora nella disponibilità del ricorrente.

Rilevato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge in relazione agli artt. 192 co. 2, 533 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche - oltre ad essere manifestamente infondate, si risolvono in doglianze in punto di fatto, non consentite in questa sede. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza impugnata. Invero, detta Corte evidenzia che: - con riferimento alle modalità dell'aggressione rilevano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, come terzo estraneo, aveva casualmente assistito alla scena e aveva avvisato telefonicamente i carabinieri raccontando di aver visto una colluttazione tra più uomini, dei quali uno aveva impugnato una pistola con cui aveva colpito la testa di un altro e da cui subito erano partiti due colpi; - successivamente alla telefonata del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si presentava negli uffici dei Carabinieri riferendo di essere stato aggredito con il fratello Matteo, dai fratelli Recchia e dall'odierno ricorrente e che quest'ultimo aveva utilizzato una pistola con cui aveva esploso dei colpi senza attingere nessuno; - il giorno successivo [OSCURATO:PERSONA] sporgeva denuncia con cui precisava i retroscena della lite e le modalità dell'aggressione subita; - nonostante il ricorrente in sede di interrogatorio abbia negato di aver utilizzato una pistola, risulta pacifico, in virtù delle dichiarazioni assolutamente concordanti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e del teste [OSCURATO:PERSONA], che Padovano era in possesso di una pistola; - ciò è provato anche dal rinvenimento del bossolo cal. 38 nelle immediate vicinanze del punto in cui i colpi erano esplosi; - a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, è stato lo stesso imputato ad aver dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] alla cui altezza è stato trovato il bossolo distava solo 10 metri dal luogo dell'aggressione. La Corte, inoltre, giustifica la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo leva sulla brutale aggressione posta in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha subito gravi lesioni, sulla mancanza totale di esitazione nell'utilizzare l'arma come corpo contundente, sul fatto che i colpi avrebbero potuto attingere anche ignari passanti, e sulla circostanza che la pistola non è mai stata rinvenuta e che, pertanto, deve ritenersi tuttora nella disponibilità del ricorrente. Rilevato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5
Sentenza Cassazione n. 02546/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris