CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21904/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. Gen. [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento con rinvio del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1.11 Tribunale del riesame Catanzaro, in funzione di giudice di appello, ha rigettato l'appello del Procuratore generale e ha confermato l'ordinanza con cui la Corte di Appello di Catanzaro il 25.06.2021 aveva applicato la misura degli arresti domiciliari anziché quella della custodia in carcere richiesta dalla procura della repubblica presso il Tribunale di Catanzaro in relazione al delitto di cui all'art. 74 Dpr 309/90 ( capo k1) per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata in primo grado alla pena di anni 11 e mesi quattro di reclusione. 2.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, che ha con un unico motivo dedotto il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 275 cod.proc.pen. Ha lamentato che il Tribunale non ha dato conto alla presunzione di pericolosità sociale collegata al reato associativo accertato all'esito del giudizio di primo grado e ha dato erroneamente valenza al distacco temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura senza alcun riscontro oggettivo circa il concreto allontanamento dal sodalizio criminoso. Sottolinea che al contrario il sodalizio criminoso come risulta dalla relazione di PG dei CC di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è ancora operativo e Soriano leone zio di [OSCURATO:PERSONA] e capo dell'associazione inviava dal carcere ai sodali rimasti in libertà tramite lettere indirizzate nel 2018 proprio alla figlia [OSCURATO:PERSONA] direttive sulle attività illecite da compiere. Risulta accertato che [OSCURATO:PERSONA] ha preso le redini della gestione del traffico di stupefacenti al posto del fratello [OSCURATO:PERSONA] promotore dell'associazione e si è rapportata stabilmente con gli altri sodali convocando riunioni e mantenendo contatti proprio nella casa di abitazione. Sottolinea pertanto l'assoluta inadeguatezza della misura cautelare adottata. Considerato in diritto 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 1.1.Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la "doppia" presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo "prova contraria", sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo "cautelare". L'antinomia tra l'art. 275, comma 3, e l'art.273 cod. proc. pen., non può essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza della seconda norma, che è generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, è speciale; secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat priori speciali, dunque, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della t 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 273 cod. proc. pen., nel senso che l'attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari deve intendersi, salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' formulato ex ante dal legislatore. Di conseguenza, nel caso in cui il titolo cautelare riguardi i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra i quali quelli di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90), la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi, salvo 'prova contraria' (recte, salvo che emergano elementi di segno contrario), integrare i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. In tal senso si è espressa la pressoché unanime giurisprudenza di questa Corte,( ex plurimis Sez. 5 - , n. 4321 del 18/12/2020 Cc. (dep. 03/02/2021 ) Rv. 280452 - 01 ; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631). Del resto, va rammentato che in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculunn" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440302). 1.2. Nel caso di specie il Tribunale del riesame ritiene l'adeguatezza della custodia cautelare arresti donniciliari pur dopo la sentenza di condanna di primo grado, pronunciata nell'ottobre 2020 per il reato associativo e altri reati fine di spaccio sulla base dei seguenti elementi: -decorso del tempo dal rinvio a giudizio avvenuto nel febbraio 2019 ed emanazione dell'ordinanza impugnata avvenuta nel giugno 2021; -comportamento tenuto durante tale periodo dall'imputata che si trovava sottoposta all'obbligo di dimora e che non risulta aver posto in atto comportamenti dimoistrativi della ripresa dell'attività organizzata di narcotraffico. 1.3.Sul punto occorre rammentare che l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47/2015, stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte, con riferimento al pericolo di recidivanza, soltanto quando il pericolo medesimo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagini desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; con l'ulteriore precisazione per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Tuttavia, come già osservato da questa Corte, la nuova disposizione non ha fatto altro che codificare il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l'applicazione della misura cautelare sulla base di un giudizio prognostico basato su dati concreti, che ben possono essere tratti dagli aspetti fattuali della vicenda, come dimostra la stessa previsione di cui all'art. 274 lett. c) mediante il riferimento alle specifiche modalità e circostanze del fatto, alla personalità dell'imputato o indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 11/02/2016, Calandrino, Rv. 265985; Sez. 5, Sentenza n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902).Si è altresì precisato che il requisito dell'attualità, pur non costituendo una mera ripetizione di quello della concretezza, richiama necessariamente l'esigenza di elevata probabilità di suo verificarsi rispetto tuttavia non già all'occasione del delinquere, ma alla sua occasionalità; in questo senso dunque deve ritenersi che il pericolo non è attuale se la condotta criminosa si appalesa del tutto sporadica ed occasionale, mentre sussiste laddove l'illecito possa ripetersi in ragione delle modalità del suo estrinsecarsi, della personalità del soggetto, indipendentemente dalla imminenza di sua verificazione (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Criscuolo, Rv. 266421; Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965). Nello specifico, è stato più volte affermato come ai fini dell'individuazione dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., il giudice possa porre a base della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità del fatto commesso da cui ha dedotto anche la gravità del medesimo (Sez. 1 n. 8534 del 9/1/2013, Liuzzi, Rv. 254928; Sez. 5 n. 35265 del 12/3/2013, Ca-stelliti, Rv. 255763). E un recente e condivisibile arresto di questa Corte (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017 dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435) ha chiarito che, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art.74 Dpr. 309/90 la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza. (Sez. 4 - , n. 3966 del 12/01/2021 Cc. (dep. 02/02/2021 ) Rv. 280243 — 01. 1.4. Alla luce di tali canoni ermeneutici deve ritenersi che nel caso in esame si sia verificata violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non avendo il Tribunale del riesame di Catanzaro, pur all'esito della condanna del Tribunale di Catanzaro, in presenza di un fatto nuovo rilevante, dedotto dalla parte appellante, quale l'affermazione di responsabilità sia pure in primo grado e all'esito di un accertamento probatorio acquisito nel pieno contraddittorio, posto in rilievo tutti gli elementi idonei a palesare l'adeguatezza della misura custodiale disposta, in assenza di elementi concreti del distacco dal sodalizio criminale, che non può essere individuato nel mero tempo trascorso dai fatti in regime di misura personale coercitiva dell'obbligo di dimora, stante la mancata individuazione di altri elementi oggettivi e soggettivi significativi e indicativi del superamento o affievolimento della sussistenza delle esigenze cautelari. 2. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro in diversa composizione. i P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Così deciso il 2S05.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]