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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2024

Cassazione n. 02216/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Venezia; Vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 9 luglio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha respinto l’opposizione – in tema di espulsione quale misura alternativa alla detenzione – introdotta da [OSCURATO:PERSONA] .

In motivazione si afferma, in sintesi, che: a) la prospettata domanda di protezione internazionale (per affermata dipendenza da crack) non è idonea ad integrare un divieto di espulsione, posto che è del tutto priva di specifiche allegazioni circa i relativi presupposti; b) neanche la pendenza di un procedimento penale ulteriore – rispetto a quello in esecuzione – assume rilevanza, trattandosi di procedimento in corso per un reato non ostativo alla espulsione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al limite di pena di cui all’art.16, comma 5, d.lgs. n.286 del 1998.

Secondo il ricorrente il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto tener conto di un titolo ‘in divenire’, rappresentato da una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia in data 8 aprile 2024.

Ciò perché la pena inflitta in tale decisione, cumulata con l’attuale residuo, avrebbe reso impossibile l’adozione del provvedimento di espulsione (pena residua superiore a due anni). 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al punto rappresentato dalla pendenza di una domanda di protezione internazionale.

Il ricorrente evidenzia che la domanda era stata inoltrata alla competente Questura in data 8 luglio 2024 e fornisce prova di tale affermazione.

Da ciò sarebbe derivata – in tesi – una necessità di sospensione del procedimento di opposizione alla espulsione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

2. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha correttamente escluso il rilievo di un procedimento ancora pendente, atteso che per dar luogo ad una condizione ostativa (entità della pena) la decisione emessa in sede di cognizione deve essere – necessariamente – definitiva.

3. Quanto al secondo motivo, va rilevato che pure a fronte di un – dimostrato – deposito (il giorno immediatamente antecedente alla udienza) della domanda di protezione internazionale, è pacifico che la sospensione del procedimento è rimessa ad un preliminare (e autonomo) apprezzamento dei motivi addotti da parte del Tribunale di Sorveglianza (v. sul tema Sez.I n. 49242 del 18.5.2017, rv 271449; Sez.

I n.39783 del 21.9.2021, rv 282147).

Resta coerente e logica, pertanto, la valutazione espressa dal Tribunale di Sorveglianza di assoluta genericità dei contenuti della domanda di riconoscimento della suddetta protezione.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Venezia; Vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 9 luglio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha respinto l’opposizione – in tema di espulsione quale misura alternativa alla detenzione – introdotta da [OSCURATO:PERSONA] . In motivazione si afferma, in sintesi, che: a) la prospettata domanda di protezione internazionale (per affermata dipendenza da crack) non è idonea ad integrare un divieto di espulsione, posto che è del tutto priva di specifiche allegazioni circa i relativi presupposti; b) neanche la pendenza di un procedimento penale ulteriore – rispetto a quello in esecuzione – assume rilevanza, trattandosi di procedimento in corso per un reato non ostativo alla espulsione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al limite di pena di cui all’art.16, comma 5, d.lgs. n.286 del 1998. Secondo il ricorrente il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto tener conto di un titolo ‘in divenire’, rappresentato da una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia in data 8 aprile 2024. Ciò perché la pena inflitta in tale decisione, cumulata con l’attuale residuo, avrebbe reso impossibile l’adozione del provvedimento di espulsione (pena residua superiore a due anni). 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al punto rappresentato dalla pendenza di una domanda di protezione internazionale. Il ricorrente evidenzia che la domanda era stata inoltrata alla competente Questura in data 8 luglio 2024 e fornisce prova di tale affermazione. Da ciò sarebbe derivata – in tesi – una necessità di sospensione del procedimento di opposizione alla espulsione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha correttamente escluso il rilievo di un procedimento ancora pendente, atteso che per dar luogo ad una condizione ostativa (entità della pena) la decisione emessa in sede di cognizione deve essere – necessariamente – definitiva. 3. Quanto al secondo motivo, va rilevato che pure a fronte di un – dimostrato – deposito (il giorno immediatamente antecedente alla udienza) della domanda di protezione internazionale, è pacifico che la sospensione del procedimento è rimessa ad un preliminare (e autonomo) apprezzamento dei motivi addotti da parte del Tribunale di Sorveglianza (v. sul tema Sez.I n. 49242 del 18.5.2017, rv 271449; Sez. I n.39783 del 21.9.2021, rv 282147). Resta coerente e logica, pertanto, la valutazione espressa dal Tribunale di Sorveglianza di assoluta genericità dei contenuti della domanda di riconoscimento della suddetta protezione. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s
Sentenza Cassazione n. 02216/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris