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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 07581/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, dei d.l. n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Orfano, difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del Riesame di Napoli con l'ordinanza in epigrafe ha confermato la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 15 luglio 2021, ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del delitto di tentato furto pluriaggravato.

2. Il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Orfano, ricorre per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta che, in violazione degli art. 125, comma 3, in relazione agli artt. 309, 273, comma 1, e 292, comma 2 lett. c) e c) bis cod. proc. pen., nella motivazione dell'ordinanza i giudici del riesame non hanno tenuto nella dovuta considerazione gli elementi di fatto rappresentati dall'indagato nel corso dell'interrogatorio, desumendo la gravità del quadro indiziario da circostanze fattuali inconsistenti, non riscontrate, non univoche e, comunque, non idonee a provare la partecipazione del Conte al fatto criminoso contestato in concorso con terzi soggetti.

3. Deve darsi atto che, in data 16 novembre 2021, il difensore del ricorrente ha inoltrato, in uno con la dichiarazione di rinuncia al ricorso, il provvedimento con il quale, in data 05 novembre 2021, il giudice per le indagini preliminari ha revocato la misura cautelare.

4. Il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza di legge, per manifesta infondatezza.

5. Va preliminarmente dichiarata l'inefficacia della rinuncia al ricorso proposta nell'interesse del ricorrente, non sottoscritta dall'indagato, ma dal solo difensore del quale, tuttavia, non è attestata la procura speciale, a nulla rilevando che egli abbia proposto l'impugnazione (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244).

6. Venendo al ricorso, la censura sollevata, con la quale si deduce l'insussistenza del quadro indiziario a carico del ricorrente e, comunque, l'inadeguata motivazione dell'impugnata ordinanza, sollecita una rilettura in fatto del provvedimento, inammissibile in questa sede di legittimità.

Il Tribunale del riesame ha correttamente motivato sulla scorta dei giusti parametri di valutazione e sulla base delle plurime risultanze in atti, ben evidenziando la sussistenza di tutti gli elementi strutturalmente rilevanti in ordine alla configurazione del reato contestato nell'addebito provvisorio e all'individuazione del Conte quale coindagato.

Si tratta di argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi ad una sterile critica ai criteri di valutazione utilizzati dai giudici.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende.

Così deciso il 01/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ..-~£2..3 CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, dei d.l. n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Orfano, difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Napoli con l'ordinanza in epigrafe ha confermato la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 15 luglio 2021, ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del delitto di tentato furto pluriaggravato. 2. Il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Orfano, ricorre per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta che, in violazione degli art. 125, comma 3, in relazione agli artt. 309, 273, comma 1, e 292, comma 2 lett. c) e c) bis cod. proc. pen., nella motivazione dell'ordinanza i giudici del riesame non hanno tenuto nella dovuta considerazione gli elementi di fatto rappresentati dall'indagato nel corso dell'interrogatorio, desumendo la gravità del quadro indiziario da circostanze fattuali inconsistenti, non riscontrate, non univoche e, comunque, non idonee a provare la partecipazione del Conte al fatto criminoso contestato in concorso con terzi soggetti. 3. Deve darsi atto che, in data 16 novembre 2021, il difensore del ricorrente ha inoltrato, in uno con la dichiarazione di rinuncia al ricorso, il provvedimento con il quale, in data 05 novembre 2021, il giudice per le indagini preliminari ha revocato la misura cautelare. 4. Il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza di legge, per manifesta infondatezza. 5. Va preliminarmente dichiarata l'inefficacia della rinuncia al ricorso proposta nell'interesse del ricorrente, non sottoscritta dall'indagato, ma dal solo difensore del quale, tuttavia, non è attestata la procura speciale, a nulla rilevando che egli abbia proposto l'impugnazione (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244). 6. Venendo al ricorso, la censura sollevata, con la quale si deduce l'insussistenza del quadro indiziario a carico del ricorrente e, comunque, l'inadeguata motivazione dell'impugnata ordinanza, sollecita una rilettura in fatto del provvedimento, inammissibile in questa sede di legittimità. Il Tribunale del riesame ha correttamente motivato sulla scorta dei giusti parametri di valutazione e sulla base delle plurime risultanze in atti, ben evidenziando la sussistenza di tutti gli elementi strutturalmente rilevanti in ordine alla configurazione del reato contestato nell'addebito provvisorio e all'individuazione del Conte quale coindagato. Si tratta di argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi ad una sterile critica ai criteri di valutazione utilizzati dai giudici. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Così deciso il 01/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ..-~£2..3 CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]
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