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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 39288/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di VIBO VALENTIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (U.S.A.) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] - sez. riesame misure cautelari.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito, per l'indagato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]'i per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alal memoria in atti. [OSCURATO:PERSONA] Il P.M. territoriale ricorre tempestivamente contro l'ordinanza indicata in epigrafe (con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha annullato il decreto di sequestro preventivo - anche per equivalente - emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 21/12/2020, avente ad oggetto la somma di euro 85.255,37, costituente profitto del delitto di cui all'art. 640-bis c.p., disposto in danno di [OSCURATO:PERSONA]), lamentando che il sequestro era stato chiesto ed emesso anche in danno dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, e non soltanto nei confronti dell'ente responsabile ex D. Lgs. n. 231 del 2001.

In data 29/06/2021 è stata depositata, nell'interesse dell'indagato, una memoria con la quale si chiede non accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Il Tribunale ha annullato il sequestro de quo osservando che la [OSCURATO:PERSONA] è una impresa individuale che non può costituire soggetto di responsabilità da reato ex d.

Lgs. n. 231 del 2001, ciò in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 30085 del 16/05/2012, Rv. 252995), per la quale la normativa sulla responsabilità da reato degli enti prevista dal d.

Igs. 8 giugno 2001, n. 231 non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli soggetti collettivi.

Nondimeno, come lamentato dal P.M. ricorrente e puntualmente verificabile dalla richiesta di emissione del sequestro e dal decreto di sequestro in suo accoglimento emesso (cfr., in particolare, f. 5 ss.), il sequestro era stato chiesto ed emesso anche in danno dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, e non soltanto nei confronti dell'ente responsabile ex D. Lgs. n. 231 del 2001.

Ciò comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. per nuova valutazione dell'istanza di riesame.

P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.

Così deciso in Roma, 7 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sergio eltrani IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di VIBO VALENTIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (U.S.A.) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] - sez. riesame misure cautelari. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito, per l'indagato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]'i per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alal memoria in atti. [OSCURATO:PERSONA] Il P.M. territoriale ricorre tempestivamente contro l'ordinanza indicata in epigrafe (con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha annullato il decreto di sequestro preventivo - anche per equivalente - emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 21/12/2020, avente ad oggetto la somma di euro 85.255,37, costituente profitto del delitto di cui all'art. 640-bis c.p., disposto in danno di [OSCURATO:PERSONA]), lamentando che il sequestro era stato chiesto ed emesso anche in danno dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, e non soltanto nei confronti dell'ente responsabile ex D. Lgs. n. 231 del 2001. In data 29/06/2021 è stata depositata, nell'interesse dell'indagato, una memoria con la quale si chiede non accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha annullato il sequestro de quo osservando che la [OSCURATO:PERSONA] è una impresa individuale che non può costituire soggetto di responsabilità da reato ex d. Lgs. n. 231 del 2001, ciò in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 30085 del 16/05/2012, Rv. 252995), per la quale la normativa sulla responsabilità da reato degli enti prevista dal d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231 non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli soggetti collettivi. Nondimeno, come lamentato dal P.M. ricorrente e puntualmente verificabile dalla richiesta di emissione del sequestro e dal decreto di sequestro in suo accoglimento emesso (cfr., in particolare, f. 5 ss.), il sequestro era stato chiesto ed emesso anche in danno dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, e non soltanto nei confronti dell'ente responsabile ex D. Lgs. n. 231 del 2001. Ciò comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. per nuova valutazione dell'istanza di riesame. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso in Roma, 7 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sergio eltrani IL
Decreto Cassazione n. 39288/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris