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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20551/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata quanto all'entità della confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 giugno 2020, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 marzo 2019, con la quale l'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni due di reclusione e alle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000, con confisca diretta ovvero, in caso di impossibilità di esecuzione, é per equivalente per un importo pari a euro 197.806,00, per i reati di cui: al capo A dell'imputazione (art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000), perché, in qualità di titolare della ditta individuale omonima, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava e distruggeva le fatture fiscali emesse negli anni 2013 e 2014 - ad eccezione di poche rinvenute - nonché l'ulteriore documentazione fiscale e contabile per i medesimi anni, di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari; di cui al capo B (artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000), perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, in qualità di titolare della ditta individuale omonima, emetteva in favore della D.I.

RISTANI Tolin fatture false, in quanto riguardanti operazioni inesistenti, per un ammontare complessivo di euro 129.730,00 per l'anno 2013, di euro 203.780,00 per l'anno 2014, di euro 414.165,00 per l'anno 2015, di euro 62.952,00 per l'anno 2016, e in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. fatture per operazioni inesistenti per un ammontare complessivo di euro 177.314,08 per l'anno 2016 e di euro 112.659,68 per l'anno 2017.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 8 e 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione, in ordine alla disposta confisca.

La difesa lamenta che la Corte territoriale, in ordine al motivo di appello sulla suddetta confisca, si è meramente limitata a richiamare una massima della giurisprudenza di legittimità (in species, Sez. 3, n. 17535 del 06/02/2019) che, concernendo i reati tributari di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, non risulta pertinente al caso concreto, in cui rilevano reati tributari differenti di cui agli artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000.

A parere della difesa - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che considera il profitto di reato coincidente con il risparmio di imposta evasa - per la fattispecie specifica ex art. 8 del D.Igs. n. 74 del 2000, l'entità dei beni confiscabili ai sensi dell'art. 12-bis del medesimo decreto deve essere rapportata al prezzo del reato, consistente nell'eventuale compenso che l'imputato ha percepito per l'emissione a favore di terzi di fatture false, aventi ad oggetto operazioni inesistenti, al fine di consentire a questi di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto.

Dunque, la difesa evidenzia come per lo specifico reato tributario di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 il prezzo del reato non coincide con il profitto eventualmente conseguito dai terzi beneficiari, per effetto della emissione da parte dell'imputato di fatture false.

In ogni caso, la difesa lamenta che non vi è alcuna traccia in atti dell'eventuale compenso percepito dall'imputato per la commissione h del reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, né dell'importo dell'imposta .. evasa in relazione al reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, non essendo stata in concreto possibile la ricostruzione dei redditi e del volume di affari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di doglianza - con cui si lamentano la violazione degli artt. 8 e 12-bis del D.Igs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione, in ordine alla disposta confisca diretta o per equivalente del prezzo del reato - è fondato.

1.1. In relazione alla fattispecie di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, consistente nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di evadere le imposte, deve richiamarsi il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la confisca diretta o per equivalente, come il sequestro preventivo finalizzato a essa, del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non può essere disposta sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo (Sez. 3, n. 43952 del 18/10/2016, Rv. 267925; Sez. 3, n. 48104 del 06/11/2013, Rv. 258052).

Dunque, in tale specifica fattispecie, l'entità dei beni confiscabili deve essere rapportata non al profitto eventualmente conseguito dai terzi per effetto della emissione di fatture aventi ad oggetto operazioni inesistenti, ma solo al prezzo del reato, cioè all'eventuale compenso che l'emittente abbia percepito per l'emissione delle fatture (Sez. 3, n. 25536 del 11/12/2018; Sez. 3, n. 15458 del 04/02/2016, Rv. 266832; Sez. 3, n. 42641 del 26/09/2013, Rv. 257419).

1.2. Quanto, invece, al reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, lo stesso è stato considerato dai giudici di merito come sostanzialmente strumentale rispetto all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, senza che possa essere identificato per lo stesso un autonomo profitto confiscabile.

2. Le considerazioni che precedono evidenziano l'errore in diritto in cui è incorsa la Corte d'appello nella sentenza impugnata, laddove ha affermato, con motivazione meramente apparente, che la confisca disposta nei confronti del ricorrente debba avere ad oggetto il profitto consistente nel risparmio economico delle imposte evase, ponendosi in evidente contrasto con i suesposti principi.

Tale riscontrata violazione di legge impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca diretta o per equivalente disposta nei confronti dell'imputato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, che dovrà attenersi al principio indicato, al fine di accertare l'eventuale compenso o altra utilità che l'imputato ha percepito per la commissione del reato di cui al capo B), sul quale eventualmente parametrare l'entità della confisca ai sensi dell'art. 12 -bis del D.Igs. n. 74 del 2000.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Così deciso il 20/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata quanto all'entità della confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 giugno 2020, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 marzo 2019, con la quale l'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni due di reclusione e alle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000, con confisca diretta ovvero, in caso di impossibilità di esecuzione, é per equivalente per un importo pari a euro 197.806,00, per i reati di cui: al capo A dell'imputazione (art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000), perché, in qualità di titolare della ditta individuale omonima, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava e distruggeva le fatture fiscali emesse negli anni 2013 e 2014 - ad eccezione di poche rinvenute - nonché l'ulteriore documentazione fiscale e contabile per i medesimi anni, di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari; di cui al capo B (artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000), perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, in qualità di titolare della ditta individuale omonima, emetteva in favore della D.I. RISTANI Tolin fatture false, in quanto riguardanti operazioni inesistenti, per un ammontare complessivo di euro 129.730,00 per l'anno 2013, di euro 203.780,00 per l'anno 2014, di euro 414.165,00 per l'anno 2015, di euro 62.952,00 per l'anno 2016, e in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. fatture per operazioni inesistenti per un ammontare complessivo di euro 177.314,08 per l'anno 2016 e di euro 112.659,68 per l'anno 2017. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 8 e 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione, in ordine alla disposta confisca. La difesa lamenta che la Corte territoriale, in ordine al motivo di appello sulla suddetta confisca, si è meramente limitata a richiamare una massima della giurisprudenza di legittimità (in species, Sez. 3, n. 17535 del 06/02/2019) che, concernendo i reati tributari di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, non risulta pertinente al caso concreto, in cui rilevano reati tributari differenti di cui agli artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000. A parere della difesa - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che considera il profitto di reato coincidente con il risparmio di imposta evasa - per la fattispecie specifica ex art. 8 del D.Igs. n. 74 del 2000, l'entità dei beni confiscabili ai sensi dell'art. 12-bis del medesimo decreto deve essere rapportata al prezzo del reato, consistente nell'eventuale compenso che l'imputato ha percepito per l'emissione a favore di terzi di fatture false, aventi ad oggetto operazioni inesistenti, al fine di consentire a questi di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto. Dunque, la difesa evidenzia come per lo specifico reato tributario di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 il prezzo del reato non coincide con il profitto eventualmente conseguito dai terzi beneficiari, per effetto della emissione da parte dell'imputato di fatture false. In ogni caso, la difesa lamenta che non vi è alcuna traccia in atti dell'eventuale compenso percepito dall'imputato per la commissione h del reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, né dell'importo dell'imposta .. evasa in relazione al reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, non essendo stata in concreto possibile la ricostruzione dei redditi e del volume di affari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di doglianza - con cui si lamentano la violazione degli artt. 8 e 12-bis del D.Igs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione, in ordine alla disposta confisca diretta o per equivalente del prezzo del reato - è fondato. 1.1. In relazione alla fattispecie di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, consistente nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di evadere le imposte, deve richiamarsi il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la confisca diretta o per equivalente, come il sequestro preventivo finalizzato a essa, del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non può essere disposta sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo (Sez. 3, n. 43952 del 18/10/2016, Rv. 267925; Sez. 3, n. 48104 del 06/11/2013, Rv. 258052). Dunque, in tale specifica fattispecie, l'entità dei beni confiscabili deve essere rapportata non al profitto eventualmente conseguito dai terzi per effetto della emissione di fatture aventi ad oggetto operazioni inesistenti, ma solo al prezzo del reato, cioè all'eventuale compenso che l'emittente abbia percepito per l'emissione delle fatture (Sez. 3, n. 25536 del 11/12/2018; Sez. 3, n. 15458 del 04/02/2016, Rv. 266832; Sez. 3, n. 42641 del 26/09/2013, Rv. 257419). 1.2. Quanto, invece, al reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, lo stesso è stato considerato dai giudici di merito come sostanzialmente strumentale rispetto all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, senza che possa essere identificato per lo stesso un autonomo profitto confiscabile. 2. Le considerazioni che precedono evidenziano l'errore in diritto in cui è incorsa la Corte d'appello nella sentenza impugnata, laddove ha affermato, con motivazione meramente apparente, che la confisca disposta nei confronti del ricorrente debba avere ad oggetto il profitto consistente nel risparmio economico delle imposte evase, ponendosi in evidente contrasto con i suesposti principi. Tale riscontrata violazione di legge impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca diretta o per equivalente disposta nei confronti dell'imputato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, che dovrà attenersi al principio indicato, al fine di accertare l'eventuale compenso o altra utilità che l'imputato ha percepito per la commissione del reato di cui al capo B), sul quale eventualmente parametrare l'entità della confisca ai sensi dell'art. 12 -bis del D.Igs. n. 74 del 2000. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 20/0
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