CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 07057/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla responsabilità per il reato di resistenza sub A è reiterativo del motivo di appello al quale la sentenza ha correttamente risposto opponendo - da un lato - la pessima qualità delle immagini e della loro acquisizione e - dall'altro in ogni caso - la conferma della dinamica oppositiva descritta dai verbalizzanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024