CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 04330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen., in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato che non risulta credibile la tesi difensiva secondo cui i :3,52 grammi di sostanza stupefacente, costituita nello specifico da crack, fosse detenuta dal ricorrente solo per uso esclusivamente personale, posto che le dosi erano suddivise e confezionate in 15 involucri separata, che venivano detenuta sulla pubblica via, addosso allo stesso ricorrente, circostanza questa che contribuisce a ritenere accertata la finalità di cessione, posto che non avrebbe alcun senso portare con sé tutto quello stupefacente, né si giustifica il possesso di euro 400 à..c-ontaatfr in contanti essendo l'imputato disoccupato. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il nsigliere estensore Il