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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 34479/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]Arco, avverso la ordinanza del 27/02/2024 emessa dal Tribunale della libertà di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di rigettarsi o dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 febbraio 2024 il Tribunale di Napoli ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA]Agostino dal Giudice per le indagini preliminari dle Tribunale di Napoli in relazione ai reati ex art. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritti nelle imputazioni provvisorie.

2. Nel ricorso presentato dal suo difensore D'Agostino ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione della legge e vizio della motivazione nel ravvisare gravi indizi id colpevoOlezza per il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990.3.

Successivamente. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di D'Agostino, ha fatto pervenire in cancelleria una rinuncia (datata 31 maggio) al ricorso non sottoscritta del suo assistito ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, sicché essa risulterebbe inefficace„posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (Sez. 2,n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663; né, per questa stessa ragione, rileva che, come nel caso in esame, il difensore rinunciante sia lo stesso che proposto l'impugnazione (Sez. 1, n. 44612 del 16/10/2008, Frisoni, Rv. 241569).

4. Tuttavia, deve rilevarsi che il già menzionato difensore successivamente ha anche fatto pervenire la procura speciale alla rinuncia al ricorso rilasciatagli dal suo assistito con forma autenticata, datata 4 giugno 2024.

Su queste basi può riconoscersi efficacia alla rinuncia al ricorso poiché manifestamente riconducibile alla personale volontà del ricorrente.

3. Pertanto, il ricorso risulta inammissibile per rinuncia alla impugnazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]Arco, avverso la ordinanza del 27/02/2024 emessa dal Tribunale della libertà di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di rigettarsi o dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 febbraio 2024 il Tribunale di Napoli ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA]Agostino dal Giudice per le indagini preliminari dle Tribunale di Napoli in relazione ai reati ex art. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritti nelle imputazioni provvisorie. 2. Nel ricorso presentato dal suo difensore D'Agostino ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione della legge e vizio della motivazione nel ravvisare gravi indizi id colpevoOlezza per il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990.3. Successivamente. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di D'Agostino, ha fatto pervenire in cancelleria una rinuncia (datata 31 maggio) al ricorso non sottoscritta del suo assistito ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, sicché essa risulterebbe inefficace„posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (Sez. 2,n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663; né, per questa stessa ragione, rileva che, come nel caso in esame, il difensore rinunciante sia lo stesso che proposto l'impugnazione (Sez. 1, n. 44612 del 16/10/2008, Frisoni, Rv. 241569). 4. Tuttavia, deve rilevarsi che il già menzionato difensore successivamente ha anche fatto pervenire la procura speciale alla rinuncia al ricorso rilasciatagli dal suo assistito con forma autenticata, datata 4 giugno 2024. Su queste basi può riconoscersi efficacia alla rinuncia al ricorso poiché manifestamente riconducibile alla personale volontà del ricorrente. 3. Pertanto, il ricorso risulta inammissibile per rinuncia alla impugnazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
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