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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 27189/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

P presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha conclusoper la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento indicato in epigrafe, il GIP presso il Tribunale diCivitavecchia ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso ildecreto, emesso ai sensi dell’art.263 cod.proc.pen., con il quale il pubblicoministero aveva respinto l’istanza di dissequestro – formulata dal suddettoindagato nell’ambito del procedimento n.7016/2925 RGNR, iscritto per il reatoprevisto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 – avente a oggettola somma contante di € 156.620,00, sottoposta a sequestro probatorio.Il GIP, nel condividere le ragioni poste a sostegno del decreto emesso dalp.m., ha ritenuto che la difesa avesse spiegato – a fondamento dell’opposizione –ragioni esclusivamente di merito, inerenti all’effettiva provenienza del denaro,senza confrontarsi con le ragioni del diniego; facenti, a loro volta, riferimento allanecessità di approfondimenti istruttori circa l’origine dell’importo e il nesso dipertinenzialità con il delitto contestato; ha, quindi, ritenuto che tale tipologia didoglianza avrebbe, eventualmente, dovuto essere sottoposta al giudice delriesame e sottolineando come si vertesse in una fattispecie di sequestroprobatorio.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione AngeloPacifici, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione,con il quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c) ed e),cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 253, comma 1, 2622, comma 1 e 263,comma 5 e il vizio di mancanza e/o apparenza della motivazione.Ha esposto che il provvedimento impugnato era carente di motivazionetanto sotto il profilo delle esigenze probatorie tanto in ordine alla dedottapertinenzialità rispetto al reato, difettando comunque i presupposti del fumus boniiuris e del periculum in mora.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.

Va premesso che, in relazione al provvedimento emesso dal GIP ai sensidell’art.263, comma 5, cod.proc.pen. - in sede di opposizione avverso il decretodel p.m. che abbia rigettato la richiesta di restituzione del bene sottoposto asequestro – è da considerare ammissibile il ricorso per cassazione in riferimento atutte le ragioni elencate nell’ambito dell’art.606, comma 1, cod.proc.pen. (Sez.

U,n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242290 - 01, in senso conformeSez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, dep.2020, Rv. 278881 - 01).D’altra parte, in riferimento alle valutazioni imposte al GIP in taleparticolare incidente processuale, le stesse si identificano con quelle impostedall’art.263, comma 1, cod.proc.pen., in base al quale la restituzione delle cosesequestrate è disposta (in sede di indagini preliminari, ai sensi del comma 4) senon vi è dubbio sulla loro appartenenza; ciò in base al principio per cui l'istanzadi restituzione impone, al pubblico ministero ed in caso di opposizione al giudiceper le indagini preliminari, la verifica della necessità di mantenere il vincolo realea fini di prova, atteso che il sequestro non può protrarsi oltre il tempo strettamentenecessario per l'espletamento dell'accertamento in vista del quale è stato disposto,trattandosi di misura incidente sul diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativaeconomica (Sez. 6, n. 34797 del 08/10/2020, Rv. 280175 – 01; Sez. 3, n. 24959del 10/12/2014, dep. 2015, Rv. 264059 – 01).Deve quindi rilevarsi che, in riferimento alla disposizione contenutanell’art.263, comma 4, cod.proc.pen., la restituzione dei beni sequestrati èdisposta dal GIP qualora non vi sia dubbio sulla loro legittima provenienza;rammentando che, in tema di sequestro probatorio, i vizi genetici del decreto chelo dispone, ivi compresa la sua natura esplorativa per difetto di concrete finalitàprobatorie, devono essere fatti valere in sede di riesame, ai sensi del disposto dicui agli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., sicché ne è preclusa la successivadeduzione in un diverso incidente processuale, posto che il giudicato cautelareformatosi sul provvedimento, salva la sopravvenienza di nuovi elementi, copreanche i profili implicitamente esaminati dal Tribunale del riesame, qualipresupposti logici della conferma della misura (Sez. 3, n. 41055 del 01/10/2025,Rv. 289087 – 04); da ciò derivandone che unico presupposto rimesso allavalutazione del GIP in tale specifico incidente processuale è quello relativo allapersistente opportunità di mantenere il vincolo probatorio (Sez. 2, n. 50169 del11/11/2015, Rv. 265413 – 01).Si tratta di principio, però, applicabile al solo caso in cui si sia formato ungiudicato cautelare e non richiamabile quando lo stesso, come nel caso di specie,sia mancante; dovendosi, in tal caso, ritenersi rimessi al GIP tutti i profili inerentialla legittimità del sequestro anche sotto il profilo genetico.4.

Tanto premesso, deve rilevarsi che – nel caso di specie - gli operantihanno sottoposto a sequestro la predetta somma contante, in correlazione con laaccertata detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocainaoltre che di materiale idoneo al relativo confezionamento.Va quindi rilevato che le doglianze sviluppate nell’esposizione del motivo(con l’esplicito riferimento al requisito dell’omessa motivazione in ordine alrequisito della pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto al fatto ascritto)di detenzione di sostanza stupefacente e il denaro sequestrato; il tutto in implicitacorrelazione con i principi affermati da questa Corte in base ai quali – qualoravenga contestata la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti – non èconsentito ricorrere alla confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità deldetentore in relazione all’art.240 cod.pen., non sussistendo il necessario nesso trail denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata laresponsabilità (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 - 01; in sensoconforme anche Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285899 - 01),essendo eventualmente possibile, in tali casi, dare luogo alla sola confisca c.d. persproporzione in relazione all’art.85, T.U. stup..Conseguentemente, in riferimento specifico all’ablazione di somme didenaro, trattandosi di beni normalmente non destinati alla commissione di reati,questa Corte ha chiarito che il sequestro – probatorio ovvero preventivo -comporta la preventiva individuazione del rapporto di pertinenza con i reati per iquali si procede, di cui deve darsi atto nella motivazione del provvedimento, nelsenso che deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzodel reato oppure che sia servito a commetterlo o sia, comunque, concretamentedestinato alla commissione dello stesso; ciò comporta che il sequestro non puòcolpire, indistintamente e genericamente, beni o somme di denaro dell'indagato odell'imputato, ma solo i beni legati dal rapporto di pertinenzialità al reato (Sez. 6,n. 17997 del 20/03/2018, Rv. 272906 – 01; Sez. 5, n. 52251 del 30/10/2014, Rv.262164).5.

Così delineato il perimetro dei principi rilevanti nella fattispecie concreta,deve ritenersi che il giudice procedente non abbia fatto un complessivo buongoverno dei medesimi, ritenendo sussistenti i presupposti per il mantenimento diun sequestro probatorio in riferimento a un’imputazione provvisoria facenteriferimento all’ipotesi di sola detenzione di sostanza stupefacente.Difatti, il Tribunale ha adottato sul punto una motivazione sostanzialmentetautologica, facente riferimento alla dedotta e pregressa attività di spaccioimputabile al ricorrente e alla conseguente e presumibile origine illecita del denarosequestrato, ma non ha congruamente evidenziato l’individuazione dell’effettivonesso di pertinenzialità tra il denaro medesimo e la condotta ascritta.6.

Per l’effetto della denunciata carenza motivazionale, il provvedimentoimpugnato va annullato con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ufficio GIP, il qualeprovvederà a riconsiderare le ragioni poste alla base del provvedimento ablatoriosulla scorta dell'applicazione dei predetti principi.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],per nuovo giudizio.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
P presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha conclusoper la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il GIP presso il Tribunale diCivitavecchia ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso ildecreto, emesso ai sensi dell’art.263 cod.proc.pen., con il quale il pubblicoministero aveva respinto l’istanza di dissequestro – formulata dal suddettoindagato nell’ambito del procedimento n.7016/2925 RGNR, iscritto per il reatoprevisto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 – avente a oggettola somma contante di € 156.620,00, sottoposta a sequestro probatorio.Il GIP, nel condividere le ragioni poste a sostegno del decreto emesso dalp.m., ha ritenuto che la difesa avesse spiegato – a fondamento dell’opposizione –ragioni esclusivamente di merito, inerenti all’effettiva provenienza del denaro,senza confrontarsi con le ragioni del diniego; facenti, a loro volta, riferimento allanecessità di approfondimenti istruttori circa l’origine dell’importo e il nesso dipertinenzialità con il delitto contestato; ha, quindi, ritenuto che tale tipologia didoglianza avrebbe, eventualmente, dovuto essere sottoposta al giudice delriesame e sottolineando come si vertesse in una fattispecie di sequestroprobatorio.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione AngeloPacifici, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione,con il quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c) ed e),cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 253, comma 1, 2622, comma 1 e 263,comma 5 e il vizio di mancanza e/o apparenza della motivazione.Ha esposto che il provvedimento impugnato era carente di motivazionetanto sotto il profilo delle esigenze probatorie tanto in ordine alla dedottapertinenzialità rispetto al reato, difettando comunque i presupposti del fumus boniiuris e del periculum in mora.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2. Va premesso che, in relazione al provvedimento emesso dal GIP ai sensidell’art.263, comma 5, cod.proc.pen. - in sede di opposizione avverso il decretodel p.m. che abbia rigettato la richiesta di restituzione del bene sottoposto asequestro – è da considerare ammissibile il ricorso per cassazione in riferimento atutte le ragioni elencate nell’ambito dell’art.606, comma 1, cod.proc.pen. (Sez. U,n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242290 - 01, in senso conformeSez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, dep.2020, Rv. 278881 - 01).D’altra parte, in riferimento alle valutazioni imposte al GIP in taleparticolare incidente processuale, le stesse si identificano con quelle impostedall’art.263, comma 1, cod.proc.pen., in base al quale la restituzione delle cosesequestrate è disposta (in sede di indagini preliminari, ai sensi del comma 4) senon vi è dubbio sulla loro appartenenza; ciò in base al principio per cui l'istanzadi restituzione impone, al pubblico ministero ed in caso di opposizione al giudiceper le indagini preliminari, la verifica della necessità di mantenere il vincolo realea fini di prova, atteso che il sequestro non può protrarsi oltre il tempo strettamentenecessario per l'espletamento dell'accertamento in vista del quale è stato disposto,trattandosi di misura incidente sul diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativaeconomica (Sez. 6, n. 34797 del 08/10/2020, Rv. 280175 – 01; Sez. 3, n. 24959del 10/12/2014, dep. 2015, Rv. 264059 – 01).Deve quindi rilevarsi che, in riferimento alla disposizione contenutanell’art.263, comma 4, cod.proc.pen., la restituzione dei beni sequestrati èdisposta dal GIP qualora non vi sia dubbio sulla loro legittima provenienza;rammentando che, in tema di sequestro probatorio, i vizi genetici del decreto chelo dispone, ivi compresa la sua natura esplorativa per difetto di concrete finalitàprobatorie, devono essere fatti valere in sede di riesame, ai sensi del disposto dicui agli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., sicché ne è preclusa la successivadeduzione in un diverso incidente processuale, posto che il giudicato cautelareformatosi sul provvedimento, salva la sopravvenienza di nuovi elementi, copreanche i profili implicitamente esaminati dal Tribunale del riesame, qualipresupposti logici della conferma della misura (Sez. 3, n. 41055 del 01/10/2025,Rv. 289087 – 04); da ciò derivandone che unico presupposto rimesso allavalutazione del GIP in tale specifico incidente processuale è quello relativo allapersistente opportunità di mantenere il vincolo probatorio (Sez. 2, n. 50169 del11/11/2015, Rv. 265413 – 01).Si tratta di principio, però, applicabile al solo caso in cui si sia formato ungiudicato cautelare e non richiamabile quando lo stesso, come nel caso di specie,sia mancante; dovendosi, in tal caso, ritenersi rimessi al GIP tutti i profili inerentialla legittimità del sequestro anche sotto il profilo genetico.4. Tanto premesso, deve rilevarsi che – nel caso di specie - gli operantihanno sottoposto a sequestro la predetta somma contante, in correlazione con laaccertata detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocainaoltre che di materiale idoneo al relativo confezionamento.Va quindi rilevato che le doglianze sviluppate nell’esposizione del motivo(con l’esplicito riferimento al requisito dell’omessa motivazione in ordine alrequisito della pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto al fatto ascritto)di detenzione di sostanza stupefacente e il denaro sequestrato; il tutto in implicitacorrelazione con i principi affermati da questa Corte in base ai quali – qualoravenga contestata la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti – non èconsentito ricorrere alla confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità deldetentore in relazione all’art.240 cod.pen., non sussistendo il necessario nesso trail denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata laresponsabilità (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 - 01; in sensoconforme anche Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285899 - 01),essendo eventualmente possibile, in tali casi, dare luogo alla sola confisca c.d. persproporzione in relazione all’art.85, T.U. stup..Conseguentemente, in riferimento specifico all’ablazione di somme didenaro, trattandosi di beni normalmente non destinati alla commissione di reati,questa Corte ha chiarito che il sequestro – probatorio ovvero preventivo -comporta la preventiva individuazione del rapporto di pertinenza con i reati per iquali si procede, di cui deve darsi atto nella motivazione del provvedimento, nelsenso che deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzodel reato oppure che sia servito a commetterlo o sia, comunque, concretamentedestinato alla commissione dello stesso; ciò comporta che il sequestro non puòcolpire, indistintamente e genericamente, beni o somme di denaro dell'indagato odell'imputato, ma solo i beni legati dal rapporto di pertinenzialità al reato (Sez. 6,n. 17997 del 20/03/2018, Rv. 272906 – 01; Sez. 5, n. 52251 del 30/10/2014, Rv.262164).5. Così delineato il perimetro dei principi rilevanti nella fattispecie concreta,deve ritenersi che il giudice procedente non abbia fatto un complessivo buongoverno dei medesimi, ritenendo sussistenti i presupposti per il mantenimento diun sequestro probatorio in riferimento a un’imputazione provvisoria facenteriferimento all’ipotesi di sola detenzione di sostanza stupefacente.Difatti, il Tribunale ha adottato sul punto una motivazione sostanzialmentetautologica, facente riferimento alla dedotta e pregressa attività di spaccioimputabile al ricorrente e alla conseguente e presumibile origine illecita del denarosequestrato, ma non ha congruamente evidenziato l’individuazione dell’effettivonesso di pertinenzialità tra il denaro medesimo e la condotta ascritta.6. Per l’effetto della denunciata carenza motivazionale, il provvedimentoimpugnato va annullato con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ufficio GIP, il qualeprovvederà a riconsiderare le ragioni poste alla base del provvedimento ablatoriosulla scorta dell'applicazione dei predetti principi. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],per nuovo giudizio.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]
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