CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14151/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a ASTI il 04/05/1968 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha rideterminato la pena irrogata per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.b), d.lgs. n.285/1992, previa esclusione dell'aggravante prevista dal comma 2-bis, contestualmente confermando la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno. L'unico motivo di ricorso, attinente alla correttezza della quantificazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Deve infatti ritenersi congrua la motivazione della Corte d'appello che - nel prendere atto dell'assenza, sul punto, di motivazione da parte del Tribunale - ha ritenuto che, pure previa esclusione dell'aggravante speciale predetta, la sanzione irrogata, pari al massimo edittale, dovesse ritenersi adeguata in riferimento ai criteri dettato dall'art.218 C.d.s., in considerazione della concreta gravità del fatto. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. D P.Q.M