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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18190/2026

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o di amministrazione e legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1065/2019,pubblicata il 26/06/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27591/2020Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 18190/2026Data pubblicazione 05/06/20261.

Con citazione notificata il 20/11/2007, la [OSCURATO:PERSONA].r.l. propose opposizione, presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avverso ildecreto col quale le era stato ingiunto il pagamento, in favoredell'architetto [OSCURATO:PERSONA], dalla somma di euro 30.000,00, qualeacconto dovuto per prestazioni professionali svolte per la progettazione diun edificio di civile abitazione, per cui aveva già percepito due precedentianticipi nella misura complessiva di euro 30.000,00, chiedendo, in viariconvenzionale, la restituzione delle maggiori somme corrisposte rispettoal dovuto.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] escluse la sussistenza diqualsiasi accordo tra le parti sulla quantificazione dei compensiprofessionali, sostenendo che la missiva del 21/09/2007, posta afondamento dell'ingiunzione, costituisse riconoscimento di debito.Con sentenza n. 578/2014, depositata il 01/07/2014, il Tribunale di AscoliPiceno accolse l'opposizione, revocò il decreto opposto e, in accoglimentodella domanda riconvenzionale, condannò il professionista alla restituzionedi quanto ricevuto in più del dovuto, oltre IVA e interessi.2.

Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], si concluse,nella resistenza della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con lasentenza n. 1065/2019, pubblicata il 26/06/2019, con la quale la Corted'appello di Ancona, in riforma dell'impugnata sentenza, condannò LucioAcciaccaferri alla restituzione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.della somma di euro 227,77, oltre iva e interessi dal 25/10/2007,compensò tra le parti le spese di c.t.u., confermò per il resto l'impugnatasentenza e compensò integralmente le spese del grado.Per quanto qui rileva, la Corte di merito ritenne che, con la missiva del7/2/2007 contenente la revoca dell’incarico professionale, la società nonavesse riconosciuto il credito vantato dal professionista, costituendoquesta una mera proposta transattiva non accettata dalla controparte, eNumero registro generale 27591/2020Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 18190/2026Data pubblicazione 05/06/2026quantificò la somma dovuta a titolo restitutorio dal professionista allasocietà sulla base degli accertamenti compiuti dal c.t.u. in relazione alleprestazioni eseguite e non contestate e delle prove riguardanti leprestazioni contestate, in uno con gli importi contenuti nella parcellaprofessionale approvata dal Consiglio dell’Ordine.2.

Contro la sentenza d’appello la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.propone ricorso principale affidandolo a un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo a sua voltaricorso incidentale con un motivo.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo del ricorso principale si lamenta la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., inrelazione agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., perché i giudici di meritoavevano ritenuto di liquidare il compenso anche su voci ulteriori rispetto aquelle pacifiche e quantificate dal c.t.u., senza considerare che, essendovisulle stesse contestazione, sarebbe spettato al professionista dimostraresia di essere stato incaricato anche delle relative prestazioni, sia di averlesvolte prima dell’intervenuta revoca, prova nella specie non fornita.Osserva la società ricorrente che la diversificazione delle tavole progettualinon costituiva prestazione aggiuntiva, in quanto relativa all’evolversi dellaprogettazione; e che il piano di sicurezza veniva predisposto in occasionedell’avvio delle lavorazioni, mentre l’incarico al professionista era statorevocato nella fase della progettazione di massima.

La sentenza, inoltre,non avrebbe spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto sussistentel’incarico anche su tali voci, né quali criteri avesse seguito per il calcolodella tariffa oraria, che era stata basata sulle unilaterali indicazioni delNumero registro generale 27591/2020Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 18190/2026Data pubblicazione 05/06/2026professionista e sul parere di congruità del Consiglio dell’ordine, in séirrilevante in sede di opposizione.1.1.

Il motivo è fondato.Nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da unprofessionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioniprofessionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenutoconferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stessoincombe sul professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio sisvolga in seguito a opposizione a decreto ingiuntivo intimato daquest'ultimo.

In particolare, al professionista, il quale assuma di esserecreditore per l’attività professionale prestata a favore del cliente, incombel'onere di dimostrare non soltanto la realizzazione dell’opera, ma anchel'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazionequantitativa del suo compenso (Cass., Sez. 2, 20/08/2019, n. 21522;Cass., Sez. 2, 11/03/1997, n. 2176), restando irrilevante, ai fini probatori,la parcella predisposta dal professionista (Cass., Sez. 2, 20/4/2006, n.9254; Cass. 13/4/1999 n. 3627).Orbene, risulta dalla stessa sentenza impugnata che i giudici di meritohanno liquidato il compenso sulla base dei calcoli compiuti dal c.t.u.,quanto alle prestazioni del professionista non contestate dallacommittente, e sulla base dei documenti in atti quanto alle altre, senzaperò verificare se le relative attività fossero incluse nell’incarico conferito ese l’esecuzione delle stesse fosse avvenuta prima della sua revoca, di cuivi è, tra l’altro, menzione nella stessa sentenza.

Mentre è pacifico che leparcelle professionali, sebbene vistate dal Consiglio dell’ordine, non fannopiena prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a maggiorragione in presenza di contestazioni da parte dell’opponente.Va, inoltre, considerato che, ai sensi dell’art. 13 della legge 2 marzo 1949,n. 143, “gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto alprofessionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando aNumero registro generale 27591/2020Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 18190/2026Data pubblicazione 05/06/2026carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia diconcetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria, di disegno in quantostrettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico”, sebbene sianodovuti a parte e in aggiunta “gli eventuali compensi a rimborso di cui agliarticoli 4, 6 e 17” (primo comma), tali essendo gli onorari correlati aprestazioni di carattere normale, nelle quali il tempo concorre comeelemento precipuo di valutazione e alle quali non sarebbero perciòapplicabili le tariffe a percentuale o a quantità, dovendo essere valutati inragione di tempo e computati a vacazione (art. 4), e il rimborso dellespese, come ad esempio quelle di viaggio, di bollo, di registro ecc. (art.6), salvo diverso accordo col committente.Pertanto, gli onorari a percentuale comprendono tutte le spese di ufficio,di cancelleria, di copisteria o di disegno sostenute dal professionista eanche quelle di personale di ufficio, sia di concetto che di ordine (Cass.,Sez. 2, 5/3/2025, n. 5878), mentre i giudici di merito hanno aggiunto allaliquidazione, come voce a parte, le tariffe orarie per l’aiutante di concettosia per l’autorizzazione allo scarico fognario, sia per l’elaborazione disoluzioni alternative, senza neppure verificare se quelle soluzioni fosseroconglobate nella tariffa percentuale già applicata.È evidente, dunque, la violazione delle regole sull’onere della prova.2.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale si lamenta l’erronea econtraddittoria valutazione degli elementi posti a base dellarideterminazione del rapporto debito/credito tra le parti e il vizio dimotivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per averei giudici di merito affermato che non sussistesse l’invocato presupposto delriconoscimento di debito e che, pertanto, il decreto ingiuntivo andasserevocato, con rideterminazione della somma che [OSCURATO:PERSONA] dovuto restituire in base al credito accertato, senza considerareche la somma rideterminata era frutto di un’operazione di sottrazioneeffettuata su valori disomogenei, ossia quello ammesso dalla debitrice, maNumero registro generale 27591/2020Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 18190/2026Data pubblicazione 05/06/2026mai integralmente versato, e quello tratto dalla parcella, anziché tra quellospettante al professionista e quello effettivamente percepito.2.1.

Il ricorso incidentale resta assorbito dall’accoglimento di quelloprincipale.3.

In definitiva, il ricorso principale va accolto, con assorbimento di quelloincidentale, e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello diAncona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Il giudice di rinvio provvederà, dunque, al riesame degli interi rapporti didare e avere tra le parti, attenendosi alle indicazioni della presentedecisione e facendo corretta applicazione delle regole sull’onere dellaprova.

P.Q.MAccoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversacomposizione personale, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/5/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di amministrazione e legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1065/2019,pubblicata il 26/06/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27591/2020Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 18190/2026Data pubblicazione 05/06/20261. Con citazione notificata il 20/11/2007, la [OSCURATO:PERSONA].r.l. propose opposizione, presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avverso ildecreto col quale le era stato ingiunto il pagamento, in favoredell'architetto [OSCURATO:PERSONA], dalla somma di euro 30.000,00, qualeacconto dovuto per prestazioni professionali svolte per la progettazione diun edificio di civile abitazione, per cui aveva già percepito due precedentianticipi nella misura complessiva di euro 30.000,00, chiedendo, in viariconvenzionale, la restituzione delle maggiori somme corrisposte rispettoal dovuto.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] escluse la sussistenza diqualsiasi accordo tra le parti sulla quantificazione dei compensiprofessionali, sostenendo che la missiva del 21/09/2007, posta afondamento dell'ingiunzione, costituisse riconoscimento di debito.Con sentenza n. 578/2014, depositata il 01/07/2014, il Tribunale di AscoliPiceno accolse l'opposizione, revocò il decreto opposto e, in accoglimentodella domanda riconvenzionale, condannò il professionista alla restituzionedi quanto ricevuto in più del dovuto, oltre IVA e interessi.2. Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], si concluse,nella resistenza della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con lasentenza n. 1065/2019, pubblicata il 26/06/2019, con la quale la Corted'appello di Ancona, in riforma dell'impugnata sentenza, condannò LucioAcciaccaferri alla restituzione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.della somma di euro 227,77, oltre iva e interessi dal 25/10/2007,compensò tra le parti le spese di c.t.u., confermò per il resto l'impugnatasentenza e compensò integralmente le spese del grado.Per quanto qui rileva, la Corte di merito ritenne che, con la missiva del7/2/2007 contenente la revoca dell’incarico professionale, la società nonavesse riconosciuto il credito vantato dal professionista, costituendoquesta una mera proposta transattiva non accettata dalla controparte, eNumero registro generale 27591/2020Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 18190/2026Data pubblicazione 05/06/2026quantificò la somma dovuta a titolo restitutorio dal professionista allasocietà sulla base degli accertamenti compiuti dal c.t.u. in relazione alleprestazioni eseguite e non contestate e delle prove riguardanti leprestazioni contestate, in uno con gli importi contenuti nella parcellaprofessionale approvata dal Consiglio dell’Ordine.2. Contro la sentenza d’appello la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.propone ricorso principale affidandolo a un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo a sua voltaricorso incidentale con un motivo.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo del ricorso principale si lamenta la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., inrelazione agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., perché i giudici di meritoavevano ritenuto di liquidare il compenso anche su voci ulteriori rispetto aquelle pacifiche e quantificate dal c.t.u., senza considerare che, essendovisulle stesse contestazione, sarebbe spettato al professionista dimostraresia di essere stato incaricato anche delle relative prestazioni, sia di averlesvolte prima dell’intervenuta revoca, prova nella specie non fornita.Osserva la società ricorrente che la diversificazione delle tavole progettualinon costituiva prestazione aggiuntiva, in quanto relativa all’evolversi dellaprogettazione; e che il piano di sicurezza veniva predisposto in occasionedell’avvio delle lavorazioni, mentre l’incarico al professionista era statorevocato nella fase della progettazione di massima. La sentenza, inoltre,non avrebbe spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto sussistentel’incarico anche su tali voci, né quali criteri avesse seguito per il calcolodella tariffa oraria, che era stata basata sulle unilaterali indicazioni delNumero registro generale 27591/2020Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 18190/2026Data pubblicazione 05/06/2026professionista e sul parere di congruità del Consiglio dell’ordine, in séirrilevante in sede di opposizione.1.1. Il motivo è fondato.Nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da unprofessionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioniprofessionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenutoconferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stessoincombe sul professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio sisvolga in seguito a opposizione a decreto ingiuntivo intimato daquest'ultimo. In particolare, al professionista, il quale assuma di esserecreditore per l’attività professionale prestata a favore del cliente, incombel'onere di dimostrare non soltanto la realizzazione dell’opera, ma anchel'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazionequantitativa del suo compenso (Cass., Sez. 2, 20/08/2019, n. 21522;Cass., Sez. 2, 11/03/1997, n. 2176), restando irrilevante, ai fini probatori,la parcella predisposta dal professionista (Cass., Sez. 2, 20/4/2006, n.9254; Cass. 13/4/1999 n. 3627).Orbene, risulta dalla stessa sentenza impugnata che i giudici di meritohanno liquidato il compenso sulla base dei calcoli compiuti dal c.t.u.,quanto alle prestazioni del professionista non contestate dallacommittente, e sulla base dei documenti in atti quanto alle altre, senzaperò verificare se le relative attività fossero incluse nell’incarico conferito ese l’esecuzione delle stesse fosse avvenuta prima della sua revoca, di cuivi è, tra l’altro, menzione nella stessa sentenza. Mentre è pacifico che leparcelle professionali, sebbene vistate dal Consiglio dell’ordine, non fannopiena prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a maggiorragione in presenza di contestazioni da parte dell’opponente.Va, inoltre, considerato che, ai sensi dell’art. 13 della legge 2 marzo 1949,n. 143, “gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto alprofessionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando aNumero registro generale 27591/2020Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 18190/2026Data pubblicazione 05/06/2026carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia diconcetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria, di disegno in quantostrettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico”, sebbene sianodovuti a parte e in aggiunta “gli eventuali compensi a rimborso di cui agliarticoli 4, 6 e 17” (primo comma), tali essendo gli onorari correlati aprestazioni di carattere normale, nelle quali il tempo concorre comeelemento precipuo di valutazione e alle quali non sarebbero perciòapplicabili le tariffe a percentuale o a quantità, dovendo essere valutati inragione di tempo e computati a vacazione (art. 4), e il rimborso dellespese, come ad esempio quelle di viaggio, di bollo, di registro ecc. (art.6), salvo diverso accordo col committente.Pertanto, gli onorari a percentuale comprendono tutte le spese di ufficio,di cancelleria, di copisteria o di disegno sostenute dal professionista eanche quelle di personale di ufficio, sia di concetto che di ordine (Cass.,Sez. 2, 5/3/2025, n. 5878), mentre i giudici di merito hanno aggiunto allaliquidazione, come voce a parte, le tariffe orarie per l’aiutante di concettosia per l’autorizzazione allo scarico fognario, sia per l’elaborazione disoluzioni alternative, senza neppure verificare se quelle soluzioni fosseroconglobate nella tariffa percentuale già applicata.È evidente, dunque, la violazione delle regole sull’onere della prova.2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si lamenta l’erronea econtraddittoria valutazione degli elementi posti a base dellarideterminazione del rapporto debito/credito tra le parti e il vizio dimotivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per averei giudici di merito affermato che non sussistesse l’invocato presupposto delriconoscimento di debito e che, pertanto, il decreto ingiuntivo andasserevocato, con rideterminazione della somma che [OSCURATO:PERSONA] dovuto restituire in base al credito accertato, senza considerareche la somma rideterminata era frutto di un’operazione di sottrazioneeffettuata su valori disomogenei, ossia quello ammesso dalla debitrice, maNumero registro generale 27591/2020Numero sezionale 1213/2026Numero di raccolta generale 18190/2026Data pubblicazione 05/06/2026mai integralmente versato, e quello tratto dalla parcella, anziché tra quellospettante al professionista e quello effettivamente percepito.2.1. Il ricorso incidentale resta assorbito dall’accoglimento di quelloprincipale.3. In definitiva, il ricorso principale va accolto, con assorbimento di quelloincidentale, e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello diAncona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Il giudice di rinvio provvederà, dunque, al riesame degli interi rapporti didare e avere tra le parti, attenendosi alle indicazioni della presentedecisione e facendo corretta applicazione delle regole sull’onere dellaprova. P.Q.MAccoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversacomposizione personale, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/5/2026.Il Presidente