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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 novembre 2023

Cassazione n. 49233/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge: la rinuncia ai motivi e il concordato sulla pena implicano una limitazione della cognizione devoluta, discendendone l'inammissibilità di motivi di ricorso che abbiano ad oggetto il tema oggetto di rinuncia (sul punto Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481), ferma restando nel caso di specie la genericità della deduzione concernente un preteso vizio di motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere e nsore id

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge: la rinuncia ai motivi e il concordato sulla pena implicano una limitazione della cognizione devoluta, discendendone l'inammissibilità di motivi di ricorso che abbiano ad oggetto il tema oggetto di rinuncia (sul punto Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481), ferma restando nel caso di specie la genericità della deduzione concernente un preteso vizio di motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere e nsore id