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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2022

Cassazione n. 36176/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianzk,in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

La sentenza impugnata, da un lato, aveva rilevato la circostanza che il ricorrente si era limitato a contestare la carenza degli elementi di prova, sicché il motivo era connotato da genericità, ma comunque ha argomentato che il calcolo dell'imposta evasa derivava dai conteggi operati dalla G.di F. sulla base dei dati di bilancio e dei dati riportati nel mod. 770, pur in assenza di contabilità, ed aveva quantificato le stessa in misura superiore alle soglie.

A fronte di siffatta motivazione il ricorrente oppone una diversa ricostruzione dei fatti che non è consentita e non ha dimostrato l'esistenza di costi per il personale, sicchè questi non erano stati considerati.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione all'impossibilità dì presentare le dichiarazioni fiscali per ostruzionismo del proprio commercialista è del tutto manifestamente infondato.

Né rileva l'assenza di documentazione contabile al medesimo imputabile.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianzk,in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. La sentenza impugnata, da un lato, aveva rilevato la circostanza che il ricorrente si era limitato a contestare la carenza degli elementi di prova, sicché il motivo era connotato da genericità, ma comunque ha argomentato che il calcolo dell'imposta evasa derivava dai conteggi operati dalla G.di F. sulla base dei dati di bilancio e dei dati riportati nel mod. 770, pur in assenza di contabilità, ed aveva quantificato le stessa in misura superiore alle soglie. A fronte di siffatta motivazione il ricorrente oppone una diversa ricostruzione dei fatti che non è consentita e non ha dimostrato l'esistenza di costi per il personale, sicchè questi non erano stati considerati. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione all'impossibilità dì presentare le dichiarazioni fiscali per ostruzionismo del proprio commercialista è del tutto manifestamente infondato. Né rileva l'assenza di documentazione contabile al medesimo imputabile. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
Sentenza Cassazione n. 36176/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris