CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2025
Cassazione n. 26851/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12620/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat o e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in forza di procura speciale alle liti in calceal ricorso, ex lege domiciliat a come da domicilio digitale indicato ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, societàcooperativo per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale alle liti allegata al controricorso, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 140 pr esso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e come da domicilio digitale indicato; –controricorrente – Oggetto:Revocatoria ordinaria – Att i di compravendita. C.C. 29.04.2025 r.g.n. 12620/2023 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nonché contro [OSCURATO:PERSONA]LAVEZZARI e Marco [OSCURATO:PERSONA] ; –intimati – avverso la sentenza dellaCorte di appello di Milano n. 1118/2023 pubblicata in data 3 aprile2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2025 dal la Consiglieradott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Con sentenza n. 9905/2021, il Tribunale di Milano rigettava la domanda di simulazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio e accoglieva l’azione revocatoria ordinaria, dichiarando inefficaci nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio i due atti di compravendita in data 13.02.17 e 13.03.17 con cuiAurelia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori della società debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]., avevano alienato beni immobili siti in Lodi e Milano in favore di GE.Cos.r.l.; accoglieva altresì la domanda risarcitoria avanzata dalla Banca nei confronti dei convenuti e li condannava al pagamento dell’equivalente pecuniario di euro 280.000, pari al prezzo corrisposto per l’alienazione dei beni; rigettava la domanda risarcitoria subordinata avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che, in caso di accoglimento dell’azione revocatoria, l’acquisto dei beni da parte del terzo è valido ed efficace e ciò giustifica la conservazione del prezzo corrisposto in occasione della vendita; condannava, infine , in solido tra loro i convenuti [OSCURATO:SOCIETA]. e i fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite in favore della Banca. 2. Avverso la sentenza di prime cure, G E .[OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello dinanzi la Corte d’appello di Milano; si costituiva laBanca [OSCURATO:SOCIETA]. che, nell’eccepire preliminarmente l’inammissibilità dell’appello, chiedeva in via principale la conferma della sentenza impugnata ed in via subordinata, anche in via di appello incidentale, la parziale riforma della sentenza in ordine alla domanda principale di simulazione degli atti dispositivi C.C. 29.04.2025 r.g.n. 12620/2023 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi deducendo la sussistenza della simulazione degli atti dispositivi impugnati ed in ulteriore subordine,riproponeva la domanda di revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. dell’atto di cessione, non esaminata dal Tribunale, con conseguente statuizione sulle spese. Si costituivano i fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda di azione revocatoria avanzata dalla Banca assumendo che alla data dei rogiti residuava il valore di un immobile di valore superiore al credito vantato dalla creditrice, avendo per di più la Banca omesso di agire per il realizzo del proprio credito, chiedevano altresì il rigetto della domanda risarcitoria della Banca per il pagamento in suo favore di euro 280.000,00, oltre rivalutazione ed in via subordinata, chiedevanoil rigetto di ogni domanda avanzata da GE.CO nei loro confronti . Con la sentenza n. 1118/2023, qui impugnata, la Corte d’appello in riforma della sentenza del Tribunale ha rigettato il gravame , con condanna della appellante [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell’appellatabanca delle spese del grado, come liquidate in dispositivo. 3.Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha propostoricorso per cassazione articolato in dieci motiv i . Ha resistito con controricorso la Banca popolare di Sondrio soc. coop. per azioni. Sebbene intimati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hannoritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. Sia parte ricorrente che parte controricorrente hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorren t e denunzia la “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. dell’artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.” nonché la “Violazione e/o falsa applicazione degli art.115 c.p.c., 116 c.p.c., 2901 c.c. e 2729 c.c. in relazione all’articolo 360, n. 3, n. 4 e 5 c.p.c.” per non avere la Corte d ’a ppello di Milano considerato le C.C. 29.04.2025 r.g.n. 12620/2023 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi censure dell’appellante GECO in merito alla ricostruzione fattuale del Giudice di primo grado, confermando così “l’esistenza di uno stretto arco temporale” nel compimento degli atti dispositivi dei s ig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale indice presuntivo preciso, grave e concordante dell’eventus damni. Secondo controparte, tale “stretto arco temporale” non sussisterebbe e non potrebbe valere come presunzione ai sensi dell’art. 2729 c.c., in quanto il Giudice di primo grado, influenzando la ricostruzione in fatto del Giudice del gravame, avrebbe “ricollegato in maniera impropria” un atto del 9.01.2017 ai preliminari di cui agli atti dispositivi oggetto di causa in data 13.02.2017 e 13.02.2017. 2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia la “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 2901 c.c. e 2729 c.c. in relazione all’articolo 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.”; nello specifico, parte ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che gli immobili residui degli alienanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], siti in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, fossero gravati da plurime ipoteche. In particolare, laricorrente assume che non risultavano ipoteche su tali immobili né all’epoca del preliminare del 5.09.2016, né all’epoca dei successivi preliminari del 10.11.2016 e del 1.12.2016. 3. Con il terzo motivo di ricorso denunzia la “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 2901 c.c. e 2729 c.c. in relazione all’articolo 360, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c.”; in particolare, la odierna ricorrente censura la parte della sentenza della Corte di Appello di Milano in relazione al consilium fraudis del terzo acquirente affermando che “la ricostruzione” del Giudice del gravame sarebbe “contraria ai riscontri probatori” e alle sue difese (avendo sempre contestato sin dal primo grado che [OSCURATO:SOCIETA]. abbia svolto l’attività presso i locali di Lodi). 4. Con il quarto motivo di ricorso denunzia la “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 12620/2023 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 4, c.p.c. e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 2901 c.c. e 2729 c.c. in relazione all’articolo 360, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c.”; a parere della società ricorrente la decisione impugnata risulterebbe contraddittoria in quanto, da un lato, afferma che i preliminari da cui derivano gli atti dispositivi «sono stati sottoscritti da diversi promissari [acquirenti]»(e non dalla GE.CO ) e, dall’altro lato, che « i preliminari venivano siglati da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] collegati in varia misura con la società appellante». 5. Con il quinto motivo denunzia la “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. e la violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 c.p.c., 116 c.p.c., 2901 c.c. e 2729 c.c. in relazione all’articolo 360, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.”; in particolare, la società ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Milano avrebbe errato nel considerare nuova «mai svolta in primo grado» la deduzione relativa al preliminare del 5.09.2016e,nello specifico , che : - 1) “non avrebbe valor izzato la circostanza per cui la deduzione di [OSCURATO:SOCIETA]. trae fondamento da documentazione” versata in atti e sarebbe incomprensibile e illogica la motivazione per cui «i preliminari sono comunque anteriori alla lettera di messa in mora del 7.11.2016, precedente la comunicazione di recesso del 3.1.2017»di cui a pag. 10 della sentenza; - 2) avrebbe male interpretato la contestazione di GE.CO circa la ricezione della lettera di messa in mora da parte dei fideiussori: avrebbe invero considerato l’effettiva ricezione anziché il momento di ricezione della medesima (che secondo GE.CO non era stata dimostrata); -3) non avrebbe distinto tra la comunicazione di messa in mora e la lettera di recesso della Banca e ciò rileverebbe in merito “alle date di sottoscrizione dei preliminari” considerate; -4) avrebbe fondato la conoscenza delle difficoltà economiche della [OSCURATO:SOCIETA] su “due erronei presupposti presuntivi: il primo rappresentato dall’occupazione dei locali oggetto di compravendita, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] stessa, il secondo sulla presunzione che Ge.Co avesse contezza della messa in mora prima della sottoscrizione dei preliminari, così come del recessoprima degli atti dispositivi” (in ricorso pag. 16). C.C. 29.04.2025 r.g.n. 12620/2023 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 6. Con il sesto motivo denunzia la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 2901 c.c. e 2729 c.c. in relazione all’articolo 360, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.”; in particolare, la ricorrente sostiene che la Corte di appello di Milano avrebbe errato nel ritenere: - 1) “mai contraddetta la cronologia delle iscrizioni ipotecarie” sul bene di Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 15; - 2) nuovo e tardivo il richiamo all’art.2901 c.c. effettuato da GE.CO , con asserita violazione dell’art. 115 c.p.c.; - 3) non provata la “scadenza del debito e della definizione della relativa pendenza con Unicredit”;- 4) non dare atto del fatto (nuovo, mai dedotto nei precedenti gradi di giudizio e, pertanto, tardivo e inammissibile) che “dal 13.03.2017 sino al 14.09.2017 BPS avrebbe potuto tranquillamente soddisfarsi su tutti i beni di proprietà dei cedenti in quanto liberi da iscrizioni pregiudizievoli”(in ricorso pag. 17). 7.Con il settimo motivo denunzia la “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 2901 c.c. e 2729 c.c. in relazione all’articolo 360, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.”; nello specifico, la ricorrente sostiene che la Corte di appello di Milano avrebbe errato nel ritenere: - 1) che l’elemento soggettivo de bba ricondursi agli atti definitivi e non ai preliminari, trattandosi di contratti per persone da nominare (ed essendo GE.CO intervenuta solo in sede di contratto definitivo) ; tale conclusione sarebbe frutto di una insufficiente argomentazione presuntiva fondata sul ritenuto collegamento tra la figura delCastellazzi e la società [OSCURATO:SOCIETA]. - 2) che [OSCURATO:PERSONA] avesse sottoscritto i preliminari in proprio, senza riferibilità alla GE.CO (di successiva costituzione, di cui sarebbe stato ed è amministratore unico); 3) che [OSCURATO:PERSONA] non potesse non essere a conoscenza dello stato di difficoltà economica della [OSCURATO:SOCIETA]. (in ricorso pagg. 18 e 19). 8.Con l’ottavo motivo denunzia, in relazione al consilium fraudis in capo al terzo acquirente, la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e C.C. 29.04.2025 r.g.n. 12620/2023 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 132, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 2901 c.c. e 2729 c.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.”; in particolare, la ricorrente sostieneche l a Corte d’a ppello di Milano : - 1) nel ritenere che la costituzione di [OSCURATO:PERSONA].(in data 30 .11.2016) fosse avvenuta pochi mesi prima della stipulazione dei due atti di vendita«al solo fine di porre in essere gli atti dispositivi, atteso che non è possibile individuare operazioni anteriori o successive riconducibili alla medesima entità»,avrebbe ignorato quanto dalla stessa Corte evidenziato (a pag. 7 della sentenza)circa atti di cessione di due appartamenti in Lodi avvenuti nel 2018; - 2) avrebbe ritenuto che la cointeressenza di rapporti tra le parti emerge anche dal fatto che le compravendite siano state perfezionate attraverso l’intervento delle medesime persone fisiche, ma ciò risulterebbe contraddetto dalla documentazione in atti sicché risulterebbe inconferente e presuntivamente inefficace l’argomentazione per cui vi era identità fisica tra le persone riferibili a [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:SOCIETA]. ; - 3) avrebbe errato nel ritenere con riguardo alle relazioni tra la GE.CO e la [OSCURATO:SOCIETA] che la prima «aveva instaurato diversi rapporti di locazione»con la seconda (società debitrice principale) aventi ad oggetto immobilisiti in Lodi in cui si svolgeva l’attività della società, sicché « è ragionevole, dunque, che al momento e in occasione dell’acquisto la GE.CO possa essersi attivata al fine di assumere informazioni circa l’andamento dell’attività commerciale che veniva svolta nei locali da lei acquistati» (pag. 14 della sentenza impugnata), in quanto tale circostanza sarebbe priva di riscontri probatori ed il convincimento della Corte d’ a ppello deriverebbe da una presunzione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;4) in relazione alla conoscenza di iscrizioni ipotecarie, avrebbe errato sia ritenendo che GE.CO ne avesse una conoscenza pregressa sia per l’inconferenza del rilievo per cui GE.CO avrebbe valorizzato il residuo patrimonio dei cedenti dopo aver avuto conoscenza delle visure ipotecarie sui beni; - 5) i n relazione alla violazione degli artt.2901 e 2729 c.c. , la ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe valorizzato una serie di dati presuntivi oggettivamente C.C. 29.04.2025 r.g.n. 12620/2023 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi contrari alle prove in atti ed avrebbe utilizzato una concatenazione di presunzioni difforme dal paradigma normativo e dalla giurisprudenza di legittimità (citando a tal fine,tra l’altro, Cass. n. 9054 / 2022) (in ricorso pagg. 20-30). 9.Con il nono motivo denuncia la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 2901 c.c. e 2729 c.c. in relazione all’articolo 360, n. 3 e n. 4, c.p.c. ”; s ostiene che la Corte d’appellonon avrebbe considerato che la dismissione di beni del 2018 costituiva una parte assolutamente residuale del patrimonio, come la Corte stessa avrebbe potuto apprezzare che ai sensi dell’art. 115 c.p.c., oltre a trattarsi di argomentazione nuova e diversa rispetto a quella avanzata dal Tribunale. Inoltre, la paventata impossibilità del recupero del credito da parte di [OSCURATO:PERSONA] di Sondriosarebbe legata non è al minor valore complessivo dei beni residuati, quanto semmai alla presenza di altri gravami in conseguenza della sua libera scelta di non agire tempestivamente. 10.Con il decimo motivo denunzia la “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 2901 c.c. e 2729 c.c. in relazione all’articolo 360, n. 3 e n. 4,c.p.c.”; evidenzia che la Corte d’appello ha ritenuto infondato il motivo d’appello in quanto formulato in termini aspecifici quale sorta di manleva, senza l’articolazione di alcun principio giuridico; in realtà, le deduzioni avanzate nel gravame riguardavano una serie di pregiudizi riconoscibili secondo l’id quod plerumque accidit. Nel merito, poi , le ragioni giuridiche della domanda avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] risultavano in re ipsa, quale conseguenza della infondatezza dei presupposti per il riconoscimento della scientia damni in capo al terzo e, quindi, dell’accoglimento della domanda avanzata in subordine da BPS. Anche con questa censura, la decisione sarebbe fondatasul riconoscimento erroneo della sussitenza dei presupposti necessari a sostenere l’iter argomentativo presuntivo. C.C. 29.04.2025 r.g.n. 12620/2023 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 11.Per ragioni di evidente connessione i dieci motivi del ricorso , sopra in sintesi illustrati,possono essere congiuntamente esaminati e sono in parte inammissibili ed in parte non fondati in ragione delle seguenti concorrenti considerazioni. 11.1. I nnanzitutto ed in particolare, il primo motivo e quelli dal terzo all’ottavo del ricorso sono inammissibili in ragione della preclusione di cui all’art. 348-ter, comma 5 , c.p.c. , nel testo vigente ratione temporis , in base alla quale il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c. , quando la sentenza di secondo grado “è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto”, sulle quali era fondata la sentenza di primo grado, disposizione richiamata che rende inammissibilile censure proposte in relazione al n. 5 dell’art. 360 cit.. 11.2.In secondo luogo, va osservato che con ciascuno dei dieci mezzi la odierna ricorrente censura la decisione impugnata reiterando un duplice profilo di doglianza, da un lato la“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.”,dall’altro la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 2901 c.c. e 2729 c.c. in relazione all’articolo 360, nn. 3 e 4, c.p.c.”; 11.2.1.Quanto al profilo di violazione con cui si denuncia l’omessa e la nullità dellapronuncia, i motivi sono tutti infondati. Va rammentato che a seguito della riformulazione del numero 5 dell’art.360 cod. proc. civ. disposta dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il sindacato di legittimità sulla motivazione,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,è stato ridotto al c.d. "minimo costituzionale", sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente C.C. 29.04.2025 r.g.n. 12620/2023 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 e succ. conf.; da ultimo, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090). In questa prospettiva, da tempo, questa Corte ha precisato che il vizio di"mancanza della motivazione", con riferimento al requisito della sentenza di cui all'art. 132, n. 4, c.p.c.si configura quando la motivazione «manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum»(Cass. Sez. 3, 18/09/2009 n. 20112). Questo vizio non è punto riscontrabile nella motivazione della sentenza impugnata,la quale si pone ampiamente al di sopra della soglia del “ minimo costituzionale”e, contrariamete a quanto sostenuto dalla società [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente,non è né erronea n é contraddittoria atteso che la motivazione resa dal giudice d’appello, lungi dall’essere nullao apparente ripercorre e condivide l’iterdecisorio del giudice di prime cure, in modo piano e adeguato. 11.2.2.Neppure sono individuabili nella decisione oggetto di gravame le censure propostein relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.. In proposito, vale richiamare l’indirizzo più volte affermato da questa Corte, anche a sezioni unite, secondo cui per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 12620/2023 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] tale profilo,le doglianze della società ricorente attengono tutte a profili di fattoe tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice d’appello e censuranoin particolare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie contenute nella impugnata sentenza, ed in particolare, l’interpretazione del contenuto degli atti difensivi delle parti,nonché nuovamente del valore probatorio della ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito; apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità, perché riservato al giudice di merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta di quelle più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499). Nella fattispecie, invero, l’accertamento è stato condotto dalla Corte d’appello in modo congruo e privo di vizi logici e giuridici, giungendo ad escludere la valenza delle ipotesi alternative formulate dall’allora appellante, e reiterate, ora, dalla odierna ricorrente. 11.3. Quanto al profilo di violazione di legge , ciascuno dei dieci mezzi proposti,seppure formalmente censuri ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. la violazione di norme sostanziali e processuali (e,nuovamente gli artt.115, 116 c.p.c. e 2901, 2729 c.c.), nella sostanza, richiede una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione di quanto ritenuto dalla Corte d’appello, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017 n. 16467; Cass. 23/05/2014 n. 11511; Cass.13/06/2014 n. 13485; Cass. 15/07/2009 n. 16499). C.C. 29.04.2025 r.g.n. 12620/2023 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto affermato dall’odierna ricorrente, la Corte d’appello ha accertato mediante un corretto ragionamento i presupposti dell’azione revocatoria proposta ai sensi dell’art. 2901 c.c. 11.3.1. Infine, con tutti i dieci motivi di ricorso la società ricorrente censura le conclusioni della sentenza impugnata fondate su plurime presunzioni semplici e invoca la violazione dell’art. 2729 c.c., evidenziando e reiterando, per ciascun motivo, quanto già contestato in appello e tenuto conto che ilGiudice del gravame ha fondato le proprie conclusioni anche (ma non solo) suglielementi presuntivi di cui si contesta la valenza . Va in proposito rilevatoche parte ricorrente si duole, per un verso, della “insufficiente argomentazione presuntiva” da cui sarebbe affetta la decisione impugnata, vizio ormai neppure più proponibile nel vigente assetto dei motivi a critica vincolata che possono essere proposti col ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e, per l’altro, della “erroneità” del ragionamento presuntivo che avrebbe posto in collegamento elementi fattuali privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. Su tale secondo aspetto, va richiamato , in generale , il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione degli elementi presuntivi costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito, il cui convincimento non è sindacabile in sede di legittimità, se, come avvenuto nel caso di specie, è stato adeguatamente e correttamente motivato dal giudice del merito, il cui apprezzamento a questi è devoluto ed è incensurabile in sede di legittimità(tra tante, Cass. Sez. U 24/01/2018 n. 1785). 12. Ebbene , l ’i nammissibilità e , nel contempo, la non fondatezza delle censure proposte può essere verificata ripercorrendo quanto motivato dal provvedimento impugnato in esamepoichè la Corte ambrosiana ha individuato con chiarezzae precisione i presupposti dell’azione pauliana nella fattispecie al suo esame. 12.1.In primo luogo, ha posto in luce la consecutio temporis de gli a tti dispositivi oggetto di revocatoria e la loro esatta cronologia,ritenendo « in ogni caso, è pacifico che gli atti dispositivi sono intervenuti dopo il recesso dai C.C. 29.04.2025 r.g.n. 12620/2023 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rapporti del 3.1.2017, quando dunque i debitori potevano avere conoscenza oggettiva delle difficoltà economiche affrontate dalla [OSCURATO:SOCIETA] e di un peggioramento della situazione economica tale da spingere la Banca a interrompere ogni rapporto contrattuale» e che in tale contesto, non avesse «alcuna ricaduta sulla motivazione,l’erronea indicazione a p. 8 della sentenza, della data del primo rogito come del 9.1.2017 in luogo del 13.2.2017» ed infine, evidenziando che i fideiussori della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e Cazz aniga avevano posto « in essere plurimi atti dispositivi, mediante atti di compravendita, tra gennaio e dicembre 2017, del 9.1.17, del 13.2.17, del 13.3.17, del 6.12.17, quest’ultimo avente ad oggetto i beni mobili della [OSCURATO:PERSONA] ceduti alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], moglie del figlio del sig. [OSCURATO:PERSONA], procedendo così ad una dismissione su larga scala del proprio patrimonio immobiliare nonché mobiliare»(pag. 10 della sentenza impugnata). 12.2.La stessa Corte territoriale ha, in secondo luogo , espressamente, considerato non assolto l’onere di provare che il residuo patrimonio immobiliare in capo ai garanti avesse una capienza sufficiente a poter assicurare le ragioni creditorie; difatti, ha accertato che gli immobili (alloggi popolari) siti invia [OSCURATO:PERSONA] risultavano di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] in quota ridotta (cioè solo di 1/4) e che «l’iscrizione di una prima garanzia reale»[sull’immobile sito in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 15] fosse «intervenuta a ridosso degli atti dispositivi» (pag. 11 della sentenza impugnata) così dimostrando di aver considerato l’assenza di iscrizioni alla data dei contratti preliminari (anteriori ai relativi atti dispositivi) e di aver considerato esaurientemente che “i contratti preliminari non sono stati sottoscritti da GE.CO, che non era ancora venuta ad esistenza, ma entrambi da soggetti terzi, in varia misura aventi collegamenti con la società appellante, quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: il primo, socio della [OSCURATO:SOCIETA]. che ha determinato la costituzione della GE.CO e amministratore unico della GE.CO, intervenuto nell’interesse di quest’ultima per il perfezionamento degli atti dispositivi, il secondo, legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. ha stipulato C.C. 29.04.2025 r.g.n. 12620/2023 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi il preliminare per la stipula del secondo contratto e ha nominato acquirente finale la GE.CO»(pag. 9 della sentenza impugnata). 12.3. La Corte di merito ha altresì accertato , anche attraverso la valorizzazione di elementi presuntiv i , la sussistenza dell’ eventus damni , correttamente valutando la totalità degli atti dispositivi posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi soci della debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]e il secondo essendone anche amministratore) siaquelli oggetto di revocatoria sia gli altri,realizzati effettivamente in un o stretto a rco temporale , nonchè la sussistenza dellascientia damni dei fideiussori alienanti ed il consilium fraudis della [OSCURATO:SOCIETA]. terza acquirente (pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata). Su tale ultimo aspetto, la Corte milanese ha correttamente valorizzato il dato temporale della costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuta in data 30.11.2016 «pochi mesi prima della stipulazione dei due atti di compravendita e fondatamente al solo fine di porre in essere gli atti dispositivi, atteso che non è possibile individuare operazioni anteriori o successive riconducibili alla medesima entità»; in proposito, ha sottolineatoaltresì la «ulteriore pregnanza sintomatica» del la circostanza secondo cui era emerso che GE.CO , società immobiliare era stata costituita da altra società immobiliare, la [OSCURATO:SOCIETA]. e aveva « acquistato in un contesto limitato di temp o i plurimi immobili dai medesimi fideiussori» (pag. 13 della sentenza impugnata). Al riguardo, hainoltre adeguatamente considerato la sussistenza di una «cointeressenza di rapporti tra le parti»posto che, da un lato , l’acquirente GE.COrisultava essere partecipata in pari misura dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nell’interesse della GE.CO ai fini del perfezionamento degli atti dispositivi e che [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva stipulato il preliminare per la stipula del secondo contratto, nominando come acquirente finale la GE.CO e tenuto conto, dall’altro lato , dei rapporti di intermediazione e gestione immobiliare intercorsi tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e d il suo amministratore [OSCURATO:PERSONA] (persone fisiche riconducibili alla GE.CO avendo partecipato alla C.C. 29.04.2025 r.g.n. 12620/2023 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi stipulazione dei preliminari di vendita) e la società [OSCURATO:SOCIETA] e il suo amministratore [OSCURATO:PERSONA](pag. 14 della sentenza impugnata). Infine,la Corte di merito ha correttamente posto in rilievo la circostanza che la GE.CO aveva stipulato diversi rapporti di locazione con la società [OSCURATO:SOCIETA]. e che fosse a conoscenza delle iscrizioni ipotecarie e che, nonostante il “disappunto per l’imprevista situazione” (comparsa di costituzione della GE.CO in prime cure) , avesse ritenuto comun q ue di procedere all’acquisto immobiliare (pag. 14 della sentenza impugnata). Parte ricorrente con la memoria difensiva continua a reiterare le contestazioni in merito alla mancata e/o comunque erronea verifica, da parte della Corte territoriale, della scientia damniin capo allo stipulante in relazione alla sottoscrizione dei contratti preliminari e a prospettare, anche nella denegata ipotesi di individuazione di un comportamento colpevole da parte dell’acquirente, la sussistenza di una culpa levis, con esclusione della concorrenza di una colpa grave o della malafede da parte dell’acquirente , riproponendo le doglianze in merito alle attività di verifica e controllo notarile effettuate e al deficitario e colpevole comportamento mantenuto dalla Banca contrario al principio di tutela dell’affidamento dei terzi nel non aver provveduto ad una verifica sui beni di proprietà dei cedenti (rilievi posti nell’atto di appello da GE.CO). Tali reiterate doglianze non scalfiscono quanto ritenuto dalla Corte di merito che,esaminandole nel complesso degli elementi probatori e presuntivi emersi, le ha ritenute complessivamente infondate . N eppure rileva in particolarela reiterata contestazione in ordine alla imprecisa qualificazione di socio della [OSCURATO:SOCIETA]. che la Corte di appello ha attribuito al Sig. [OSCURATO:PERSONA], posto che la Corte ha ritenuto correttamente che alla società appellante non giovasse « l’argomento secondo cui l’identità fisica di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto sottoscrittore del preliminare in proprio e soggetto sottoscrittore dei rogiti notarili in funzione della sua posizione di amministratore unico e rappresentante legale della società Ge.Co.», valesse a fare sì che l’elemento soggettivo in capo al terzo acquirente dovesse essere C.C. 29.04.2025 r.g.n. 12620/2023 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi valutato al momento della sottoscrizione dei preliminari «atteso che tale prospettazione, che fa leva sulla sovrapponibile imputabilità dell’elemento soggettivo, non fa che esaltare il profilo di continuità utile a fondare la sussistenza della scientiaanche in capo alla società, entità soggettiva diversa seppure impersonificata, in virtù del rapporto organico (pag. 13 della sentenza impugnata). 13.Il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente,vanno poste a carico della ricorrente. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 15.200,00 , di cui euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge , in favore dellaparte controricorrent e. Ai se