CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2023
Cassazione n. 40683/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal G.u.p. del Tribunale di Milano nei confronti del G.i.p. del Tribunale di Brescia con ordinanza del 24/03/2023 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza dell'Autorità giudiziaria di Milano; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del Pubblico Ministero; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza dell'Autorità giudiziaria di Brescia; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si sono associati alle conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con richiesta di rinvio a giudizio, depositata il 10 novembre 2021, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano esercitava l'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di calunnia ex art. 368 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo A della rubrica), subornazione ex art. 377-bis cod. pen. (capo B) e false informazioni al pubblico ministero ex art. 371-bis cod. pen. (capo C). Con sentenza 4 aprile 2002, il G.u.p. del Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza per territorio a conoscere delle reiudicande connesse, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., in quanto la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] era magistrato in servizio nel distretto della Corte di appello di Milano, e disponeva trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia. 2. Quest'ultimo, ricevuti gli atti, separava il procedimento relativo al reato di cui al capo A) e, in relazione ad esso, presentava al locale (3.i.p. richiesta di archiviazione. Con ordinanza 31 gennaio 2023, adottata in sede di opposizione all'archiviazione, formulata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il G.i.p. del Tribunale di Brescia: - riqualificava il reato di cui al capo A), in danno di [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie di cui all'art. 595 cod. pen. (diffamazione) e disponeva l'archiviazione del relativo procedimento; - dichiarava, limitatamente al medesimo reato in danno di [OSCURATO:PERSONA], la propria incompetenza per territorio in favore dell'Autorità giudiziaria di Milano e disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale li trasmetteva al Procuratore della Repubblica di Milano, assieme a quelli riguardanti ulteriori procedimenti connessi (nel frattempo assegnati alla Procura di Brescia dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, a seguito di risoluzione di contrasto). 3. Con richiesta di rinvio a giudizio, depositata il 1° marzo 2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano esercitava l'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri quattordici coimputati, per tutti i reati oggetto dei procedimenti in questione, incluso il reato di calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Nell'udienza preliminare, di seguito inscenata, la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] avanzava, al riguardo, denuncia di conflitto negativo di competenza.Il G.u.p. adito, con l'ordinanza in epigrafe indicata, investiva la Corte di cassazione del conflitto denunciato. 4. Pervenuti gli atti a questa Corte, hanno presentato memorie le difese dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto deve considerarsi insussistente. Benché l'art. 30, comma 2, cod. proc. pen. disponga che il giudice deve trasmettere immediatamente alla Corte di Cassazione la denuncia di conflitto, la norma deve essere correlata al principio per cui sussiste un conflitto di competenza soltanto qualora più giudici contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona: occorre, cioè, una concorde valutazione da parte dei giudici che il fatto contestato davanti a ciascuno di loro sia il medesimo e una difforme valutazione sull'individuazione del giudice competente (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, confl. comp. in proc. Rizzo). La parte processuale, pubblica o privata, non è titolata a promuovere direttamente il conflitto; potendo essa solo presentare, a norma del citato art. 30, comma 2, del codice, la corrispondente denuncia, segnalandone l'esistenza, al giudice presso cui pende il processo, cui esclusivamente spetta delibare, in prima valutazione, se vi sia materia di esso, e richiedere il conseguente intervento della Corte regolatrice (cfr. Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, confl. comp. in proc. Stingaciu, Rv. 254189-01; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007, confl. comp. in proc. Sarcinelli, Rv. 236368-01; Sez. 6, n. 2630 del 04/07/1996, Tonini, Rv. 205860- 01). 2. Nel caso di specie, il G.u.p. del Tribunale di Milano ha disposto la trasmissione a questa Corte della denuncia di conflitto presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] senza aver alcun modo delibato l'identità delle reiudicande, alla luce della disposta archiviazione del procedimento avente come parte lesa il magistrato [OSCURATO:PERSONA], e senza avere preso specifica posizione sulla propria competenza a seguito di tale nuovo fatto processuale. La rilevanza di quest'ultimo era indubbia, in base al principio di diritto, ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, e puntualmente osservato dal giudice bresciano, per cui, ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordinarie, e non invece la disposizione derogatoria di cui all'art. 11, comma 3, cod. proc. pen., quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione (Sez. 1, n. 21729 del 19/02/2018, dep. 2019, D'Aloi, Rv. 276314-01; Sez. 5, n. 42854 del 25/09/2014, Galati, Rv. 261080-01; Sez. 2, n. 13296 del 20/02/2014, Mancuso, Rv. 259559-01 ). In tale situazione è esclusa in radice la sussistenza del conflitto di competenza. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al Giudice