CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 08830/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha riformato — rideterminando il trattamento sanzionatorio — la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 624-625 cod. pen; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, all'epoca dei fatti, il reato era procedibile d'ufficio e che, successivamente, è stata proposta querela, ancora prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia; - che la censura relativa alla quantità della sostanza stupefacente rinvenuta è inedita, posto che non risulta che la deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto con il ricorso in cassazione; che la censura relativa alla sospensione condizionale della pena si presenta intrinsecamente generica, non avendo la ricorrente indicato le ragioni che dovrebbero indurre a ritenere che l'imputata (alla quale è stata applicata la recidiva specifica) in futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore resi