CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27779/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che hanno esplicitato, con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento sulla completezza del compendio probatorio ai fini della riconducibilità dei fatti al ricorrente (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla convergenza dei riconoscimenti fotografici operati dalla vittima e dalla teste, riscontrati dai video di registrazione provenienti dagli impianti di sorveglianza della zona nonché dai risultati delle investigazioni relative a fatti analoghi commessi dallo stesso imputato il giorno dopo); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è reiterativo e manifestamente infondato in quanto i giudici di merito hanno confermato l'applicazione della recidiva reiterata con corretti argomenti logici e giuridici alla luce dell'allarmante personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, anche prossimi e ravvicinati nel tempo, a riprova di una sua totale indifferenza al rimprovero penale e di un'accresciuta capacità criminale (si veda, in proposito, pag. 5); che, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa