CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H346
Titolo CCNL: CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
Titolo accordo: CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: aziende ortofrutticole ed agrumarie
Parti datoriali: ASSIMPRESEITALIA NAZIONALE; AICAST IMPRESE ITALIA
Parti sindacali: CONFSAL; FESICA CONFSAL; CONFSAL PESCA E AGROALIMENTARE
Decorrenza: 2024-08-01
Scadenza: 2027-07-31
Stipula: 2024-07-24
Stato: Acquisito
Identificativo: 20476
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=195591
--- Testo contratto ---
1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO ORTOFRUTTICOLI E
AGRUMARI
L’anno 2024 il giorno 24 del mese di luglio in Roma, presso la sede di Fesica -Confsal sita in Piazza di Villa
Carpegna, 58 - 00165 Roma (RM)
Tra
AICAST IMPRESE ITALIA - Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo
rappresentata dal Presidente Nazionale Antonino della Notte
ASSIMPRESEITALIA NAZIONALE – Associazione Industria, Commercio, artigianato, Servizi e Turismo
rappresentata dal Presidente Nazionale Ciro Cortese
E
FESICA-CONFSAL - Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario
Generale Bruno Mariani, Vicesegretario Generale Alfredo Mancini, dai componenti della Segreteria
Generale Andrea De Stasio, Letizia Giello, Pasquale Inverno, Flaminia Mariani, Vincenzo Minissale, Giuseppe
Mancini e Francesco Di Matteo
CONFSAL PESCA E AGROALIMENTARE - rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani, dai
componenti della Segreteria Generale Alfredo Mancini, Giulia Mariani e Francesco Giuseppe Di Matteo
E con l’assistenza della CONFSAL - Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori
rappresentata dal Vicesegretario Bruno Mariani
2
INDICE
CAMPO DI APPLICAZIONE
DECORRENZA, DURATA E VACANZA CONTRATTUALE
DISTRIBUZIONE, EFFICACIA E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
TITOLO I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 Livelli di contrattazione nazionale e aziendale
Art. 2 Contrattazione di I Livello o Livello nazionale
Art. 3 Contrattazione di II Livello
Art. 4 Procedure e diritti di informazione e consultazione
Art. 5 Diritti e Prerogative Sindacali
Art. 6 Ente Bilaterale e Organismo Paritetico –
Art. 7 Composizione delle controversie individuali e collettive
Art. 8 Fondo Formazione Continua professionale
Art. 9 Previdenza Complementare - Assistenza Sanitaria Integrativa - Trattamenti Integrativi -
Welfare Aziendale
Art. 10 Outplacement - Rete Nazionale dei Lavori
Art. 11 Attività Stagionali
Art. 12 Appalti
Art. 13 Patronati
Art. 14 Pari opportunità
TITOLO II I CONTRATTI DI LAVORO
Art. 15 Lavoro a tempo indeterminato - Rapporto di lavoro comune
Art. 16 Lavoro a tempo indeterminato-con prestazione ridotta annuale
Art. 17 Lavoro a tempo parziale o Part-time
Art. 18 Lavoro a Tempo Determinato
Art. 19 Lavoro somministrato
Art. 20 Lavoro intermittente
Art. 21 Collaborazioni
Art. 22 Apprendistato
Art. 23 Tirocinio (Stage)
Art. 24 Contratto PAL (Politiche Attive Lavoro)
Art. 25 Riassunzione
Art. 26 Assunzione
TITOLO III IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 27 Periodo di Prova
Art. 28 Disciplina delle mansioni e mutamento
Art. 29 Articolazione dell’orario di lavoro
Art. 30 Lavori discontinui o di semplice attesa e custodia
Art. 31 Personale non soggetto a limitazione d’orario
Art. 32 Flessibilità/elasticità
Art. 33 Orario ordinario di lavoro multiperiodale
Art. 34 Banca ore
3
Art. 35 Lavoro Straordinario
Art. 36 Riposo settimanale festività
Art. 37 Sospensione del lavoro
Art. 38 Permessi retribuiti Permessi straordinari retribuiti
Art. 39 Permessi studio retribuiti
Art. 40 Congedo di maternità/paternità retribuito
Art. 41 Congedo parentale retribuito
Art. 42 Congedo matrimoniale retribuito
Art. 43 Ferie
Art. 44 Banca ferie solidali
Art. 45 Congedo per malattia figli non retribuito
Art. 46 Congedi non retribuiti
Art. 47 Congedo per formazione (non retribuito)
Art. 48 Tossicodipendenza ed etilismo
Art. 49 Ritiro della patente di guida
Art. 50 Telelavoro e Lavoro Agile (smart working)
Art. 51 Trasferimento
Art. 52 Trasferta
Art. 53 Trasfertismo
Art. 54 Distacco
Art. 55 Reperibilità
Art. 56 Malattia e Infortunio sul lavoro
Art. 57 Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 58 Lavoratori affetti da tubercolosi
Art. 59 Malattia e Infortunio sul lavoro
Art. 60 Divisa, camici
Art. 61 Inventari
Art. 62 Lavori nelle celle frigorifere
Art. 63 Lavoro fuori sede
Art. 64 Lavoratori fuori residenza
Art. 65 Missioni
Art. 66 Assistenza legale
Art. 67 Divieto di concorrenza
Art. 68 Risarcimento danni
Art. 69 Codice disciplinare
Art. 70 Preavviso
Art. 71 Preavviso attivo
TITOLO IV LE RETRIBUZIONI
Art. 72 Retribuzioni
Art. 73 Scatti di anzianità
Art. 74 assorbimenti
Art. 75 mensilità supplementari
Art. 76 corresponsione della retribuzione- reclami sulla busta paga
Art. 77 trattamento di fine rapporto
4
TITOLO V SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO e SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALE
Art. 78 Salute e Sicurezza sul lavoro
Art. 79 Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Art. 80 Lavoratori stranieri
Art. 81 Tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori
Art. 82 Sistemi di videosorveglianza aziendale
TITOLO VI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE – PAGHE NAZIONALI – SCATTI DI ANZIANITA’ – ALTRE
INDENNITA’
Art. 83 Paga Base Nazionale Conglobata
Art. 84 Altre Indennità
Art. 85 Classificazione del Personale
5
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto, disciplina i rapporti di lavoro del personale delle aziende, anche organizzate in forma
cooperativa e consortile, che esercitano il commercio e I’ esportazione all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli
ed agrumari e la relative lavorazioni preliminari affini a complementari, che effettuano le prime lavorazioni
industriali e di conservazione di prodotti ortofrutticoli, nonch é Ie operazioni di preparazione alla vendita
(conservazione, refrigerazione, surgelazione, pulitura, selezione, calibratura, sgusciatura, pelatura,
snocciolatura e depicciolatura, essiccazione e confezionamento ecc .) e la vendita dei prodotti medesimi
anche in processi di filiera organizzati.
Vengono, inoltre, indicate le tipologie lavorative della coltivazione dei prodotti per la successiva raccolta
con relativo utilizzo delle macchine e attrezzature di lavoro utilizzate; a titolo esemplificativo e non esaustivo
alcune tipologie di lavorazioni agricole che sono rappresentative per la maggior parte delle aziende di
produzione:
• lavorazioni del terreno;
• concimazioni;
• trattamenti fitosanitari;
• gestione della coltivazione;
• operazioni di raccolta dei prodotti agricoli;
• gestione delle aree marginali aziendali.
A titolo esemplificativo di seguito alcune delle macchine utilizzate:
• Vangatrice
• Aratro
• Erpici a denti
• Fresatrice/Zappatrice
• Rulli e lama livellante
• Sarchiatrice
• Baulatrice
• Erpici a dischi
Nel comparto agricolo le operazioni di raccolta possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:
• manuale (vendemmia, raccolta della frutta, raccolta di prodotti ortivi in pieno campo)
• manuale con agevolatori (carro raccogli frutta, scuotitori, pettini)
• meccanizzata (vendemmiatrice, scavapatate, raccogli pomodori, macchine per la raccolta di
verdura da taglio, mietitrebbia)
All’interno dei vari cantieri possono essere presenti le seguenti macchine:
• carrelli elevatori
• sollevatori
• rimorchi per il trasporto del materiale
• piattaforme aeree, scale portatili
• postazioni di lavoro per cernita, selezione e pulitura del materiale stesso.
È altresì applicabile alle imprese di servizio costituite tra soggetti che svolgono attività nel settore e ad esso
connesse.
6
Sono escluse dalla sfera di applicazione del presente contratto le aziende esercenti il commercio
all'ingrosso ed in commissione operanti esclusivamente nei mercati ortofrutticoli all’ingrosso.
Decorrenza, Durata e Vacanza Contrattuale
1) Il presente contratto collettivo ha decorrenza dal 01/08/2024 con scadenza al 31/07/2027 sia per
la parte economica che normativa;
2) La disdetta potrà essere data dalle Parti contraenti, anche separatamente per la parte normativa e
per quella economica, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi;
3) La procedura di rinnovo del contratto è avviata 3 mesi prima della scadenza. Per consentire il
corretto svolgimento delle trattative, durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla
scadenza del presente contratto collettivo di lavoro, le Parti non possono assumere iniziative unilaterali
né procedere ad azioni di rottura;
4) La base di calcolo per la rivalutazione delle retribuzioni alla scadenza del CCNL sarà la differenza fra
la variazione media annuale (Gennaio/Dicembre) dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC con
tabacchi) nel triennio di vigenza e quanto già corrisposto.
5) Le parti concordano nel rivalutare gli importi delle retribuzioni della Paga Base Nazionale
Conglobata non potrà essere inferiore ad un punto percentuale (1% ) al 01/08/2025 e di punto
percentuale (1%) al 01/08/2026 da sommarsi alla rivalutazione già decorsa nell’anno precedente;
6) L’importo di detto elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato alla
Paga Base Nazionale Conglobata vigente, comprensiva degli scatti di anzianità. Dopo 6 mesi di vacanza
contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata.
7) Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di
essere erogata.
8) Le parti si impegnano a svolgere incontri periodici per valutare il rapporto tra retribuzione e potere
d’acquisto e, eventualmente, a variare e/o modificare l’indicatore di riferimento
Distribuzione, Efficacia ed Interpretazione del Contratto
1) Il presente CCNL è stato redatto dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti
gli effetti. È vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione.
2) Le norme del presente C.C.N.L. sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei
confronti dei datori di lavoro che versano regolarmente il contributo all’Ente Bilaterale di cui al presente
CCNL, nonché a tutti i rapporti di lavoro a cui viene applicato.
3) In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle
vigenti norme di legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al
MLPS, agli Enti previdenziali e assistenziali interessati
4) Le Parti convengono che la Contrattazione Collettiva è un complesso apparato negoziale che
comporta la condivisione di strategie ed obiettivi, non solo di natura retributiva; pertanto, le Parti
affidano all’Ente Bilaterale l’interpretazione delle norme nel CCNL riportate.
5) I datori di lavoro sono tenuti a rendere consultabile gratuitamente ad ogni dipendente copia del
presente CCNL, anche con modalità telematica e, comunque, ad affiggerlo nell'apposita bacheca.
7
TITOLO I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - Livelli di contrattazione Nazionale e Aziendale
1) Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro nel
modo seguente:
▪ Contrattazione di I Livello: contratto collettivo nazionale di lavoro;
▪ Contrattazione di II Livello: contratto integrativo territoriale, di settore e/o di
organizzazione;
2) Concordano inoltre che i livelli di contrattazione, fatta salva quella individuale non possano essere
superiori a due e che l'eventuale contrattazione integrativa può essere attuativa, integrativa e
sostitutiva nel rispetto dei criteri generali della Contrattazione Collettiva Nazionale la cui valutazione è
affidata agli Enti Bilaterali indicati di seguito nel presente CCNL e partecipati esclusivamente dalle parti
Datoriali e Sindacali sottoscrittrici del presente contratto.
Art. 2 - Contrattazione di I Livello o Livello nazionale
1) La Contrattazione Collettiva di I Livello ha funzione di garantire la certezza dei trattamenti
economici e normativi comuni per tutti i lavoratori di settore ovunque impiegati sul territorio nazionale.
Costituiscono oggetto della stessa:
a) validità ed ambito di applicazione del contratto
b) relazioni sindacali
c) diritti sindacali
d) attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro
e) norme comportamentali e disciplinari
f) classificazione del personale
g) trattamento economico
h) modalità e percentuali d'utilizzo delle forme flessibili di lavoro
i) permessi, aspettative e congedi
j) sicurezza sul lavoro
k) formazione professionale
l) divisori convenzionali per quota oraria e quota giornaliera
m) importo del contributo dovuto da imprese e lavoratori all’Ente Bilaterale
n) definizione delle materie demandate alla contrattazione integrativa di II Livello.
Art. 3 - Contrattazione di II Livello
1) Alla Contrattazione di II Livello in via esemplificativa e non esaustiva è demandato di provvedere
alle materie sotto riportate con la finalità di introdurre impianti retributivi più avanzati e performanti:
a) trattamenti retributivi integrativi;
b) eventuali premi di produzione per i lavoratori;
8
c) determinazione del contributo sindacale previsto per l'assistenza del rappresentante delle
OO.SS. alla fase di contrattazione individuale; tale importo potrà essere fissato solo a livello
provinciale;
d) articolazione dell'orario normale di lavoro eventualmente modulato in modo differente nel
corso dell'anno;
e) turnazione dei lavoratori;
f) deroga tramite contrattazione individuale alla durata massima del periodo di
apprendistato, ai sensi del presente Contratto;
g) assegnazione della Sede di Lavoro;
h) determinazione dell'erogazione a favore dei dipendenti di eventuali benefici economici e/o
assistenziali (a titolo esemplificativa buoni pasto, buoni spesa, convenzioni e servizi a vario titolo,
etc.);
i) determinazione delle modalità e del trattamento economico per la trasferta di cui al
presente contratto; tale importo potrà essere fissato solo a livello provinciale;
j) determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
k) determinazione dell'indennità di utilizzo di un mezzo di locomozione proprio ai fini di
servizio;
l) determinazione della copertura assicurativa di rischi di particolare rilievo come quelli di
carattere professionale, non previsti dal presente C.C.N.L.;
m) regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle
specifiche situazioni esistenti territorialmente;
n) accesso alla formazione e determinazione dei programmi di alta professionalità con
particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
o) tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi
di lavoro;
p) pari opportunità;
q) gestione della crisi, esubero del personale, ristrutturazioni, riorganizzazioni e
trasformazioni aziendali anche a livello settoriale e territoriale;
r) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione
aziendale dal presente C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio;
s) regolamento per la concessione al personale di anticipazioni sul TFR;
t) Tirocini formativi e Stage formativi.
2) La contrattazione di Il Livello, ha la durata del contratto nazionale e decade dalla data del suo
rinnovo anche ai fini dell’adeguamento normativo rispetto al CCNL.
3) La contrattazione di II Livello è di competenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), ove
presenti, costituite dalle Parti Firmatarie del presente CCNL, ed agiscono su delega delle
Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST) o di quelle Nazionali;
4) Le Parti Nazionali firmatarie il CCNL hanno il diritto di accedere alla contrattazione sottoscritta dalle
RSA/RST, anche attraverso l’Ente Bilaterale, nonché chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare
la coerenza dell’accordo aziendale/territoriale con i criteri generali del CCNL.
Art. 4 - Procedure e diritti di informazione e consultazione
1) Le parti ritengono che l’informazione e la consultazione attraverso la condivisione/comunicazione
delle informazioni abbia lo scopo di valorizzare le attività, migliorando la competitività delle aziende,
difendendo l’occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.
9
Informazione Nazionale
2) Per perseguire tali finalità, le parti attribuiscono il ruolo centrale alla Commissione di Mercato del
Lavoro, costituita presso l’Ente Bilaterale, che definisce le priorità d’azione ed approva programmi di
lavoro.
3) La Commissione di Mercato del Lavoro acquisisce in via diretta i dati attraverso L’Osservatorio
Nazionale, analizza le informazioni, produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti
individuati dalle parti;
4) Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione della
Commissione i dati statistici e le informazioni di cui dispone, di norma annualmente.
5) La Commissione di Mercato del Lavoro si riunisce ordinariamente con cadenza almeno annuale e
straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni Imprenditoriali ne
facciano motivata richiesta.
Informazione Territoriale/Aziendale
6) A livello territoriale/aziendale si individuano come aree del diritto di informazione la conoscenza e
valutazione dei maggiori indicatori economico -sociali dell’azienda e le informazioni correlate alla
contrattazione aziendale per obiettivi:
a) l'andamento dell'attività produttiva e la competitività settoriale;
b) le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura
occupazionale;
c) le necessità formative;
d) l'utilizzo dei fondi interprofessionali;
e) i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell'organizzazione dei tempi di lavoro;
f) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
g) le problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua;
h) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso
ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le
condizioni di lavoro;
i) le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative
formative e di riqualificazione professionale;
j) il superamento delle barriere architettoniche;
k) allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento dei
lavoratori svantaggiati;
l) all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche
formativo.
7) Le informazioni relative agli elementi specificati saranno portati a preventiva conoscenza delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o competenti per territorio (RST) stipulanti il presente
contratto.
8) Il datore di lavoro è tenuto ad esperire informativa alla RSA e, in mancanza, alle RST delle
organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL con cadenza annuale entro la fine del mese di luglio.
9) I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e
consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che
siano state loro espressamente fornite in via riserva ta e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel
legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla
scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità
10
civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui al presente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro.
10) Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni
che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare
notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.
11) Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono
demandate alla Commissione di Garanzia e Conciliazione istituita presso l’Ente Bilaterale, che si riunirà
ed esprimerà il proprio parere entro 20 giorni dalla data del ricorso.
12) La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle
informazioni.
Art. 5 - Diritti e Prerogative Sindacali
Rappresentanze Sindacali
1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i
lavoratori che fanno parte:
▪ di RSA costituite ai sensi dell’art.19 della Legge n.300/1970 e appartenenti alle OO.SS.
stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occupano più di
5 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti o nominati in b ase alle norme statutarie delle
Organizzazioni stesse.
▪ di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei
lavoratori stipulante il presente CCNL;
2) L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei
lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
La comunicazione per l’elezione deve avvenire tramite comunicazione scritta a data certa.
3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi
finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei
costi sia attraverso la individuazione di un monte or e complessivo che attraverso una gestione
compatibile con le esigenze tecnico-produttive dell’azienda.
4) I Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali di cui all’Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori hanno diritto
a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura
sindacale, in misura non superiore a 32 ore mensi li, fruibili sia su base giornaliera che oraria, ma in
misura non inferiore a due ore. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti
organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
5) Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di
Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, devono essere motivati e non
possono essere originati da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce
sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) Fermo restando che, ove richiesto, la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata
tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i
lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione prev eda, alla data di svolgimento delle elezioni, una
durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)
11
8) I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali-RSA h hanno diritto a permessi retribuiti per
l’espletamento del loro mandato, no nché per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale. Tali permessi sono fissati nella misura di ore 10 mensili per le aziende di
cui alla lettera A) del presente articolo, 12 ore mensili per le aziende di cui alla lettera B) e 15 ore mensili
per le aziende di cui alla lettera C). I lavoratori che intendano es ercitare tale diritto devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti
organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Tale diritto è riconosciuto, sulla base
delle seguenti disposizioni:
A. fino a n.1 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 6 a 50 dipendenti;
B. fino a n.2 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti;
C. fino a n.3 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti.
A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
9) Il lavoratore che intende esercitare il diritto a permessi retribuiti deve darne comunicazione scritta
al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la RSA.
10) Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali
attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a
disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori; nei casi in cui il datore di lavoro
impieghi lavoratori che svolgono la propria attività al di fuori dai locali aziendali è necessaria l’istituzione
della Bacheca Sindacale Digitale, messa a disposizione dal datore di lavoro e visibile da tutti i lavoratori,
con accesso riservato alle RSA per la pubblicazione delle proprie informative alla stregua delle usuali
bacheche affisse presso i locali aziendali; il regolamento sull’utilizzo della Bacheca Sindacale Digitale è
affidato alla contrattazione di II Livello.
11) Le RSA, ai sensi dell’Art. 26 della L. 300/70 hanno diritto di inviare, utilizzando il loro
indirizzo di posta elettronica, comunicazioni sindacali a mezzo e-mail ai lavoratori dell’Impresa durante
il loro orario di lavoro e al loro indirizzo aziendale di posta elettronica, senza pregiudizio del normale
svolgimento dell’attività aziendale.
12) Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la
partecipazione a riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle
convocate dalle Aziende; tale monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale; non
è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza.
13) Il monte ore di permessi sopra determinato non assorbe, per le Organizzazioni stipulanti il
presente accordo, quanto previsto agli artt.23 e 30 della Legge n.300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi
livello di istanza sindacale, ivi comprese le convocazioni d egli organi direttivi confederali, nazionali,
regionali, provinciali o comprensoriali, etc.
14) Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a
comunicare alle singole aziende, i nominativi dei dipendenti dell’azienda che hanno diritto a fruire del
monte ore dei permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente
previste e degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti
previsti dai rispettivi Statuti.
15) Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle OO.SS. stipulanti il CCNL ed
avanzata con un preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di
permesso devono essere controfirmate dal responsabile dell’o rgano direttivo di appartenenza del
lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono
essere corredate dalla copia della lettera di convocazione dello stesso organo.
12
16) All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì,
permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST)
17) Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Imprese non rientranti nel campo di applicazione
dell’Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori o che hanno meno di 6 (sei) dipendenti in ciascuna sede
autonoma, per la validità della Contrattazione Aziendale di Secondo livello ivi svolta, è prevista la
Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla “RST”, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle
OO.SS. firmatarie il presente CCNL.
18) Le RST sono titolari di tutte le prerogative e diritti di cui sono titolari le RSA (in loro assenza)
e che siano compatibili con la funzione svolta ed hanno la titolarità della Contrattazione nelle Imprese
prive di RSA.
Assemblea
19) Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori
dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle OO.SS.
stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di i nteresse sindacale e del lavoro. Le riunioni
si terranno presso l’unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro; la
convocazione deve essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno 2 (due) giorni di anticipo;
le assemblee possono essere svolte anche in modalità telematica, su richiesta dei lavoratori, attraverso
l’utilizzo di apposite “suite” telematiche messe a disposizione, anche dal datore di lavoro.
20) A ciascun lavoratore è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali,
indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di 24
(ventiquattro) ore all’anno normalmente retribuite.
21) Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede
aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende.
Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, l a salvaguardia degli impianti e delle
attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
22) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi; ad esse
possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL indicati nella convocazione; Le
riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
Referendum
23) Nelle aziende, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro,
di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti all’attività sindacale.
24) I referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
25) Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti
collettivi decentrati.
Trattenute sindacali
26) I datori di lavoro provvedono alla trattenuta sindacale, a favore delle OO.SS. firmatarie del
presente contratto, nei confronti dei lavoratori che ne effettuano richiesta scritta.
27) La suddetta quota è trasmessa alle OO.SS. da parte del datore di lavoro, previa
sottoscrizione, da parte del lavoratore della lettera di delega nella quale si indica l’Organizzazione
Sindacale destinataria del contributo associativo.
13
28) Per la pratica realizzazione e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al
servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro viene stabilito il contributo di assistenza contrattuale da
versare in sede di prima applicazione del presente CC NL e, successivamente con cadenza annuale,
obbligatorio per le aziende che applicano il presente CCNL:
▪ Per le Associazioni Datoriali, un contributo di ammontare pari all’ 1,5% della paga base
conglobata mensile per ciascun a lavoratore, versato per il tramite dei datori di lavoro mediante
UNIEMENS con codice previsto dalle confederazioni datoriali firmatarie del presente CCNL, come di
seguito specificato:
CONFEDERAZIONI DATORIALI CODICE UNIEMENS
AICAST IMPRESE ITALIA W434
ASSIMPRESEITALIA NAZIONALE W434
▪ Per FESICA CONFSAL, un contributo annuale di ammontare pari a 0,5% della paga base
conglobata mensile per 12 mensilità, per ciascun a lavoratore, e verrà versato per il tramite dei
datori di lavoro mediante UNIEMENS con codice “W434”.
Art. 6 - Ente Bilaterale e Organismo Paritetico
Ente Bilaterale
1) Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale , scelto dai datori di lavoro quale destinatario del relativo
contributo, costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il
CCNL in materia di occupazione, formazione, qualificazione professionale, sostegno al reddito e
politiche del lavoro, sia attive che passive, interpretazione delle norme c ontrattuali e quanto
demandato dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
2) L’Ente è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite
con apposito Statuto e Regolamento.
3) L’Ente può aderire ad ulteriori organismi atti al coordinamento delle attività di Politiche del Lavoro.
4) L’Ente attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei
comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche
coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle
parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi
dei settori;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di
riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d) elabora, progetta e gestisce- direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative
in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a
disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari, anch e in collaborazione con le Regioni
e con altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica
realizzazione a livello territoriale;
e) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei
Quadri;
14
f) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali
curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto
previsto dalla Legge n.936/1986;
g) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali e ne coordina le
attività;
h) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla
realizzazione degli accordi in materia apprendistato e dei contratti a termine;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno
al reddito;
k) svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del
mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’art.2113 cod. civ. e del contenuto dei
regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro;
l) svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove
disposizioni di legge in materia;
m) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini
formativi ai sensi della normativa vigente;
n) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno
riferimento;
o) attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
p) può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e \o territoriali volti a favorire
l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere
richiesto il cofinanziamento del fondo interprofessionale di for mazione continua, per i dipendenti
delle aziende che applicano il presente CCNL.
5) L’Ente svolge inoltre, attraverso la Commissioni di Mercato del Lavoro, composta dai rappresentanti
delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa
legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro
ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie
demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
6) Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’Ente dispone un’apposita Commissione Nazionale di
Certificazione.
7) Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’Ente può essere riconosciuto mandato circa la
ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente
CCNL e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali.
8) L’Ente può essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di
flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento
dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento ret ributivo, di organizzazione del lavoro, di
innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle
Parti.
9) Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’Ente potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni
iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche
costituendo o partecipando ad Istituti, Società , Associazioni od Enti, previa apposita delibera del
Consiglio di Amministrazione.
10) Gli organi di gestione dell’Ente saranno composti su base paritetica tra l’Organizzazione Sindacale
dei lavoratori e dei datori di lavoro.
15
11) La costituzione degli Enti Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione
dell’Ente nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
Organismo Paritetico Territoriale Nazionale
12) Le Parti concordano che l ’Organismo Paritetico, designato sulla base di appartenenza
all’Ente Bilaterale indicato dal datore di lavoro, costituisce lo strumento necessario al fine del rispetto
delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal D.lgs.
81/08.
13) L’ Organismo Paritetico è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e
funzionali definite dal suo statuto ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL
sottoscritti dalle OOSS firmatarie;
14) L’Organismo attua ogni utile iniziativa e in particolare:
▪ supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
▪ svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui
luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo di
collaborazione con gli organismi paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali,
nonché, su richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei
servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del DLGS
81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle
proprie attività.
15) L’Organismo istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente per:
a) Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del
nominativo del RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.lgs. 81/2008.
b) Dare comunicazione all’INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema
dell’organismo paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST;
c) Esercitare le attività previste dagli organismi paritetici di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e
svolgere ogni altra funzione ed affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e
regolamentato dall’Ente designato.
Osservatorio Nazionale
16) L’Osservatorio Nazionale è lo strumento nel quale confluiscono i dati forniti dai datori di
lavoro, associazioni datoriali, associazioni dei datori di lavoro, lavoratori occupati e non, in materia di
occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, ricollocazione.
17) A tal fine l’Osservatorio:
a) riceve le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente, con cadenza semestrale, i
risultati trasmessigli dagli Enti Territoriali;
b) riceve, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e
l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché dei contratti
a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale;
c) riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale
curandone l’analisi e la registrazione;
Enti Bilaterali Territoriali
16
18) L’Ente Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate
dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro, ricollocazione e a tal fine promuove:
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri
Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento al lavoro dei lavoratori che vi abbiano
proficuamente partecipato;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di
ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti
di lavoro a tempo indeterminato;
c) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di
formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei
lavoratori;
d) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il
monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con L’Ente
Nazionale e con la Rete Nazionale dei Lavori;
e) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio
che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori,
favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche
delle attività del comparto;
f) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
g) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali
in materia;
h) l’Ente Territoriale svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello
territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di
inserimento, contratti a tempo determinato, part-time e lavoro intermittente;
i) Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’Ente Territoriale si avvale di apposite
commissioni di certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite a tale scopo dalla
Commissione Nazionale di Certificazione, in caso di ridotta presenza a livello locale;
j) l’Ente Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e
qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti. In
Particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi com petenti siano predisposti
corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale
dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle
caratteristiche delle attività del comparto.
Finanziamento Ente Bilaterale
19) Il contributo mensile da destinare all’Ente che verrà scelto, è stabilito nella misura di € 12,50
(dodici/50) suddivisi in € 11,00 (undici/00) mensili a carico dell’azienda e € 1,50(uno/50) a carico
del dipendente per 12 mensilità; tale importo non è riproporzionabile in caso di rapporto di lavoro
part time.
20) Le prestazioni previste dal sistema bilaterale rappresentano un diritto contrattuale di ogni
singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti dei datori di lavoro non aderenti al sistema
bilaterale, il diritto all’erogazione diretta delle prestazioni . L’Impresa che ometta il versamento
17
delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad €
30,00 (trenta/00) lordi; tale importo non è riproporzionabile in caso di rapporto di lavoro part time.
21) L’ E.D.R. di cui al comma precedente, non assorbibile, viene corrisposto per 13 mensilità ed
incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso
il trattamento di fine rapporto.
22) Le quote vanno versate mediante F24 con il relativo codice inerente l’Ente prescelto ; le
quote riscosse dall’Ente Bilaterale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di
competenza dell’ente stesso, saranno trasferite agli Enti Bilaterali Territoriali regolarmente
costituiti e conformi a quanto stabilito dal presente CCNL a seguito di apposito regolamento
approvato dall’Ente Bilaterale Nazionale
23) L’Ente Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme di cui al punto precedente
qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti
degli Enti Territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
24) Le parti concordano di rivedere i criteri di finanziamento dell’Ente all’occorrenza.
Tabella Enti Bilaterali di riferimento
1) Si specificano di seguito gli Enti di riferimento per confederazioni datoriali firmatarie del presente
C.C.N.L.:
CONFEDERAZIONI DATORIALI ENTI CODICE F24 E IBAN
AICAST IMPRESE ITALIA E.BI.F.A.A.N. EBIL
ASSIMPRESEITALIA NAZIONALE E.BI.F.A.A.N. EBIL
Commissioni Paritetiche
25) Le Parti convengono di costituire una Commissione Paritetica di Certificazione, Garanzia e
Conciliazione, anche Regionale, con sede presso l’Ente Bilaterale, e composta pariteticamente da 1 o più
componenti per ogni Organizzazione stipulante il presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) certificare i contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di
lavoro e quanto demandato dalla normativa vigente
b) esaminare e risolvere le controversie inerenti all’interpretazione ed applicazione del
presente CCNL e della contrattazione di II livello, ivi compresi i cd. "contratti di prossimità" di cui
all’art. 8 della legge n. 148/2011 e s.m.i.;
c) tentare la bonaria composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo, individuale o
collettivo, in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie, ivi compresi gli stati di agitazione
sindacale;
d) intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico “premio di produzione” in caso
di controversia fra le Parti nella contrattazione di II livello;
e) verificare e valutare, anche su richiesta di un singolo lavoratore, l’effettiva applicazione
nelle aziende, tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione, di tutti gli istituti
previsti dal presente CCNL e s.m.i„ in ordine all’attuazione delle parti normativa e/o obbligatoria;
f) esaminare ed interpretare autenticamente la normativa contrattuale in caso di dubbio o
incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti;
g) esaminare e risolvere ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle
esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
18
h) verificare e, se necessario, aggiornare la classificazione del personale, anche ai fini del P.F.I.
come previsto dal presente CCNL;
i) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL.
Al fine di agevolare e garantire la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni regionali
verrà costituita un’apposita Commissione Nazionale di coordinamento.
26) Le parti convengono di costituire un’ulteriore commissione, anche Regionale, con sede presso
l’Ente Bilaterale e dotata di rispettivo regolamento:
• Commissione di Mercato del Lavoro che svolge, attraverso gli osservatori attività in materia
di occupazione, formazione, qualificazione professionale, sostegno reddito, politiche attive e
passive del lavoro
Art.7 - Composizione delle controversie individuali e collettive
1) Le Parti stipulanti ricordano che per tutte le controversie individuali singole o plurime
relative all’applicazione del presente CCNL e di altri contratti ed accordi comunque riguardanti rapporti
di lavoro nelle imprese comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il
tentativo di conciliazione in sede sindacale;
2) Il tentativo di conciliazione viene instaurato a cura della parte interessata personalmente o
tramite l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL alla quale sia iscritta o abbia conferito
mandato, presentando apposita richiesta alla Commissione di Garanzia e Conciliazione mediante PEC,
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegna a mani in duplice copia od ogni altro
mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento;
3) L’incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuto invio
della comunicazione alla parte contrapposta.
Art. 8 - Fondo Formazione Continua professionale
1) Nel quadro delle più generali intese tra le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, preso
atto della istituzione dei Fondi Paritetici Interprofessionali con la legge n. 388/2000 e s.m.i., finalizzati
alla formazione continua dei lavoratori, le Parti co nvengono che, laddove non si determinassero le
condizioni per l'operatività di uno specifico fondo interprofessionale di categoria con apposite
convenzioni e successivi protocolli d’intesa, le imprese privilegeranno l'adesione al FONDO
FORMAZIENDA o FONARCOM.
2) Evidenziando che le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate
all' arricchimento ed all’aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti alle mansioni svolte,
tenuto conto, altresì della continua evoluzione del settore e del la necessità di una costante revisione
delle conoscenze individuali, le Associazioni realizzeranno idonee iniziative tecnico -pratiche per
consentire:
▪ un efficace inserimento di tutti i lavoratori anche neoassunti;
▪ corsi per i lavoratori assunti con contratti a causa mista e per i loro tutor;
▪ un proficuo aggiornamento dei lavoratori per quanto concerne la sicurezza ed i nuovi
metodi di lavoro;
▪ un pronto inserimento dei lavoratori nelle nuove mansioni a seguito dell’avvicendamento.
Art.9 - Previdenza Complementare - Assistenza Sanitaria Integrativa
Trattamenti Integrativi - Welfare Aziendale
Previdenza Complementare
19
1) È intenzione delle Parti individuare di comune accordo un Fondo di Previdenza Complementare
a cui aderire e nel quale far confluire il TFR maturando dei lavoratori dipendenti che vorranno
aderire. Il contributo a carico dell’azienda non potrà superare l'1% degli elementi retributivi fini del
calcolo del TFR con la decorrenza prevista dalla legge.
Assistenza Sanitaria Integrativa
2) Le parti hanno di comune accordo preso la decisione di stipulare apposite convenzioni al fine
di garantire a tutti i lavoratori prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale.
3) A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL sono iscritti al Fondo Sanitario Integrativo
del Servizio Sanitario Nazionale tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo
determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i collaboratori.
4) La contribuzione dovuta la Fondo Assicurmed dalle aziende aderenti è pari ad €10,00 a carico
dell’azienda ed €2,00 a carico del lavoratore. I contributi sono per 12 (dodici) mensilità, oltre
all’importo del contributo di solidarietà INPS attualmente stabilito al 10%;
5) Le spese di funzionamento del Fondo sono comprese nel contributo di cui al comma
precedente e nessun altro costo diretto o indiretto per l’attivazione e gestione dell’istituto può
essere previsto a carico del datore di lavoro.
6) L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un
elemento distinto della retribuzione pari ad €40,00 (quaranta/00) lordi da corrispondere per tutte
le mensilità previste dal CCNL. L’elemento distinto della retribuzione di cui al presente comma, non
assorbibile, incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o
differiti, escluso il trattamento di fine rapporto ; tale importo non è riproporzionabile in caso di
rapporto di lavoro part time.
7) Resta fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni
sanitarie previste se vi fosse stato il puntuale versamento da parte dell’impresa dei contributi
dovuti, nonché dell’eventuale maggior danno subito e la responsabi lità verso i lavoratori della
perdita delle relative prestazioni.
8) Per quanto non enunciato nel presente articolo si fa espresso rinvio al regolamento del Fondo.
Assistenza Sanitaria Integrativa
1) Le parti hanno di comune accordo preso la decisione di stipulare apposite convenzioni al fine
di garantire a tutti i lavoratori prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale.
2) A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL sono iscritti alla Mutua MBA tutti i lavoratori
assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli
apprendisti ed i collaboratori.
3) Per il finanziamento della Mutua MBA è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun
lavoratore in forza di €11,50 (undici/50) a carico dell’azienda ed €1,00 (uno/00) a carico del
lavoratore. I contributi sono per 12 (dodici) mensilità.
4) I contributi di cui al comma precedente, devono essere versati come da indicazioni della Mutua
MBA
5) Il trattamento economico complessivo risulta comprensivo di tali quote e contributi, che sono
considerati parte integrante del trattamento economico; i contributi di cui al comma 4) sono
sostitutivi di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assum ono valenza normativa per
tutti coloro che applicano il presente CCNL.
20
6) L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un
elemento distinto della retribuzione pari ad €40,00 (quaranta/00) lordi da corrispondere per tutte
le mensilità previste dal CCNL. L’elemento distinto della retribuzione di cui al presente comma, non
assorbibile, incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o
differiti, escluso il trattamento di fine rapporto; tale importo non è riproporzionabile in caso di
rapporto di lavoro part time.
7) Resta fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni
sanitarie previste se vi fosse stato il puntuale versamento da parte dell’impresa dei contributi
dovuti, nonché dell’eventuale maggior danno subito e la responsabi lità verso i lavoratori della
perdita delle relative prestazioni.
8) Per quanto non enunciato nel presente articolo si fa espresso rinvio al regolamento della Mutua
MBA
Trattamenti Integrativi
9) Sono definiti “Trattamenti Integrativi” le prestazioni erogate dai Fondi costituiti presso L’Ente
Bilaterale in materia di assistenza sanitaria integrativa e di sostegno al reddito.
Welfare Aziendale
10) Le Parti sottoscrittrici il presente CCNL hanno di comune accordo preso la decisione di
stipulare apposite convenzioni, attraverso l’Ente Bilaterale, con soggetti esterni specializzati (provider)
nell’offerta di soluzioni per la erogazione del welfare aziendale;
11) L’utilizzo della piattaforma convenzionata con l’Ente Bilaterale , a prezzo convenzionato, è
utilizzabile dalle Imprese aderenti all’ente da almeno 4 (quattro) mesi ed in costanza di versamenti
all’Ente Bilaterale; i relativi servizi sono consultabili sul portale istituzionale dell’Ente Bilaterale.
Art. 10 - Outplacement - Rete Nazionale dei Lavori
1) La Rete Nazionale dei Lavori è il coordinamento degli Enti Bilaterali in materia di mercato e
politiche attive del lavoro. Permette di svolgere funzioni specifiche già previste dalla normativa
vigente e dalle finalità presenti negli Statuti degli Enti Bilaterali
2) La Rete Nazionale dei Lavori supporta, assegna e diffonde le attività e garantisce l’interazione,
cooperazione e competizione virtuosa fra gli Enti Bilaterali avendo funzioni diverse e finalità
trasversali.
3) La Rete Nazionale dei Lavori permette agli Enti e, conseguentemente, alle Associazioni dei
Lavoratori e dei Datori di Lavoro di essere presenti capillarmente sul territorio nazionale e di essere
identificabili ed individuabili dai destinatari della Politiche Attive per il Lavoro e dalle Imprese
4) La Rete Nazionale dei Lavori si prefigge di:
- Fornire opportunità continue di nuova occupazione ai lavoratori in tempi brevi e sempre più
aderente ai propri obiettivi professionali e personali con conseguente realizzazione
dell’individuo;
- Fornire alle imprese medio/piccole, tramite Enti Bilaterali, un futuro servizio di Risorse Umane
utile alla propria strategia d’impresa
5) La Rete Nazionale dei Lavori elabora i dati occupazionali provenienti dagli Enti aderenti (tipologia
di contratto, durata, scadenza ecc) ed i curricula del personale interessato e non dalle attività di
ricollocazione, oltre a recepire i dati provenienti da lle comunicazioni di preavviso attivo e delle
persone che si rivolgono agli Enti per essere ricollocati.
21
6) La Rete Nazionale dei Lavori attraverso gli Enti partecipanti riceve i destinatari delle Polite Attive
del Lavoro e svolge il servizio di assistenza alla ricollocazione; attraverso l’interscambio dei dati
sarà possibile ricercare le opportunità di ricollocazione effettiva nei diversi Enti e la Rete affida la
ricollocazione all’Ente Bilaterale individuato come idoneo all’attività, sulla base di parametri di
assegnazione certi ed individuabili.
Art. 11 - Attività Stagionali
1) Le Parti si danno reciprocamente atto che il settore è fortemente condizionato dalla stagionalità
che costituisce una risorsa per l’incremento occupazionale e uno strumento utile ai datori di lavoro
per far fronte ai periodi di intensificazione delle attività.
2) La contrattazione di II Livello può prevedere ulteriori casistiche cui sia possibile il ricorso al lavoro
stagionale per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi, tradizionali
e promozionali, nonché nei periodi di incremento delle attività.
3) Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di
precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello Stesso datore di lavora per le
medesime attività stagionali, ferma restando l'identità di mansioni.
4) Per accedere a tale diritto di precedenza, il lavoratore dovrà manifestare per iscritto propria
volontà entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro.
5) Di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia
consentito oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro
a tempo determinato, l’assunzione del personale con apposizione del termine nelle seguenti ipotesi:
- esigenze connesse al ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione,
- stoccaggio e gestione amministrativa dei prodotti aventi carattere stagionale, ma non
compresi nelle attività stagionali di cui alle disposizioni di legge;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
- sostituzione di lavoratori in ferie; l'attuazione di tale ipotesi costituirà oggetto di
- esame congiunto tra direzione aziendale e RSA o RST;
- attività lavorative (di confezionamento, packaging, ecc.) connesse a progetti promo
pubblicitari;
- esigenze connesse a sperimentazioni tecniche, produttive (di modellaggio e/o di
confezionamento) e/o organizzative;
- esigenze connesse a nuovi investimenti e/o a modifiche di linee esistenti di
manutenzione straordinaria;
- attività lavorative (manutentive e produttive) collegate o conseguenti ad interventi
di manutenzione straordinaria;
- esigenze produttive straordinarie, connesse alle iniziative commerciali e di
continuo miglioramento qualitativo, peculiari dei prodotti con particolare riferimento
alla freschezza.
6) Si conviene sulla possibilità di individuare congiuntamente in sede aziendale, in presenza di RST o
RSA, l’opportunità di ulteriori tipologie e causali da far rientrare nel rapporto di lavoro a tempo
determinato.
7) L’assunzione del personale a tempo determinato dovrà essere fatta, in via ordinaria, tenendo conto
della durata presumibile di uno o più cicli di lavorazione ed in relazione ad esigenze operative delle
aziende e comunque, per un periodo continuativo non superiore a dieci mesi, fermo restando il diritto
di cui all’articolo della Riassunzione.
22
Art. 12 - Appalti
1) Le parti concordano di delineare, in materia di cambio appalto, una disciplina vincolante per tutte
le Imprese fornitrici di servizi, cessanti e subentranti nonché per le Imprese committenti a prescindere
dalla loro personalità giuridica;
2) La presente disciplina non si applica per gli appalti inferiori ai 3 mesi né in riferimento agli appalti
con meno di 6 (sei) lavoratori impiegati
3) Sono esclusi dalle previsioni i dipendenti quadri, quelli inquadrati dal 1° al 2° Livello e quelli con
anzianità inferiore a 3 mesi.
4) Nei casi di cambio appalto, ossia di subentro di un’Impresa ad un’altra nell’esecuzione di un’opera
o un servizio in base ad un contratto d’appalto, l’impresa cessante è tenuta a dare comunicazione
preventiva alle RSA ove esistenti e ai rappresentanti delle OO.SS. territorialmente competenti delle
Organizzazioni firmatarie il presente CCNL , ove possibile non oltre i 30 (trenta) giorni lavorativi
antecedenti la data di cessazione del contratto di appalto e consegna al subentrante i documenti in
materia di lavoro e, in particolare:
▪ Nome e Cognome
▪ Codice fiscale ed eventuale permesso di soggiorno
▪ Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
▪ Anzianità nell’appalto
▪ Ultimi tre cedolini paga
▪ situazione individuale delle malattie e degli infortuni sul lavoro
▪ prospetti delle ferie, dei permessi, e delle retribuzioni differite e del trattamento di fine
rapporto
▪ Riconoscimento di eventuali assegni “ad personam” e/o superminimi percepiti dai
lavoratori derivanti dal cambio di contratto di lavoro e/o appalto
▪ Situazione delle iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative
agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante
▪ Elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle Legge n.68/1999
▪ Elenco delle misure adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente alla
sorveglianza sanitaria e al medico competente
▪ Prospetto dei lavoratori iscritti ai fondi di previdenza complementare e al fondo di
assistenza sanitaria integrativa;
5) l'Impresa subentrante deve incontrare le RSA ove esistenti e ai rappresentanti delle OO.SS.
territorialmente competenti delle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL , al fine di stabilire il
mantenimento del livello occupazionale dei lavoratori subordinati impiegati nell’appalto;
6) nei casi di cambio di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa
subentrante si impegna a garantire l'assunzione degli addetti esistenti in organico risultanti da
documentazione probante che lo determini almeno 8 mesi prima della cessazione;
7) nei casi di cambio di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali,
l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - è convocata presso
l'Associazione territoriale cui conferisce mandato e le Organizz azioni sindacali stipulanti
territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze
tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle
condizioni pr ofessionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di
23
mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti
quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità;
8) inoltre, nelle procedure di cambio di appalto, l'Impresa subentrante è tenuta a garantire
l'assunzione dei soci -lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, trasferiti
dall'Impresa cessante. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al mome nto della cessazione, sospensioni dal
lavoro che comportino la conservazione del rapporto di lavoro, lo stesso continua con l'imprenditore
cessante e il lavoratore è assunto dal subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva;
9) i lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art.31 Legge n.300/1970 saranno assunti dall'azienda
subentrante con passaggio diretto e immediato;
10) il rapporto di lavoro con i lavoratori assunti a tempo determinato prosegue con
l’imprenditore subentrante, fino alla data di scadenza del contratto individuale di lavoro, purché
stipulato almeno 8 (otto) mesi prima della data di cessazione del contratto di appalto;
11) il mantenimento del livello occupazionale e il passaggio di tutti i lavoratori, non è
obbligatorio nel caso in cui il contratto di appalto sia stato rescisso dall’appaltante a causa di manifesta
inadeguatezza dell’appaltatore a svolgere le attività oggetto del contratto;
12) per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda
cessante è esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 13 - Patronati
1) Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere la loro attività all’interno delle Imprese.
2) Per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, si conviene quanto segue:
▪ Gli Istituti di Patronato possono svolgere i compiti previsti dalla legge, mediante gli
operatori incaricati dalla Direzione, sentite preventivamente le Organizzazioni firmatarie del
presente CCNL; i nominativi devono essere portati preventivamente a conos cenza delle Imprese
per il tramite delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
▪ Gli operatori dei Patronati, muniti di documento di riconoscimento, hanno l’obbligo di
concordare con le Imprese le modalità di svolgimento della loro attività, senza che rechi
pregiudizio alla normale attività aziendale.
▪ Nei casi di particolare e comprovata urgenza gli operatori di Patronato possono, durante
l’orario di lavoro, conferire con i lavoratori che hanno conferito loro regolare mandato di
assistenza e rappresentanza dandone tempestiva comunicazione alla Direzione dell’Impresa che
provvedere a rilasciare ai lavoratori interessati il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il
tempo necessario sempreché non ostino motivi di carattere tecnico-organizzativo.
Art. 14 - Pari Opportunità
1) Le Parti considerano della massima importanza, la crescita e la qualità dell’occupazione
femminile nel settore e conseguentemente si impegnano a adottare un insieme di azioni atte a
favore la parità tra donne e uomini sul posto di lavoro, incentrate sulle seguenti priorità:
• facilitare e promuovere i percorsi di carriera e la qualità del lavoro femminile;
• favorire la partecipazione ed il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nei
livelli di responsabilità (con particolare riguardo alle lavoratrici in rientro dai congedi per
maternità);
24
• migliorare l’efficienza organizzativa delle forme di flessibilità dell’orario già
introdotte (esempio part-time) e degli altri strumenti di conciliazione (congedi parentali, di
cura e formativi) per salvaguardare le opportunità di carriera delle lavoratrici donne;
• considerare la differenza di genere quale criterio di riferimento nell’assegnazione
di mansioni.
2) Ai fine di cui sopra, le Parti si impegnano altresì a verificare la possibilità di individuare,
forme di organizzazione del lavoro e tipologie contrattuali che favoriscano la conciliazione tra vita
lavorativa e vita familiare, nonché a promuovere specifiche iniziative formative.
3) Per dare piena attuazione alle azioni su indicate ed alle previsioni contenute nel D.Lgs.
198/2006 e nella Legge 162/2021, le parti si riservano la facoltà di costituire a livello nazionale il
Comitato di Garanzia per le pari opportunità contro ogni forma di discriminazione. Lo stesso sarà
composto da componenti rappresentativi di ognuna delle parti firmatarie il presente contratto e
resteranno in carica quattro anni.
4) Le risorse per il suo funzionamento saranno reperite prioritariamente secondo quanto
previsto e disciplinato dall’art. 44 del D.Lgs. 198/2006 e sue ss.mm.ii..
TITOLO II
I CONTRATTI DI LAVORO
Art. 15 - Lavoro a Tempo Indeterminato - Rapporto di Lavoro Comune
1) La forma comune di rapporto di lavoro, ove diversamente non pattuito, è il contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato
Art. 16 - Lavoro a Tempo Indeterminato – con Prestazione Ridotta Annuale
I lavoratori a tempo determinato che effettueranno presso la stessa aziende nell’arco di
dodici mesi (dal 1° gennaio al 31 dicembre) p iù di 190 giornate di effettiva presenza, a
prescindere dalle ore di effettiva prestazione giornaliera; avranno dir itto all’istaurarsi di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale.
Art. 17 - Contratto a Tempo Parziale (part-time)
1) Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad
orario inferiore rispetto quello ordinario previsto dal presente CCNL, anche in forme di telelavoro o
lavoro agile.
Il rapporto a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro ed ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di
attività nell’ambito della giornata, della settimana o dell’anno e, allo stesso tempo, fornisce una
risposta valida alle esigenze individuali dei lavoratori, come nei casi previsti di trasformazione contratto
in part-time dalla normativa vigente. Tale contratto può essere esteso anche ai dipendenti assunti a
tempo determinato o con contratto di inserimento o di apprendistato.
Le parti concordano che la riduzione dell’orario di lavoro può essere di tipo:
▪ orizzontale, quando il dipendente lavora tutti i giorni ma meno ore rispetto all’orario
normale giornaliero;
▪ verticale, quando il dipendente lavora a tempo pieno ma solo alcuni giorni della settimana,
del mese o dell’anno;
▪ misto che contempla una combinazione delle due forme precedenti;
25
2) L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulata in forma
scritta; tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto da tempo pieno a quello parziale
e viceversa; la forma scritta deve contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo “Assunzione”, i
seguenti elementi:
▪ La precisa determinazione degli orari ridotti e della collocazione giornaliera, settimanale,
mensile e annuale;
▪ Il trattamento economico e normativo, determinato riproporzionando l’entità della
prestazione da svolgere con quella ordinaria mensile;
▪ L’accettazione di eventuali Clausole Elastiche e Flessibili, con l’indicazione delle ragioni di
carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che ne autorizzi l’applicazione o di
variazione temporanea della collocazione dell’orario di lavoro;
3) Il rapporto a tempo parziale può riguardare i lavoratori in forza che ne facciano esplicita
richiesta con atto scritto avente data certa, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive
aziendali.
4) Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, possono essere concordate fra le
parti, salvo diverse disposizioni di legge, all’atto del passaggio stesso, le possibilità e le condizioni per
l’eventuale rientro a tempo pieno e l’impresa, per completare il normale orario di lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale, può assumere altro personale fino al termine del periodo concordato
con il lavoratore sostituito.
5) Nei casi di passaggio del rapporto da tempo parziale a tempo pieno e viceversa, nel relativo
anno solare i ratei di retribuzione globale mensile relativi a tutti gli istituti legali e contrattuali sono
calcolati in misura proporzionale all’effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti
periodi;
6) L’orario di lavoro può essere modificato in aumento della durata della prestazione, rispetto
a quella contrattualmente stabilita, entro il limite massimo del 35% della prestazione lavorativa annua
concordata, nei rapporti di part time verticale o misto (Clausola Elastica);
7) La collocazione temporale della prestazione stessa può essere modificata, rispetto a quella
contrattualmente stabilita; le ore di lavoro ordinarie, verranno retribuite, per le sole ore in cui la
variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 2% da calcolare
sulla quota di retribuzione, in tutte e tre le tipologie di contratto part-time (Clausola Flessibile);
8) L’utilizzo delle Clausole Elastiche e Flessibili deve risultare da accordo sottoscritto dal
lavoratore, dove devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o
sostitutivo che autorizzino l’applicazione e con un termine di preavviso di almeno 72 ore, ma il
lavoratore può accettare la modifica anche comunicata “ad horas”;
9) L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche deve prevedere il diritto del
lavoratore di rinunciare al patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale, almeno nei seguenti casi:
▪ esigenze di tutela della salute certificate dal SSN;
▪ comprovata instaurazione di ogni altra attività lavorativa;
▪ motivi di studio e/o formazione;
▪ esigenze di natura familiare ai sensi delle leggi n. 53/2000 e 104/1992 e s.m.i.;
▪ esigenze personali debitamente comprovate
10) In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori
disciplinati dal presente CCNL, quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori
assenti, esigenze produttive/organizzative, è consentita la prestazione di lavoro supplementare,
risultante da accordo sottoscritto dal lavoratore, fino al raggiungimento del 50% del normale orario di
26
lavoro con la compensazione, salvo condizioni di miglior favore, della maggiorazione forfettaria del
15%.
11) La costante variazione dell’orario di lavoro, protrattasi per almeno 6 (sei) mesi, comporta
la stabilizzazione dell’orario variato in quello originariamente concordato, con la cessazione delle
maggiorazioni per le ore variate.
12) È prevista la variazione della modalità e percentuali d'utilizzo delle clausole flessibili ed
elastiche di lavoro in sede di contrattazione di II livello.
13) Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia
rilevante il numero dei dipendenti, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione
all’orario concordato, rapportato al tempo pieno, con arrotond amento all’unità superiore in caso di
decimale uguale o superiore a 5 (cinque).
Lavoro Supplementare Per Il Part-Time
1. Il lavoratore assunto con contratto part-time che svolga, su base volontaria, prestazione di
lavoro supplementare.
2. È considerato lavoro supplementare la prestazione lavorativa svolta oltre l’orario di lavoro
concordato fra le parti ed entro i limiti dell’orario normale di lavoro; al lavoratore può essere
richiesto di incrementare il suo orario di lavoro per un massimo del 50%;
3. Il lavoratore può rifiutarsi di prestare lavoro supplementare soltanto in base a comprovate
esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale;
4. Per il lavoro supplementare è corrisposta una maggiorazione percentuale da calcolarsi sulla
retribuzione oraria globale di fatto pari al 35%
5. Tale maggiorazione è comprensiva dell’incidenza delle ore supplementari sugli istituti
retributivi indiretti e differiti
Art. 18 - Lavoro a Tempo Determinato
1) Sebbene la forma comune del rapporto di lavoro sia quella a tempo indeterminato, è
consentito stipulare il contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata,
attraverso l’indicazione di un termine;
2) Fermo restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con contratto a tempo
determinato spettano tutti trattamenti previsti dal CCNL, purché compatibili con la natura stessa del
contratto ed in proporzione al periodo di lavoro prestato.
3) L’assunzione a tempo determinato deve essere stipulata in forma scritta “ad substantiam”, fatta
eccezione per i rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni; una copia del contratto deve
essere consegnata al lavoratore prima o contestualmente all’inizio della prestazione lavorativa ovvero
nei termini previsti dalla vigente normativa; al lavoratore deve essere sempre consegnato
contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro copia del modello UNILAV
4) Il contratto di assunzione può prevedere il periodo di prova e deve contenere, oltre a quanto
previsto dall’articolo “Assunzione”, i seguenti elementi:
▪ durata prevista del rapporto di lavoro con termine “a tempo” o “a condizione” nel rispetto
dei limiti previsti dalla normativa vigente;
▪ l’esercizio del diritto di precedenza sui nuovi contratti stipulati dall’azienda;
▪ se è prevista l’erogazione mensile del rateo delle mensilità supplementari maturate;
▪ in caso di proroga o rinnovo, la specificazione delle condizioni se previste dalla normativa
vigente;
27
5) Fatte salve le diverse disposizioni previste nel presente contratto, e con l’eccezione delle attività
stagionali, la durata dei rapporti a termine intercorsi tra lo stesso datore e lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per svolg ere mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi
(nel computo vanno inclusi i periodi di missione per mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra
i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni a tempo determinato.
6) Si prevede quindi la possibilità di superare i 12 mesi di causalità in tutti i casi previsti dalla normativa,
quali le ragioni di carattere sostitutivo, ed in situazioni che possono scaturire da ragioni di carattere
tecnico, organizzativo e produttivo che dovranno essere riportate in modo esaustivo nel contratto di
lavoro ed in tutti i casi di assunzioni per:
• attività connesse a campagne vendita in showroom, o presso negozi stagionali o temporary
store
• partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere
• attività a carattere stagionale o straordinario
• attività svolta in modo non continuativo per lavori affidati ovvero in appalto in occasioni
quali eventi promozionali, spettacoli o eventi pubblici
• attività connesse ad una maggiore produzione e domanda sul mercato, dei prodotti
• esigenze connesse al ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione,
stoccaggio e gestione amministrativa dei prodotti aventi carattere stagionale, ma non
compresi nelle attività stagionali di cui alle disposizioni di legge;
• sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni
assegnate;
• sostituzione di lavoratori in ferie; l'attuazione di tale ipotesi costituirà oggetto di
esame congiunto tra direzione aziendale e RSU o Organizzazioni Sindacali
Territoriali;
• attività lavorative (di confezionamento, packaging, ecc.) connesse a progetti
promo pubblicitari;
• esigenze connesse a sperimentazioni tecniche, produttive (di modellaggio e/o di
confezionamento) e/o organizzative;
• esigenze connesse a nuovi investimenti e/o a modifiche di linee esistenti di
manutenzione straordinaria;
• attività lavorative (manutentive e produttive) collegate o conseguenti ad interventi
di manutenzione straordinaria;
• esigenze produttive straordinarie, connesse alle iniziative commerciali e di
continuo miglioramento qualitativo, peculiari dei prodotti con particolare riferimento
alla freschezza.
7) Si prevede inoltre, come da normativa vigente la possibilità di stipulare ulteriori rapporti di
lavoro, con durata massima di 12 mesi, in regime di “deroga assistita” presso le sedi preposte.
8) Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti
di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo
indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento a tempo indeterminato in forza al
momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite
di cui sopra. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 dipendenti nelle
singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti come sopra conteggiati.
9) La contrattazione di II Livello può prevedere una rimodulazione di tali limiti.
28
10) L’assunzione del personale a tempo determinato dovrà essere fatta, in via ordinaria,
tenendo conto della durata presumibile di uno o più cicli di lavorazione ed in relazione ad esigenze
operative delle aziende e comunque, per un periodo continuativo non superiore a dieci mesi, fermo
restando il diritto di cui all’articolo della Riassunzione.
11) Alla scadenza del termine prefissato il rapporta di lavoro si conclude automaticamente
senza necessità di preavviso.
12) Ai sensi della normativa vigente, non sono soggetti a limitazioni quantitative i contratti a
termine conclusi:
▪ nella fase di totale avvio di nuove attività operativamente autonome che la presente
contrattazione collettiva identifica nei primi 36 (trentasei) mesi;
▪ per imprese start-up innovative definite dalla normativa vigente;
▪ per ragioni di carattere sostitutivo (malattia, maternità, infortunio, ferie, anche a
scorrimento);
▪ per le attività stagionali previste dalla normativa vigente ed anche per le altre ipotesi che la
presente contrattazione collettiva identifica nell’articolo “Attività Stagionali”;
▪ per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la
produzione di specifiche opere audiovisive;
▪ per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni.
13) Il ricorso al lavoro a tempo determinato è vietato:
▪ per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
▪ salvo diversa disposizione degli accordi sindacali di ogni livello, presso unità nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli art. 4 e 24 della legge
n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce il
contratto di lavoro intermittente;
▪ presso imprese nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle
mansioni e livello cui si riferisce il Contratto di lavoro intermittente;
▪ da parte delle imprese che non abbiano effettuata la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs.
n. 81/2008 e s.m.i.;
14) Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, le ferie, la tredicesima e il premio presenza
saranno corrisposte e frazionate per 365 esimi, sulla base di quanti sono i giorni di durata del rapporto
a termine.
15) Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore il TFR
previsto dal presente CCNL.
16) I lavoratori a tempo determinato che effettueranno presso la stessa azienda nell’arco di 12
mesi
(dal 1 gennaio al 31 dicembre) più di 190 giornate di effettiva presenza, a prescindere dalle ore di
effettiva prestazione giornaliera, potranno richiedere entro 30 giorni dal superamento di tale termine la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato con prestazione ridotta annuale;
17) Per ogni successivo anno detti lavoratori avranno diritto, salvo casi eccezionali, ad una
garanzia di occupazione minima annua, pari a complessivi sei mesi di attività aziendale anche se svolta
in maniera discontinua e comunque un numero di giornate con in feriori a quelle che saranno richieste
ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato;
18) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del termine, si rinvia alla normativa
vigente in materia di impugnazione del licenziamento.
19) Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.
29
Art. 19 - Lavoro Somministrato
1) La somministrazione di lavoro ha l’obiettivo di soddisfare esigenze momentanee dell’Ente
(Utilizzatore) che può richiedere la prestazione di lavoratori ad agenzie autorizzate
(somministratori) iscritte nell’apposito Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro;
2) Il contratto di somministrazione di manodopera esige la forma scritta, in assenza della
quale il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto
che ne utilizza la prestazione lavorativa.
3) Per la disciplina del tempo determinato valgono le disposizioni previste dalla normativa
vigente per i contratti a termine ad eccezione dei diritti di precedenza, dello “stop&go” previsto in caso
di rinnovo e della percentuale massima di lavoratori a termine.
4) Ai lavoratori somministrati presso l’Utilizzatore sono riconosciute le retribuzioni previste
dal presente CCNL, qualora più favorevoli, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla
natura del rapporto di lavoro
5) I ”Trattamenti Integrativi” previsti dalla presente Contrattazione collettiva sono dovuti per
i contratti che prevedono attività senza soluzione di continuità presso l’utilizzatore superiore a 6(sei)
mesi; in tale circostanza è dovuta la contribuzione, prevista per la generalità dei lavoratori, da versare
all’ Ente Bilaterale indicato, per l’acquisizione del diritto ai “Trattamenti Integrativi”;
6) I Lavoratori dipendenti in somministrazione presso l’Utilizzatore che applicano il presente
CCNL, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, il 20% dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, co n arrotondamento del
decimale all’unità superiore; nel caso d’inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si
computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del
contratto di somministrazione.
7) La contrattazione di II Livello può prevedere una rimodulazione di tali limiti.
8) I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti
presso quest'ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a
ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato; tali informazioni possono essere fornite mediante un
avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il
cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera;
9) Ai sensi della normativa vigente, è esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo
determinato di:
▪ lavoratori in mobilità;
▪ disoccupati che godono da almeno 6 (sei) mesi di trattamenti di disoccupazione non
agricola o di ammortizzatori sociali;
▪ lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati
10) L'impresa utilizzatrice comunica alla RSA e, in mancanza, alla RST della O.S. firmataria del
presente contratto, con cadenza annuale a decorrere dalla prima assunzione in somministrazione, il
numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero
e la qualifica dei lavoratori interessati;
11) Analoga comunicazione deve essere inviata all'Ente Bilaterale.
12) Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Art. 20 - Lavoro Intermittente
30
1) È un contratto che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore
per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente prestazioni, e può essere
stipulato anche a tempo determinato; con tale contratto il lavoratore si pone a disposizione
dell’impresa che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in determinati casi e condizioni;
2) Il Contratto di lavoro Intermittente, ai fini della prova, deve essere stipulato in forma scritta
e deve contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo “Assunzione”, i seguenti elementi:
▪ indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la
stipulazione del contratto;
▪ luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita al lavoratore e del relativo
preavviso di chiamata che, in ogni caso, non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;
▪ indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere I'
esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
▪ trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e
la relativa indennità di disponibilità determinata nel presente articolo, i tempi e le modalità di
pagamento della retribuzione stessa;
▪ eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in
contratto.
3) Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:
• con lavoratori di età inferiore a 24 anni ( le prestazioni a chiamata si devono comunque
concludere entro il compimento del 25esimo anno), oppure, di età superiore a 55 anni;
• per esigenze tecniche, organizzative o sostitutive, anche con riferimento allo svolgimento
di prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno individuate
dalla contrattazione di II Livello.
4) Ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di
lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro per
un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari;
nel caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un
rapporto a tempo pieno e indeterminato.
5) La contrattazione di II Livello può determinare, in via esemplificativa e non esaustiva, come
discontinue ed intermittenti, le seguenti attività:
▪ Merchandiser, Promoter
▪ Attività di carico e scarico merci in magazzino
▪ Attività di portierato
▪ Attività di controllo flussi di ingresso ed uscita
▪ Commessi, fattorini, camerieri
▪ Traduttori simultanei in occasione di trattative commerciali
▪ Attività di project work
▪ Attività di supporto/servizi in occasione di eventi e spettacoli pubblici.
6) Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in
attesa di utilizzazione, l’importo dell’indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% della
retribuzione mensile prevista dal presente CCNL per la mansione da svolgere.
7) L’indennità di disponibilità è esplicitata nel contratto di assunzione e determinata in misura
mensile ed è divisibile per quote orarie;
8) Per la determinazione dell’importo orario dell’indennità è previsto il divisore utilizzato
dall’azienda per la generalità dei lavoratori, come specificato dal presente CCNL
31
9) ln caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore che renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad informare l’impresa
preventivamente specificando durata dell'impedimento con modalità previste dalla legge e dal
presente CCNL documentandone la motivazione; nel periodo di temporanea indisponibilità non
matura il diritto all’indennità di disponibilità stessa;
10) Il reiterato e ingiustificato rifiuto di rispondere “alla chiamata” costituisce motivo di recesso
per giustificato motivo soggettivo
11) I ”Trattamenti Integrativi” previsti dalla presente Contrattazione collettiva sono dovuti per
i contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato o determinato superiore a 6 (sei) mesi e con
riconoscimento dell’Indennità di disponibilità ; in tale circostanza è dovuta la contribuzione, prevista
per la generalità dei lavoratori, da versare all’ Ente Bilaterale per l’acquisizione del diritto ai
“Trattamenti Integrativi”;
12) L’impresa è tenuta ad informare in sede di verifica periodica e comunque le OO. SS. dei
lavoratori e dei datori di lavoro sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
13) Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini
dell’applicazione di normative di legge, in proporzione all’ orario di lavoro effettivamente svolto
nell’arco di ciascun semestre precedente.
14) Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
▪ per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
▪ salvo diversa disposizione degli accordi sindacali di ogni livello, presso unità nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli art. 4 e 24 della legge
n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori adib iti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce
il contratto di lavoro intermittente;
▪ presso Imprese nei quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti
alle mansioni e livello cui si riferisce il Contratto di lavoro intermittente;
▪ da parte delle Imprese che non abbiano effettuata la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs.
n. 81/2008 e s.m.i.;
Art. 21 - Collaborazioni
1) Nel rispetto della normativa vigente, le Parti considerano lavoro subordinato le
collaborazioni di tipo parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo che si concretizzano in
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto
al luogo ed all’orario di lavoro anche mediante piattaforme, comprese quelle digitali;
2) La presunzione di subordinazione non opera nei casi previsti dalla contrattazione di II
Livello, anche per venire incontro a particolari esigenze produttive ed organizzative del settore di
riferimento sempreché non si riscontrino requisiti ostativi
3) Le parti interessante, al fine di attestare l’assenza dei requisiti di “prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal
Committente anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro”, possono presentare istanza anche alla
Commissione di Certificazione istitu ita presso l’Ente Bilaterale; il lavoratore può farsi assistere da un
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da
un consulente del lavoro.
Art. 22 - Apprendistato
Qualificazione del Rapporto Contrattuale
32
1) Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Fermo restando che, al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto,
ai sensi dell'articolo 2118 del Codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.
2) Il rapporto di apprendistato professionalizzante in cicli stagionali così come previsto
dall'art.43 c.8 D.Lgs.n.81/2015 e come disciplinato successivamente, potrà essere articolato in più
periodi attraverso più rapporti stagionali di durata non inferiore a i 4 mesi, l'ultimo dei quali dovrà
comunque avere inizio entro 48 (quarantotto) mesi consecutivi dalla data di prima assunzione
Tipologie di Apprendistato
3) Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
4) Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito
professionalizzante, ed il contratto di apprendistato a cicli stagionali, al fine di consentire lo sviluppo
di concrete opportunità occupazionali giovanili.
Apprendistato Professionalizzante
5) Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di
apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini
contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni . Per i soggetti in possesso di una qualifica
professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs.n.226/2005, il contratto di apprendistato
professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17o anno di età.
6) La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto, è determinata
dalle parti del contratto sulla base delle qualificazioni professionali previste dal sistema di
inquadramento del personale di cui al presente CCNL (ex art.44, c.1, D.Lgs.n.81/2015).
Apprendistato per la Qualifica e il Diploma Professionale, il Diploma di Istruzione Secondaria
Superiore e il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore
7) L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione
tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con
l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzion i formative che operano nell'ambito
dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui
al D.Lgs.n.226/2005 e di quelli di cui all'art.41 e ss D.Lgs.n.81/2015).
8) Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che
hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata
in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore
a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art.43 c.2 D.Lgs.n.81/201S).
9) Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da
ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al
lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
La retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti quelle contenute nel piano di
formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati di
pari livello secondo le seguenti misure:
▪ 1° anno: 50%;
33
▪ 2° anno: 50%;
▪ 3° anno: 65%;
10) Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del
D.Lgs.n.226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la
qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in
apprendistato professionalizzante: in tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di
apprendistato non può eccedere i 60 mesi.
11) Per l’assunzione degli apprendisti è necessario il contratto scritto con specificazione,
oltre a quanto previsto dall’articolo “Assunzione”:
▪ della prestazione oggetto del contratto;
▪ del periodo di prova;
▪ del livello di inquadramento;
▪ la qualifica che potrà essere acquisita;
▪ la durata del periodo di apprendistato;
▪ il piano formativo individuale.
12) L’assunzione dell’apprendista diviene definitiva compiuto il periodo di prova.
13) Si conviene un periodo di prova, di durata non superiore a quanto stabilito per il lavoratore
inquadrato nella stessa qualifica di “approdo” dell'apprendista, durante il quale è reciproco il diritto
tra le parti di risolvere il rapporto senza preavviso.
Durata
14) La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire,
con le seguenti modalità:
Inquadramento Durata
Livello 2 e 3 48 mesi
Livello 4 e 5 36 mesi
15) In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed in relazione alla regolamentazione dei profili
dell'apprendistato operata dalle Regioni, la contrattazione integrativa può prevedere durate diverse.
Orario di Lavoro
16) Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età si applicala disciplina prevista dal
D.Lgs. n.66/2003 e s.m.i. pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.
17) È possibile utilizzare il contratto di apprendistato per le assunzioni a carattere stagionale.
Retribuzione:
18) Il trattamento è determinato con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori
qualificati di pari livello nel rispetto delle seguenti proporzioni:
▪ I primi 12 mesi al 60% della retribuzione base del livello di inquadramento;
▪ Dal 13° mese al 24 mese al 70% della retribuzione base del livello di inquadramento;
▪ Dal 25° mese al 90% della retribuzione base del livello di inquadramento.
19) Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono
conservati ad personam.
20) E’ vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.
Proporzione Numerica
34
21) Le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare
nella propria azienda non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio
presso l'azienda stessa.
22) Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o qualora ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non
superiore a tre.
23) È esclusa la possibilità di assumere apprendisti con un contratto di somministrazione a
termine; è possibile somministrare a tempo indeterminato uno o più lavoratori in apprendistato
Obblighi del Datore di Lavoro
24) il datore di lavoro ha l'obbligo di:
a) impartire o fare impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze,
l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
c) non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori
superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale
è stato assunto;
d) accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di
studio;
e) accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi
occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi
esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;
f) per gli apprendisti minori, informare periodicamente e comunque ad intervalli non superiori
a 6 mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati
dell'addestramento.
g) avviare a visita medica di idoneità prima dell’inizio del rapporto di lavoro.
25) Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di
manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al
lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di
lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che
lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti
affidati all'apprendista.
Obblighi dell’Apprendista
26) L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua
formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono
impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme
contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto
con le norme contrattuali e di legge.
27) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche
se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
35
Trattamento Normativo
28) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo
previsto dal presente CCNL per la generalità dei lavoratori, salve specifiche disposizioni.
Formazione
29) L’impegno formativo dell’apprendista per l’apprendistato professionalizzante per
l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è determinato in un monte ore
annuo di formazione interna e/o esterna all’azienda non inferiore ad ore medie annue: 80 per i livelli
II e III; 60 per i livelli IV e V.
30) Il periodo di apprendistato, effettuato in precedenza presso altri datori di lavoro, sarà
computato presso la nuova ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo,
purché l'addestramento si riferisca alle stesse mansioni e allo stess o profilo professionale e non sia
intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. È facoltà del datore di
lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
31) L’attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite
utilizzo di Formazione a distanza.
32) La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del
datore di lavoro.
33) Per la formazione degli apprendisti le aziende in prima istanza dovranno fare riferimento ai
Profili Formativi elaborati dall’Ente B ilaterale, se disponibili, che terranno conto dei profili formativi
predisposti e pubblicati dall'INAPP.
34) È prevista la presenza di un tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento
dell'apprendista. Il tutor aziendale deve essere una persona, interna o esterna alla struttura ma
specificamente delegata dalla Direzione e indicata nel piano formativo, che sia in possesso di idonea
qualificazione professionale e di competenze adeguate al percorso professionalizzante, nonché
disponibile ad un approccio maieutico non soltanto dal lato tecnico-professionale, ma anche da quello
umano-relazionale. Il referente aziendale interno, se diverso dal datore di lavoro, è colui che ricopre
la funzione aziendale individuata nel piano formativo e, se Lavoratore dipendente, dovrà possedere
un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprend ista conseguirà
alla fine del periodo di apprendistato.
35) L’offerta formativa di tipo professionalizzante sarà integrata nei limiti delle risorse
annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata alla
acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superior e a 120
ore nel triennio.
36) Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza
con le previsioni normative regionali in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati
nei seguenti ambiti:
a) comportamenti relazionali;
b) comunicazione;
c) organizzazione del lavoro;
d) disciplina del rapporto di lavoro;
e) misure a tutela della sicurezza sul lavoro.
37) I contenuti e le competenze tecnico -professionali da conseguire mediante esperienza di
lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a) conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
36
b) conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c) conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d) conoscere e saper utilizzare strumenti, materiali e tecnologie di lavoro (attrezzature,
macchinari e strumenti di lavoro);
e) conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela ambientale con
riferimento specifico al settore di interesse;
f) conoscere il processo e le relative innovazioni inerenti al contesto aziendale;
38) L’attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
Apprendistato Stagionale
39) Per apprendistato in cicli stagionali si intende quel contratto di apprendistato la cui durata
è temporalmente legata al ciclo delle stagioni lavorative.
40) Data la caratteristica delle imprese comprese nella sfera di applicazione del presente
contratto, per le qualifiche individuate in premessa come riferite ad attività stagionali si prevede la
possibilità di assumere apprendisti con contratti di lavoro a termine.
41) In tali casi la durata del percorso formativo dell’apprendista stagionale dovrà essere
proporzionata rispetto alla effettiva durata del rapporto contrattuale instaurato con l’apprendista.
42) Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l’apprendista nel corso
di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata
dell’apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorativ e svolte nell’intervallo tra una
stagione e l’altra. L’apprendista che ha già svolto un periodo di apprendistato presso un’azienda che
opera in cicli stagionali ha diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa impresa per la
stagione successiva. Tale diritto non spetta ai lavoratori licenziati dall’azienda per giusta causa.
43) La durata complessiva del rapporto di apprendistato, data dalla somma dei periodi di
formazione svolti, è fissata in 3 anni/stagioni e comunque con un massimo di 24 mesi.
44) Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato sia ai fini della
durata che ai fini del completamento del periodo formativo purché si riferisca alle stesse mansioni e
allo stesso profilo professionale e non sia intercorso, tra u n periodo e l’altro, un intervallo superiore
ad un anno.
45) L’assunzione con contratto di apprendistato stagionale è prevista per le mansioni
individuate come stagionali e ricomprese nel IV e V livello;
46) L’impegno formativo dell’apprendista per l’apprendistato professionalizzante è
determinato in un monte ore di formazione interna e/o esterna all’azienda non inferiore a 60 ore per
IV e V livello (da riproporzionare sulla base della minor durata rispetto ad un anno)
47) Il trattamento economico è determinato applicando alla retribuzione del livello di approdo
le seguenti percentuali:
▪ 1° anno/stagione 70%
▪ 2° anno 80%
▪ 3° anno 90%
Finanziamento della Formazione dell'Apprendistato
48) La formazione degli apprendisti potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo
Interprofessionale prescelto dalle OO.SS. stipulanti.
Rinvio alla Legge
37
49) Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di
istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari
vigenti in materia, anche per quanto concerne la percentuale di conferma prevista dall’art.42, comma
8, del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.
Art. 23 - Tirocinio (Stage)
1) Le Parti concordano che il tirocinio o stage è una misura formativa di politica attiva che permette ai
tirocinanti di vivere temporaneamente esperienze all’interno di dimensioni lavorative per favorire una
conoscenza diretta di una professione o di un mestiere;
2) Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in
alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato e non ha origine in un contratto stipulato tra
tirocinante e Impresa, ma in una convenzione contenente gli aspetti fondamentali del tirocinio, che
viene sottoscritta da un ente promotore accreditato, che opera in veste di intermediario, e da un datore
di lavoro ospitante alla quali dovrà essere allegato un progetto formativo e di orientamento sottoscritto
anche dal tirocinante.
3) La regolamentazione del tirocinio formativo e di orientamento è demandata alla contrattazione di
II° Livello.
4) Fermo restando che nell’impresa non si possono fare due tirocini con il medesimo tirocinante, salvo
che il secondo non sia per un inserimento in livello superiore al primo e non vi sia tra i due inizi un
intervallo di almeno 24 mesi, si rinvia alla normativa nazionale e regionale per quanto non previsto nel
presente articolo.
Art. 24 - Contratto PAL (Politica Attiva Lavoro)
1) Le Parti concordano che la finalità della presente tipologia contrattuale sia quella di favorire
l’inserimento ed il reinserimento di soggetti momentaneamente estromessi dal mercato del lavoro, a
prescindere dalla loro età anagrafica. I datori di lavoro hanno la possibilità di stipulare contratti di lavoro
con la tipica finalità di politica attiva attraverso la disciplina speciale del Contratto PAL che rappresenta
un’assunzione con formazione.
2) Il contratto di assunzione PAL è da intendersi a tempo indeterminato, anche part -time, e prevede
l’erogazione di una specifica formazione professionale per almeno 80 ore nel primo biennio di lavoro
3) Le parti, durante il periodo di prova, sono libere di recedere dal contratto senza obbligo di
motivazione e senza obbligo di dare preavviso o di pagare la relativa indennità sostitutiva.
4) Per l’assunzione con Contratto PAL è prevista la forma scritta ed è possibile per tutte le mansioni
contrattuali dei livelli di assunzione che vanno dal V II al II unitamente alla sottoscrizione del piano
formativo individuale che deve essere consegnato al lavoratore all’atto dell’assunzione;
5) Il datore di lavoro può assumere personale con il Contratto PAL nel caso in cu risulti correttamente
aderente all’Ente Bilaterale alla data dell’assunzione ed in costanza di versamenti almeno per la durata
del periodo di riduzione del trattamento economico corrisposto al lavoratore assunto con tale tipologia
di contratto.
6) Per il monitoraggio, controllo e verifica delle finalità formative dell’assunzione, entro 30 (trenta)
giorni dalla stessa, il datore di lavoro ha l’obbligo di trasmettere il piano formativo a mezzo PEC all’Ente
Bilaterale e di autocertificare di non aver proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi
per riduzione del personale riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni per le quali sono
effettuate le assunzioni con il Contratto PAL e che il lavoratore neo assunto non ha precedentemente
prestato attività lavorativa presso la stessa.
38
7) Il piano formativo è da ritenersi approvato nei casi di mancata risposta dell’Ente Bilaterale entro 7
(sette) giorni lavorativi.
8) Al termine del periodo formativo, Il datore di lavoro è tenuto a produrre all’Ente Bilaterale una
dichiarazione attestante la regolare erogazione della formazione e certificazioni professionali o
attestati rilasciati al lavoratore;
9) Non è possibile l’assunzione di personale con Contratto PAL nei casi in cui la formazione può
ritenersi ultronea perché il lavoratore è in possesso di un’attestazione formale dell’acquisizione delle
competenze necessarie all’espletamento delle mansioni da svolgere.
10) Ad esclusione dei casi previsti dal precedente comma, il lavoratore assunto con Contratto
PAL ha diritto al trattamento economico, determinato con riferimento alla normale retribuzione dei
lavoratori qualificati di pari livello, nel rispetto delle seguenti proporzioni:
▪ I primi 12 mesi al 80% della retribuzione base del livello di inquadramento;
▪ Dal 13° mese al 24° mese al 90% della retribuzione base del livello di inquadramento;
▪ Dal 25° mese alla retribuzione base del livello di inquadramento.
11) L’assunzione con il Contratto PAL non è sovrapponibile con altri istituti che prevedono una
riduzione temporanea della retribuzione;
Art. 25 - Riassunzione
1. I lavoratori stagionali assunti con la disciplina del tempo determinato saranno riassunti dalle
aziende per l’esecuzione negli stessi periodi delle stesse lavorazioni e di quelle che le abbiano sostituite.
Se si dovessero verificare variazioni strutturali delle lavorazioni che comportino una modifica dei periodi
di prestazione lavorativa si dovrà procedere a consultazione sindacale con la RSA e/o le RST firmatarie il
presente CCNL.
2. Alla ripresa della stagione il datore di lavoro contatterà il lavoratore che abbia tempestivamente
esercitato il diritto di precedenza, telefonicamente o con le modalità telematiche per avere la manifesta
volontà del lavoratore a riprendere il servizio. Ne l caso di mancata risposta alla prima comunicazione, il
datore di lavoro è tenuto a rinnovare la comunicazione a mezzo telegramma presso l’ultimo indirizzo
formalmente indicato dal lavoratore.
3. La mancata presenza al lavoro, salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute,
comporterà la perdita del diritto di precedenza nella riassunzione.
4. Qualora le aziende abbiano necessità di un numero di lavoratori inferiori rispetto alle domande di
riassunzione presentate, assumeranno prioritariamente secondo i seguenti criteri:
• disponibilità entro le 24 ore successive al preavviso di tre giorni dall’inizio dei lavori salvo
giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute;
• professionalità;
• anzianità di servizio;
• carichi familiari
5. i lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della Legge 223/1991, non costituis cono base di
calcolo per la determinazione dell’entità dei riservatari da assumere.
Art. 26 - Assunzione
Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di Lavoro
1) L’assunzione deve essere effettuata secondo le norme di Legge vigenti e deve risultare da atto
scritto, contenente le seguenti indicazioni:
39
a) la tipologia del contratto di assunzione;
b) termine di decadenza dell’impegno di assunzione e la data di inizio del rapporto di lavoro
c) la durata dell’eventuale periodo di prova;
d) la località ed il luogo di lavoro (per i Trasfertisti si indicherà la sede di costituzione del
rapporto di lavoro)
e) il termine del rapporto di lavoro in caso di assunzione a tempo determinato;
f) la categoria professionale della classificazione cui viene assegnato, qualifica e mansione del
dipendente;
g) eventuali condizioni di ingresso, nei casi di Contratto PAL
h) il trattamento economico iniziale e trattamenti economici successivi, se previsti dal CCNL
i) indicazione del CCNL applicato (inserire il titolo del CCNL e le Parti Stipulanti ) e dove è
possibile consultarne i contenuti, anche in formato elettronico
j) indicazione dell’Ente Bilaterale contrattuale dove reperire i trattamenti integrativi previsti
dal CCNL
k) l’orario di lavoro da effettuare e, in caso di lavoro a turni, la distribuzione dell’orario
giornaliero di lavoro, la sua collocazione prevalente e la collocazione del/dei giorno/i di riposo e
festività od il rinvio alle modalità di comunicazione delle turnistiche
l) l’accettazione di clausole elastiche
m) l’applicabilità di eventuali Accordi Aziendali di Secondo Livello;
n) le altre eventuali condizioni concordate
2) La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o la ragione sociale, l’indirizzo,
il codice fiscale del datore di lavoro nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge. Copia del
presente CCNL deve essere resa consultabile gratuitamente contemporaneamente alla consegna della
lettera di assunzione.
Documenti e visite (pre assuntive o idoneità alla mansione)
3) Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) documento di identità e codice fiscale, regolare permesso di soggiorno in caso di lavoratori
stranieri,
b) documentazione attestante lo stato di servizio e la formazione professionale acquisita;
c) documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e
fiscali;
d) accettazione della lettera di assunzione;
e) altri documenti e certificati che la parte datoriale richiederà per le proprie esigenze se
dovuti.
4) Il lavoratore dipendente dovrà dichiarare al datore di lavoro la sua residenza e/o dimora e notificare
i successivi mutamenti.
5) L’assunzione è subordinata, laddove richiesto dall’Impresa anche al fine di prevenire conseguenze
dannose all’integrità psicofisica del lavoratore e dei suoi colleghi di lavoro o dell’utenza,
all’accertamento dell’idoneità fisica dello stesso alle specific he mansioni e ruoli ricoperti nell’ambito
dell’Impresa.
6) L’Impresa può decidere autonomamente che la documentazione richiesta, possa essere sostituita,
ai sensi della normativa vigente da un ‘autocertificazione rilasciata dal lavoratore ai sensi del DPR
445/2000. È facoltà, qualora non sia posto obbligo dalla Le gge, dell’Impresa richiedere al lavoratore la
presentazione del certificato penale, con data non anteriore a tre mesi.
TITOLO III
40
IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 27 - Periodo di Prova
1) Il contratto individuale può prevedere anche l'espletamento di un periodo di prova.
2) Il periodo di prova per essere attuato deve risultare da atto scritto
3) La durata del periodo di prova non potrà superare:
Livelli Periodo di prova in giorni di Calendario
Quadro e 1 livello (180) giorni
Livello 2 e 3 (60) giorni
Livello 4 e 5 (45) giorni
Livello 6 e 7 (30) giorni
I giorni indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro. Il periodo di prova
convenuto tra le parti non potrà avere una durata effettiva inferiore al 30% della durata massima
prevista dal presente CCNL.
4) In caso di rapporto a tempo determinato, ai sensi della vigente normativa, il periodo di prova dovrà
essere riproporzionato alla durata. Si ritiene comunque sia necessario un periodo minimo per la
corretta valutazione della preparazione, delle attitudini, della mansione da svolgere. Tale periodo non
potrà essere inferiore al 30% della durata prevista in tabella nel rispetto, però, della durata massima
del rapporto di lavoro.
I contratti a tempo determinato pari o superiori a 12 mesi, al fine del periodo di prova, sono parificati
al lavoro a tempo indeterminato.
5) Le parti durante il periodo di prova sono libere di recedere dal contratto senza obbligo di
motivazione e senza obbligo di dare preavviso o di pagare la relativa indennità sostitutiva.
6) Durante il periodo di prova, la retribuzione del lavoratore non può essere inferiore al minimo
contrattuale stabilito per la qualifica ed il livello attribuiti al lavoratore stesso.
7) Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta la rescissione del contratto da almeno una
delle parti, l’assunzione del lavoratore si intende perfezionata ed il periodo di prova è cumulato
all’anzianità di servizio.
8) Il periodo di prova rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore; le Parti concordano di
considerare neutro detto periodo di sospensione potendo così superare, per effetto della sola
interruzione, la durata massima complessiva prevista dalla Legge e dal presente CCNL.
Non è assoggettabile ad un nuovo periodo di prova il lavoratore dipendente che viene riassunto entro
due anni, con la medesima qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio e
superato il periodo di prova.
Art. 28 - Disciplina delle Mansioni e Mutamento
1) Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo
stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
41
2) Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo
formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione
delle nuove mansioni.
3) Il lavoratore può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore,
purché rientranti nella medesima categoria legale, nei casi di modifica degli assetti organizzativi
aziendali che incida sulla sua posizione lavorativa. In ta li casi, il mutamento di mansioni è comunicato
per iscritto, a pena di nullità, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento
e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a
particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
4) Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a
quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione mensile di importo non
inferiore alla differenza tra il trattamento economico da lui goduto e quello previs to per il livello
superiore nel caso di svolgimento della mansione superiore per almeno 16 giorni nel mese.
5) La stipula di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di
inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione
dell’occupazione, o all’acquisizione di una diversa professio nalità, o al miglioramento delle condizioni
di vita, può svolgersi nelle sedi di cui all’art. 2113 c.c., quarto comma, o avanti alle commissioni di
certificazione. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato, o da un avvocato, o da un consulente del lavoro.
6) Nel caso di assegnazione a mansioni superiori a quello precedentemente espletato il lavoratore ha
diritto al trattamento economico e normativo corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene
definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni
sostitutive di altro lavoratore in servizio assente per qualunque ragione, trascorso un periodo di 6 (sei)
mesi consecutivi o di 6 (sei) mesi frazionati nell’arco temporale di 12 mesi.
7) Le parti convengono che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore, per iscritto,
l’assegnazione a mansioni superiori in sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto. Tale comunicazione non può intervenire nei c asi di mansioni superiori in svolgimento “de
facto”.
8) Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra, diversa da quelle indicate
all’atto dell’assunzione, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Mansioni Promiscue
1. Il lavoratore inquadrato nei livelli dal quarto al settimo potrà essere adibito a mansioni parzialmente
diverse da quelle per le quali è stato assunto, funzionalmente ricollegabili ma comunque appartenenti al
medesimo livello.
Passaggi di Livello
1. La promozione ad un livello superiore comporta per il lavoratore il diritto a percepire la retribuzione
contrattuale fissata per il nuovo livello.
2. Qualora lo stesso percepisca ulteriori elementi retributivi di importo superiore rispetto all’aumento
del minimo tabellare previsto per il nuovo livello, al lavoratore potranno essere assorbite le relative
eccedenze fino a concorrenza dei nuovi minimi tabellari in relazione al maggior livello attribuito.
42
3. Non sono assorbibili gli scatti di merito.
Art. 29 - Articolazione dell’Orario di Lavoro
1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 (quaranta) ore settimanali suddivise di norma
in cinque giornate lavorative, dal lun edì al venerdì fatto salvo quanto previsto dagli articoli relativi alla
retribuzione del personale a tempo determinato e del personale indeterminato con prestazione ridotta.
Particolari criteri di ripartizione dell’orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.
2. Resta inteso che il lavoro svolto di sabato pomeriggio e la domenica è sempre considerato
straordinario.
3. Nel caso di mancato raggiungimento delle 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, l’orario normale
sarà esteso anche alla mattina del sabato per un massimo di 4 ore lavorative.
4. L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’impresa per l’inizio
dell’attività lavorativa.
5. Qualora l'orario effettuato settimanalmente non superi le 40 ore, la retribuzione delle ore prestate
non potrà essere inferiore a quella ordinaria, comprensiva quindi dell'indennità del 34,45°/« (retribuzione
del personale a tempo determinato) e TFR
6. Salvo quanto previsto al punto 4, per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede
un’applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro,
i riposi intermedi goduti sia all’interno che all’esterno dell’azienda e le soste comprese tra l’inizio e la fine
dell’orario di lavoro giornaliero.
7. La durata del lavoro giornaliero non può superare le 10 ore e non può essere suddivisa in più di due
periodi.
8. Il personale ha diritto, nella giornata, ad un riposo intermedio di durata non inferiore ad un’ora e
non superiore a 2 ore.
9. Il tempo passato a disposizione dell’impresa in attesa di impiego o per il trasferimento da un posto
di lavoro ad un altro, nell’ambito del normale orario di lavoro, è considerato come lavoro effettivo.
10. Per i lavoratori non mobili comandati fuori sede rispetto al luogo o ai luoghi dove prestano
normalmente servizio, l’orario di lavoro inizia a decorrere dal loro arrivo nel luogo in cui deve svolgersi la
prestazione e dura per tutto il tempo in cui si svolge la prestazione stessa.
11. Per i lavoratori mobili l’orario di lavoro inizia a decorrere dal loro arrivo nel luogo in cui deve
svolgersi la prestazione e dura per tutto il tempo in cui si svolge la prestazione stessa.
12. Nel caso in cui il lavoratore presentatosi in orario non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse
richiesta una prestazione di durata inferiore a quella prevista, ha diritto alla retribuzione senza
decurtazione per le ore non lavorate.
13. Nel caso di mancato raggiungimento delle 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, l’orario normale
sarà esteso anche alla mattina del sabato per un massimo di 4 ore lavorative.
14. Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare
l’utilizzo della capacità produttiva e assecondare le variazioni di intensità dell’attività produttiva, le Parti,
ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 66/2003, r iconoscono idonea l’adozione di una articolazione
multiperiodale dell’orario di lavoro contrattuale in base alla quale l’orario viene realizzato in regime
ordinario come media plurisettimanale in un periodo non superiore a dodici mesi. I lavoratori interes sati
percepiranno la retribuzione relativa all’orario mensile contrattuale, sia nei periodi di superamento che
di riduzione dell’orario contrattuale. A livello aziendale, tramite appositi accordi sottoscritti tra le Parti
stipulanti il presente contratto, verranno concordate le modalità applicative dell’articolazione oraria di
cui al comma precedente da ritenersi vincolante per tutti i lavoratori interessati.
15. Le spese di trasporto, vitto e pernottamento verranno rimborsate dal datore di lavoro così come
previsto dall’ articolo sulle “Trasferte”
16. Sono fatti salvi gli accordi aziendali sindacali in tema di orario di lavoro.
43
17. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa
con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, qualora l‘attività lavorativa si svolga al di fuori del
normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non
è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL;
18. I lavori di manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti, e tutti quei servizi che
debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle
suddette attività ovvero per garantire la sicurezza d egli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove
straordinarie ovvero la realizzazione dell’inventario annuale, e tutti gli adempimenti legali, fiscali e/o
amministrativi, annuali o periodici possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario gi ornaliero o
settimanale.
19. Gli orari di lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i
dipendenti.
20. Laddove non sussistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e produttivo e fatte salve
le prassi in atto, potranno essere definiti in sede aziendale sistemi di flessibilità in entrata ed in uscita
dell’orario di lavoro giornaliero.
21. La durata massima dell’orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.
22. Da tali regimi di orario sono escluse le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive.
23. I lavoratori turnisti hanno diritto a mezz’ora di pausa retribuita. Per turnista si intende chi presta la
propria attività in un sistema dl orario che prevede tre turni avvicendati nell’arco di 24 ore. Le ore di lavoro
notturna prestate in normali turni de l lavoro saranno compensate con una maggiorazione del 15%
(quindici per cento).
Art. 30 - Lavoratori Discontinui o di Semplice Attesa o Custodia
1) Per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, anche
definiti dalla contrattazione di II Livello, la durata normale dell’orario di lavoro, specificata nel contratto
di assunzione, è fissata nella misura di 45 ore settimanali.
Art. 31 - Personale non Soggetto a Limitazione d'orario
1) Le Parti si danno atto che, nel richiamarsi alla normativa vigente, le disposizioni relative alla
limitazione dell'orario di lavoro non si applicano ai lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti
determinate mansioni per le caratteristiche dell'attività esercitata, non misurabile o non determinabile.
2) A tale effetto è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o
amministrativa o di un ufficio con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi
3) I lavoratori che svolgono la propria attività, con le caratteristiche evidenziate, non hanno una
specifica retribuzione per l’eventuale lavoro supplementare o straordinario e determinano
autonomamente il proprio orario di lavoro, rispondendo del risultato in via diretta o indiretta. Salvo
diverso accordo di II Livello o individuale, tali lavoratori hanno diritto ad una indennità speciale nella
misura di almeno il 20% della paga base nazionale.
Art. 32 - Flessibilità/Elasticità
1) Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l’entità dei
ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la
flessibilità dell'oraria contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa
dell'Impresa o di parti di essa, la stessa può realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il
superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, da recuperare mediante
44
corrispondente rimodulazione dell’orario settimanale nelle precedenti o successive settimane e
comunque nell’arco di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità.
2) In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere
stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6
giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione
dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane.
3) Pertanto, qualora dall’andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese
venga superato l’orario contrattuale previsto e che in un altro esso non venga raggiunto, non si dà luogo
a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra d i loro le misure delle prestazioni mensili e
realizzandosi le ore contrattualmente previste nell’arco di un periodo di dodici mesi.
4) Pertanto, le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in
periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi.
5) Le ore lavorate in eccedenza a quelle previste contrattualmente e non recuperate entro il 31/12 di
ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 10% salvo che il lavoratore ne richieda l’utilizzo e
l’azienda possa consentirlo.
6) La flessibilità dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi
vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.
7) L’azienda deve mettere a conoscenza i lavoratori della volontà di utilizzare l’istituto della Flessibilità
attraverso l’affissione o la consegna della richiesta. Una copia deve essere inviata alle OO.SS. firmatarie
del presente contratto per conoscenza.
8) Nella richiesta devono essere indicate le modalità di esecuzione della Flessibilità: inizio, termine,
orario richiesto ai lavoratori.
9) Una forma di fl essibilità individuale analoga a quella sopra riportata potrà essere concordata tra
l'azienda e le lavoratrici madri o i lavoratori padri, su richiesta di questi ultimi, nei primi tre anni di vita dei
figli, allo scopo di meglio conciliare le esigenze familiari con l’attività lavorativa.
10) Il presente articolo non si applica ai lavoratori ed alle fattispecie sotto elencate:
• personale direttivo, preposto alla direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda o di un
reparto di essa;
• capi reparto o capi turno;
• manutentori;
• lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia;
• nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale
costituisce un pericolo o danno alle persone o alla produzione (ad es. l'assenza di un
lavoratore turnista, che comporta la necessità di far prolungare il lavoro a l turnista
precedente).
11) Le parti hanno ritenuto necessario definire le prestazioni lavorative in regime di flessibilità che
caratterizza le aziende in relazione alla specifica tipologia produttiva, al fine di chiarirne le possibilità di
ricorso in totale trasparenza;
12) Flessibilità non strutturale: le situazioni seguenti, che caratterizzano il regime di funzionamento
degli impianti, non sempre corrispondono alle esigenze che il mercato impone:
A. la rigidità tecnologica che determina lunghi tempi di messa in mar cia e di
fermata degli impian4 con conseguenti, significative quantità di scarti;
B. il mix di lavorazioni e/o dl formati;
C. il regime strutturale di orario adorato;
D. i casi previsti della sospensione del lavoro
13) Tali situazioni alla presenza di particolari-circostanze, rendono necessaria far ricorso ad una forma
45
di flessibilità che per le modalità di attuazione che la caratterizzano, è definita flessibilità non strutturale.
Riguardo q uanto sopra le parti concordano di prevedere in queste sede una serie di momenti e di
occasioni per attuare la flessibilità positiva e quella negativa da adottarsi nei casi in cui gli eventi imprevisti
non possono essere fronteggiati adeguatamente nell’ambito della definizione dei calendari annui.
14) A seguito di esame congiunto, I ’ azienda e la RSA assistite dalla RST ne s tabiliranno la durata, il
numero dei lavoratori coinvolti, periodo temporale entro il quale collocare i riposi compensativi, il tutto
nel rispetto dell'alternanza delle turnazioni e del principio di equa ripartizione dei carichi:
A) Occasioni di Flessibilità Negativa
• Fermate di una a più linee produttive a causa di mancata richiesta di mercato.
• Fermate per revisioni non‘ programmate.
• Fermate per interventi urgenti a seguito di eventi gravi.
• Mix di prodotti che richiedono un numero di addetti inferiori alla media.
• Esaurimento di semilavorati (in particolare per quanto riguarda il reparto confezionamento).
• Difficoltà dl approvvigionamento dai luoghi di produzione.
B) Occasioni di Flessibilità Positiva
• Punta di mercato.
• Operazioni promozionali.
• punte anomale di presenze del personale.
• Mix di prodotti che richiedono un numero superiore di addetti alla media.
15) Al determinarsi di una o più occasioni di flessibilità non strutturale, come sopra stabilite su iniziativa
dell’azienda, si procederà tra I'Azienda e RSA alla verifica, in sede sindacate, dei presupposti
necessari e conseguentemente, si opererà nel modo seguente:
- nella settimana dl flessibilità negativa con il limite di 8 ore ai lavoratori interessati
saranno corrisposte le ore effettivamente lavorate con l'integrazione massima di
8 ore di flessibilità;
- nella settimana di flessibilità positiva, ai lavoratori interessati saranno corrisposte
le 40 ore di retribuzione ordinaria ed in aggiunta, per le ore settimanali prestate
oltre le normali 40 ore, sarà loro “accreditato” un numero di ore corrispondente
alla flessibilità positiva effettuata con un massimo di 8 ore.
16) Flessibilità strutturale: Le parti convengono, per le Aziende che producono prodotti facilmente
deteriorabili e che comportano l’assoluta necessità di consegnare tempestivamente al mercato I
prodotti nelle migliori condizioni di freschezza, di realizzare sistemi di orarlo capaci di tenere conto
dell’estrema. variabilità dei volumi annuali di produzione e della assenza totale di conservanti e di
additivi.
17) I modelli di flessibilità basati e tarati sulle singole realtà aziendali non potranno che realizzarsi
attraverso accordi sindacali sottoscritti dalle parti in sede locale.
Pertanto, sono condivise dalle parti le seguenti procedure operative ai fini dell’applicazione dei
sistemi di flessibilità:
• confronto tra azienda ed RSA assistite dalle RST, a livello az iendale par
comprovare le esigenze tecnico -produttive e organizzative che richiedono
l'incremento della flessibilità contrattual e disciplinata e, conseguentemente,
per verificarne le modalità attuative;
• conferma dei trattamenti in essere per il monte delle ore di flessibilità stabilite
dal presente CGNL. I turni di lavoro saranno predeterminati fra le parti
stipulanti il presente CCNL.
46
Art. 33 - Orario Ordinario di Lavoro Multiperiodale
1) Le parti ritengono idonea l’adozione da parte delle imprese di un’articolazione multiperiodale
dell’orario di lavoro contrattuale
2) L’orario in regime ordinario può essere realizzato come media plurisettimanale in un periodo non
superiore ai dodici mesi dove i lavoratori percepiranno la retribuzione relativa all’orario mensile
contrattuale sia nei periodi di superamento che di riduzione dell’orario contrattuale.
3) Le modalità applicative dell’articolazione oraria di cui al presente articolo sono concordate
mediante appositi accordi, a livello aziendale, fra le Parti stipulanti il presente CCNL, da ritenersi
vincolanti per tutti i lavoratori interessati.
Art. 34 - Banca Ore
1) Le Parti concordano di istituire la Banca Ore; nella contrattazione di II Livello od individuale il
lavoratore può optare per l’accantonamento delle ore di lavoro straordinario prestate fino al 100% delle
ore straordinarie prestate, in alternativa alla loro remunerazione, per fruire di riposi supplementari.
2) Per i soli lavoratori con contratti a tempo determinato e tempo indeterminato con prestazioni
ridotte e part -time verticale, l’eventuale destinazione delle prestazioni straordinarie deve essere
indicata per iscritto entro il primo mese di lavoro;
3) Le ore inserite in Banca ore vengono tradotte in termini di quantità oraria delle maggiorazioni
spettanti in base allo straordinario prestato;
4) Il recupero delle ore, così tradotte, può essere fruito dal lavoratore per il suo intero ammontare e
sulla base delle proprie esigenze, compatibilmente con quelle tecnico -produttive dell’impresa dando
un preavviso di almeno 5 giorni in forma scritta.
5) I riposi di cui al presente articolo sono in genere goduti in gruppi formati da 4 o 8 ore.
6) Tale recupero deve essere realizzato, entro un periodo di 18 mesi dall'inizio di accumulo delle ore,
prioritariamente nei periodi di minore attività lavorativa o di caduta ciclica dell'attività stessa, tenendo
conto in particolare dei diversi flussi produttivi delle singole zone.
7) Trascorso il periodo di 18 mesi, ed in ogni caso, alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di
lavoro deve liquidare l’importo corrispondente al monte -ore eventualmente non ancora recuperato a
quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
8) Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore accumulate.
9) Le modalità di richiesta ed i periodi dell'anno in cui può essere richiesto il recupero delle ore devono
essere concordati a livello aziendale con le RSA e, in assenza, con le RST delle parti firmatarie il presente
CCNL.
Modalità di Fruizione
1. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni
dalla fruizione.
2. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per usufruire dei
riposi supplementari non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed
escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e
dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della
settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al
47
di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il
personale interessato.
4. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate
nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
6. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore
depositate in banca ore potrà, entro il 31 dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale
il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione d elle ore maturate e residue relative
all’anno precedente, entro un periodo massimo di 52 settimane.
7. Qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l’Azienda è tenuta a
corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario, al netto della quota già corrisposta ai sensi del relativo articolo
8. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore
depositate nella banca, con i relativi movimenti.
9. I riposi compensativi di cui all’art.14 non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in
atto in materia di riduzione, permessi e ferie.
10.Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità.
11.I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia
nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale.
Art. 35 - Lavoro Straordinario
1. È considerato lavoro straordinario la prestazione lavorativa eseguita oltre l’orario annuale
disciplinato dal presente contratto (Orario di lavoro). Il lavoro straordinario decorre nel caso di
superamento della media oraria calcolata “a consuntivo”, nel ca so in cui si utilizzino gli istituti della
flessibilità e multi-periodicità
2. È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo
di 200 ore annue per ogni lavoratore.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 200
ore, in relazione a:
• casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle
attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
• casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro
straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle
persone o alla produzione;
• eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività
produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse,
preventivamente comunicati agli uffici competenti e in tempo utile alla RSA.
4. Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento
del limite legale (200 ore) o contrattuale dello straordinario.
5. Le parti concordano che una quota pari al 100% del monte ore previsto dal superiore punto 2, possa
confluire, previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSA aziendale, nella Banca
delle ore.
6. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal
datore di lavoro.
48
7. Le maggiorazioni sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di
legge e non sono computabili ai fini di tali istituti, salvo quanto diversamente ed espressamente
disposto dai singoli articoli del presente contratto. Inoltre, tali maggiorazioni non sono cumulabili
fra di loro, per cui quella maggiore assorbe la minore
8. Le maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto da lavoratori retribuiti in tutto o in parte a
provvigione verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’articolo sulle
retribuzioni del presente contratto, tenuto conto, pe r il calcolo delle provvigioni, della media
dell’ultimo trimestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a 90 giorni.
9. Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria
della retribuzione di fatto di cui al relativo articolo del presente contratto:
Maggiorazioni
Lavoro straordinario diurno feriale 35%
Lavoro straordinario notturno 50%
Lavoro straordinario festivo 42%
Lavoro straordinario festivo notturno 50%
10. Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio,
saranno retribuite come da tabelle precedente, ossia retribuite con la paga oraria conglobata
maggiorata del 50%
11. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa della azienda o di un suo reparto, con
la diretta responsabili tà dell’andamento dei servizi che per il tempo necessario al regolare
funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell’orario normale di lavoro
non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festiv i per i quali
vengono riconosciute le stesse maggiorazioni nella tabella riportata sopra;
12. Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di
riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi
che non possono compiersi durante l’orario normale di lavoro senza inconvenienti per l’esercizio o
pericolo per gli addetti, non ché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell’inventario
dell’anno;
13. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro e con quelle
previste per i turnisti
14. La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello
in cui il lavoro è stato prestato;
15. Per i lavoratori a tempo determinato la retribuzione dovuta per il lavoro straordinario sarà
corrisposta in coincidenza con i normali periodi di paga;
16. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti.
Art. 36 - Riposo Settimanale - Festività
1) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro
giorno della settimana. Per esigenze religiose, il lavoratore – solo se le esigenze organizzative lo
permettono – può beneficiare del riposo settimanale in un giorno diverso concordato fra la parti; sono
fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
49
2) Il lavoratore che, nei casi consentiti dalla legge, svolge la prestazione lavorative nella giornata di riposo
settimanale ha diritto alla percentuale di maggiorazione salariale prevista dal presente contratto ed al
prescritto riposo compensativo in altro giorno da concordare nella settimana successiva.
3) Oltre ai giorni di cui sopra sono considerati festivi:
i. Capodanno 1° gennaio;
ii. Epifania 6 gennaio;
iii. Giorno dell'Angelo lunedì di Pasqua;
iv. Anniversario della Liberazione 25 aprile;
v. Festa del Lavoro 1° maggio;
vi. Festa della Repubblica 2 giugno;
vii. Assunzione di M.V. 15 agosto;
viii. Ognissanti 1° novembre;
ix. Immacolata Concezione 8 dicembre;
x. S. Natale 25 dicembre;
xi. S. Stefano 26 dicembre;
xii. Il giorno del S. Patrono del luogo di lavoro
4) Le parti stabiliscono lo spostamento della festività del S. Patrono od il suo pagamento in caso di
coincidenza con altra festività. La festività del S. Patrono potrà essere sostituita di comune accordo tra
le Organizzazioni stipulanti a livello territoriale tenuto conto delle consuetudini locali.
5) Per la festività del 4 novembre, giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, la cui
celebrazione, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 54/1977, è stata spostata alla prima
domenica del mese, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con
la domenica.
6) Il lavoratore che non svolge la prestazione lavorativa durante le festività menzionate ha diritto alle
normali retribuzioni senza alcuna riduzione.
7) Il lavoratore assente durante le festività per malattia, infortunio, riposo settimanale ha diritto
all’erogazione di una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
8) Il lavoratore in congedo di maternità/paternità obbligatoria coincidente con le festività ha diritto
ad una indennità integrativa di quella a carico dell’INPS posta a carico del datore di lavoro.
Art. 37 - Sospensione del Lavoro
1) In caso di sospensione del lavoro, dipendente dalla volontà del datore di lavoro, il lavoratore ha
diritto alla ordinaria retribuzione per l’intera giornata anche se la prestazione abbia durata minore salvo
che la sospensione del lavoro non sia stata preventivamente comunicata al lavoratore dall’azienda entro
la precedente .giornata lavorativa, anche verbalmente; In tale seconda ipotesi, nel caso In cui l'azienda
richieda che il personale rimanga a disposizione in azienda nell'attesa del la ripresa dal lavoro, la prima
ora sarà remunerato al 50%».e le ore successiva per intero.
2) La suddetta comunicazione potrà essere data anche attraverso ìl capo settore, capo banco e/o
capolinea; in quest'ultimo caso, il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione al responsabile,
nella forma scritta
Art. 38 - Permessi Retribuiti – Permessi Straordinari Retribuiti
50
1) Il lavoratore ha diritto ad un totale di permessi individuali retribuiti all'anno (R.O.L.) pari a 34
(trentaquattro) ore. Per i lavoratori ad orario ridotto, le stesse sono riproporzionate su base percentuale
rispetto alla durata normale dell'orario.
2) Il lavoratore ha diritto a 32(trentadue) ore di permessi individuali retribuiti, in sostituzione delle 4
(quattro) festività soppresse. Per i lavoratori ad orario ridotto, le stesse sono riproporzionate su base
percentuale rispetto alla durata normale dell'orario.
3) I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei
lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva. La
richiesta di utilizzo dei suddetti permessi deve esser e richiesta al responsabile aziendale almeno 48 ore
prima del suo utilizzo (salvo i casi di documentata impossibilità, imprevedibilità o urgenza) e
contemperamento delle diverse esigenze di servizio; in casi speciali e giustificati il lavoratore dipendente
potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro a
seconda delle necessità.
4) È possibile monetizzare i permessi maturati solo alla fine del periodo in cui sono confluiti nella Banca
Ore Formazione;
5) Per i rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto ad un
dodicesimo dei permessi per ogni mese intero di servizio prestato.
6) I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore, senza diritto alla
retribuzione, superiori a 15 giorni di calendario.
7) I permessi, nei casi di monetizzazione, sono pagati con la normale retribuzione attualizzata.
8) In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da Leggi della Repubblica, coloro che
adempiano funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati,
nonché, in occasione di referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo disposto dalla
normativa vigente; tali giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività
lavorativa.
9) Le parti convengono che il lavoratore ha diritto a permessi straordinari retribuiti, nella misura di
3(tre) giorni ad evento, in caso di decesso o di documentata grave infermità di:
▪ coniuge, anche se legalmente separato o unito civile;
▪ persona entro il secondo grado di parentela (padre, madre, figlio/a,
nonno/a, nipote, fratello, sorella) anche non convivente;
▪ convivente (purché la stabile convivenza con il lavoratore risulti da
certificazione anagrafica)
10) Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi o non lavorativi e sono cumulabili con
quelli concessi, ai sensi della normativa vigente, per lavoratori disabili e familiari di persone con handicap
grave.
11) il lavoratore è tenuto a comunicare previamente all’azienda l’evento ed i giorni di utilizzo del
permesso; i permessi possono essere utilizzati anche in modo frazionato entro sette giorni dal decesso o
dall'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici.
12) il lavoratore e il datore di lavoro possono concordare diverse modalità di espletamento dell’attività
lavorativa, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso.
13) Per la grave infermità, il lavoratore è tenuto a presentare idonea documentazione rilasciata da un
medico specialista del SSN o convenzionato, dal medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera
scelta, entro 5(cinque) giorni dalla ripresa del servizio ed il datore di lavoro può richiedere periodicamente
la verifica dell’effettiva gravità della patologia.
14) Per il decesso, il lavoratore è tenuto a presentare la relativa certificazione oppure una dichiarazione
sostitutiva.
51
15) Le parti convengono che il lavoratore ha diritto a permessi straordinari retribuiti, nella misura di
2(due) giorni ad evento nel caso di decesso del suocero/a ed a 1(uno) giorno di permesso per Matrimonio
di un figlio e nei casi di Nascita o Adozione di un figlio
16) Il datore di lavoro ed il lavoratore devono concordare un congedo straordinario retribuito nel limite
massimo di 5(cinque) giorni di calendario, in caso di grave calamità naturale nella zona di residenza del
lavoratore o dei suoi familiari, strettamente rapportato alle reali esigenze reclamate dall'evento calamitoso.
17) In mancanza della documentazione specificata, i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o
dal monte ore permessi
18) Al lavoratore dipendente donatore di midollo osseo sono riconosciuti permessi retribuiti nella
misura necessaria alla effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l'idoneità alla donazione.
19) In altri casi di forza maggiore il lavoratore dipendente potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili
dai permessi retribuiti o dalle ferie annuali.
Art. 39 - Permessi Studio (retribuiti)
1) I lavoratori hanno diritto di richiedere permessi retribuiti per la frequenza di corsi di studio in scuole
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate, legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, ed anche per la frequenza di corsi di
formazione professionale.
2) Il lavoratore può richiedere permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore in un triennio,
elevata a 250 ore se il titolo di studio da conseguire è riferito alla scuola dell’obbligo, diminuita a 120 se si
tratta di corsi di studio correlati all'attività dell'azienda, rispettando altresì il monte ore globale previsto per
tutti i dipendenti dell'unità produttiva.
3) Il monte ore sarà determinato all'inizio di ogni triennio, moltiplicando le 150 ore per un valore
corrispondente al decimo del numero complessivo dei dipendenti occupati nella unità produttiva in quel
momento.
4) La percentuale di lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità produttiva
per frequentare i corsi di studio non dovrà eccedere il tre per cento della forza occupata; alla contrattazione
di II Livello è demandata la possibilità di aument are la percentuale di lavoratori contemporaneamente
assenti;
5) I permessi possono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza dei corsi e non per lo studio
necessario alla preparazione degli esami
6) Il datore di lavoro può richiedere le certificazioni comprovanti l’effettiva frequenza dei corsi
7) I lavoratori iscritti e frequentanti regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, hanno diritto ad essere inseriti in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e non sono obbligati a prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
8) I lavoratori hanno diritto di fruire di due giorni di permesso retribuito, oltre a quello dell’esame, nei
due giorni lavorativi precedenti.
9) I due giorni del precedente comma non sono retribuiti nel caso in cui l'esame universitario sia stato
sostenuto per più di due volte nello stesso anno accademico.
Art. 40 - Congedo di Maternità/Paternità (Retribuito)
52
1) Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente e ss.mm.ii., il lavoratore ha diritto di
astenersi dall’attività lavorativa per fruire del congedo di maternità/paternità e di ricevere il pagamento
dell’indennità INPS spettante.
2) In ogni caso, Il lavoratore, durante i periodi di congedo di cui al precedente comma, ha diritto alla
corresponsione complessiva dell’80% della normale retribuzione spettante da contratto alla data di
inizio astensione, comprensiva dell’eventuale indennità a carico del datore di lavoro.
3) Il lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro la documentazione attestante l’inoltro della richiesta
di congedo all’INPS nei tempi concordati con il datore di lavoro.
4) Durante tale periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ed alla ripresa
dell’attività lavorativa ha diritto agli aggiornamenti formativi ritenuti necessari per lo svolgimento della
mansione contrattualmente prevista.
Art. 41 - Congedo Parentale (Retribuito)
1) Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente e ss.mm.ii., il lavoratore ha diritto di
astenersi facoltativamente dall’attività lavorativa per fruire del congedo parentale e di ricevere il
pagamento dell’indennità INPS spettante.
2) Le Parti convengono che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario
medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a
quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Il presente comma è cedevole rispetto alla
contrattazione di II Livello.
3) Il lavoratore che vuole usufruire del congedo parentale è tenuto a presentare richiesta scritta al datore
di lavoro con la precisazione della durata minima ed il certificato di nascita ovvero la dichiarazione
sostitutiva.
4) Il lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro la documentazione attestante l’inoltro della richiesta
di congedo all’INPS nei tempi concordati con il datore di lavoro.
5) Durante tale periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ed alla ripresa
dell’attività lavorativa ha diritto agli aggiornamenti formativi ritenuti necessari per lo svolgimento della
mansione contrattualmente prevista.
Art. 42 - Congedo Matrimoniale (Retribuito)
1) Il lavoratore non in prova ha diritto ad un congedo della durata di 15 giorni in caso di matrimonio o di
unione civile, da fruire in via continuativa.
2) Il congedo matrimoniale è previsto anche per i lavoratori a tempo determinato nei limiti della durata
del rapporto di lavoro.
3) Il periodo di congedo matrimoniale è integralmente retribuito con la normale retribuzione.
4) Il periodo di congedo non può essere computato né nel periodo di ferie annuali né nel periodo di
preavviso.
5) Il congedo matrimoniale è previsto anche per coloro che si sposano per la seconda volta purché venga
effettuato con la cerimonia civile e non è previsto per chi contrae il solo matrimonio religioso.
6) Il Lavoratore è tenuto a formalizzare la richiesta di congedo almeno 15 (quindici) giorni prima della data
fissata per il matrimonio ed a completare la consegna della documentazione entro i 60 (sessanta) giorni
successivi la data del matrimonio.
53
7) Se per motivi organizzativi o legati all'attività aziendale non sia possibile fruirne nei giorni
immediatamente successivi alla cerimonia, tale periodo deve essere concesso entro i 30 giorni
successivi al matrimonio.
Art.43 - Ferie
1) Il lavoratore ha diritto ad un periodo di 4 (quattro) settimane di ferie annuali. La settimana di ferie è
ragguagliata a 5 (cinque) ovvero 6 (sei) giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale
orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 (cinque) o 6 (sei) giorni.
2) Dal periodo di ferie sono esclusi i giorni di riposo settimanale previsti per legge e le festività di cui al
presente contratto, che cadono nel periodo stesso. Di conseguenza il periodo di ferie sarà ampliato di
tanti giorni quante sono le giornate appena precisate in esso incluse.
3) Le ferie possono essere interrotte dal lavoratore, in caso di sopraggiunta malattia, fornendo tempestiva
comunicazione e idonea certificazione al datore di lavoro
4) Compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di
lavoro stabilire un periodo di ferie, pari a due settimane, nei periodi di minor lavoro o in caso di chiusura
per ferie aziendali.
5) Le ferie sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione e, comunque devono essere
fruite entro i 18 mesi dalla conclusione dell’anno di maturazione
6) Nel caso in cui il datore di lavoro richiami il lavoratore dalle ferie per cause relative al servizio, al
lavoratore è riconosciuto il diritto a completarle successivamente, nei termini concordati, oltre ad
ottenere il rimborso delle spese sostenute per il rientro in sede e per l’eventuale ritorno nel luogo dove
trascorreva le ferie.
7) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi del periodo di
ferie previsto dal presente CCNL, quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato e le eventuali frazioni
di mese uguali o superiori ai 15 giorni per l'anno di competenza. L’indennità sostituiva delle ferie viene
calcolata dividendo la normale retribuzione per 26(ventisei).
8) Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione.
9) Per le lavoratrici o i lavoratori che esercitano la patria potestà su minori e che non hanno all’interno del
nucleo familiare convivente l’altro genitore, le Imprese riconoscono un titolo di preferenza per la
concessione del periodo feriale
10) Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e misto, il periodo di ferie è calcolato
proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della
retribuzione intera.
Art. 44 - Banca Ferie Solidali
1) In ogni impresa può essere istituita la banca delle ferie solidali attraverso la quale i lavoratori possono
cedere a titolo gratuito le ferie non utilizzate eccedenti quelle maturande nell’anno in corso;
2) La cessione potrà essere al massimo di 10 giorni complessivi per ciascun anno che eccedano comunque
il periodo minimo delle quattro settimane di ferie annuali
3) Le ferie solidali possono essere utilizzate da:
• Lavoratori bisognosi di ferie per assistere i figli minori, il coniuge o il convivente che
necessitino di cure costanti per patologie riconosciute attraverso certificazione prodotta dalle
strutture sanitarie pubbliche;
• Per sé stessi in quanto affetti da grave patologia oncologica riconosciuta attraverso
certificazione prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche;
54
4) La richiesta di utilizzo delle ferie solidali può essere avanzata per un massimo di 15 giorni per ciascuna
istanza, reiterabile fino a due volte;
5) A seguito di ricezione anche di una sola richiesta, l’impresa comunica a tutto il personale le esigenze
presentate dai lavoratori, in forma anonima, di ferie solidali ed invita i dipendenti, su base volontaria,
a indicare la loro adesione alla richiesta con l’indicazione della quantità di giorni che intendono cedere
a carattere solidale.
Art. 45 - Congedo per malattia figli (Non retribuito)
1) Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente e ss.mm.ii., i genitori, alternativamente,
hanno la possibilità di usufruire di un periodo di assenza dal lavoro per malattia dei propri figli, non
retribuito.
2) Il datore di lavoro non può sottrarsi al riconoscimento del congedo ed il lavoratore è tenuto a
documentare la malattia attraverso certificato sottoscritto dal medico curante o convenzionato con il
Servizio Sanitario Nazionale.
3) Il presente congedo non può essere fruito per accompagnare il proprio figlio a visite mediche non legate
ad un peggioramento dello stato di salute.
Art. 46 - Congedi (non retribuiti)
1) Il lavoratore può richiedere un congedo, non retribuito, non superiore a due anni, continuativo o
frazionato, nell’arco della vita lavorativa, per gravi e documentati motivi familiari.
2) I gravi motivi devono riguardare:
▪ coniuge, anche se legalmente separato o unito civile;
▪ persona entro il terzo grado di parentela o affinità, anche non convivente;
▪ convivente (purché la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione
anagrafica)
3) Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi ed almeno la durata minima del
periodo di congedo richiesto.
4) La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi devono presentare idonea documentazione del
medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina
generale o del pediatra di libera scelta o della str uttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento
chirurgico. Non è sufficiente la presentazione della semplice attestazione di accompagnamento alla
visita rilasciata al dipendente. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al
datore di lavoro entro 5 (cinque) giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della
lavoratrice.
5) Le Parti concordano che possono essere richiesti ulteriori congedi, con almeno 30 (trenta) giorni di
anticipo, precisando i motivi della richiesta e relativa documentazione.
6) L’azienda è tenuta ad effettuare una valutazione della richiesta di congedo, entro 10 (dieci) giorni dalla
presentazione, e a comunicarne l’esito al dipendente.
7) Per comprovate ragioni organizzative e produttive che non consentano la sostituzione del dipendente
e con motivazione scritta, l’azienda può non accogliere la richiesta, concedere un periodo parziale del
congedo o proporre il rinvio ad un periodo successivo e determinato
8) Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
9) L’esercizio di tale diritto è consentito contemporaneamente ai lavoratori nel limite dell’uno per
cento della forza occupata e, comunque, garantendo lo svolgimento della normale attività produttiva,
mediante accordi aziendali. Possono assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva
55
10) Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della
suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.
11) L’azienda può negare il congedo nei rapporti a tempo determinato per incompatibilità tra la durata
del rapporto ed il periodo del congedo richiesto o nei casi in cui il lavoratore stia sostituendo un altro
dipendente in congedo.
12) Se non è stata fissata una data precisa al momento della concessione del congedo, il lavoratore può
rientrare in servizio previa richiesta al datore di lavoro.
13) Il dipendente conserva il posto di lavoro durante il congedo e non può svolgere alcun tipo di attività
lavorativa, anche non retribuita, diversa da quella integrativa della formazione. Il lavoratore, durante il
congedo, non ha diritto alla retribuzione ed Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai
fini previdenziali;
Art. 47 - Congedi per Formazione (non retribuiti)
1) Il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio può richiedere una sospensione del rapporto
di lavoro per congedi formativi per un periodo pari ad un massimo di 11 mesi, continuativo o frazionato,
finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo
grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle
poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
2) Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la
malattia e con altri congedi.
3) Una grave e documentata infermità, intervenuta durante il periodo di congedo, previa
comunicazione scritta al datore di lavoro, comporta l’interruzione del congedo medesimo.
Art. 48 - Tossicodipendenza ed Etilismo
1) Il lavoratore assunto a tempo indeterminato, di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza o lo
stato di etilismo, e che intende accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari
delle ASL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socioassistenziali abilitate, ha per una sola volta
diritto, ad un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo utile
all’esecuzione del trattamento riabilitativo.
2) Nei casi di tossicodipendenza il periodo di aspettativa non potrà essere superiore a tre anni e nei casi
di etilismo non potrà essere superiore a quattro mesi
3) Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta al datore di lavoro unitamente alla
documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza od etilismo e programmi di riabilitazione
4) Il lavoratore, con cadenza mensile, deve presentare al datore di lavoro la certificazione rilasciata dalla
struttura riabilitativa circa la prosecuzione effettiva del programma.
5) Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni
dal completamento del trattamento riabilitativo o alla scadenza del triennio ovvero dalla data
dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
6) Il lavoratore a tempo indeterminato, familiare di tossicodipendente od alcolista può richiedere un
periodo di aspettativa, anche frazionabile, non superiore a sei mesi, compatibilmente con le esigenze
tecniche e produttive dell’azienda.
7) In tutti i casi di aspettativa menzionati non si ha diritto a retribuzione né a decorrenza di anzianità di
servizio per alcun istituto di legge e di contratto.
Art. 49 - Ritiro della Patente di Guida
56
1) Il lavoratore cui è stata ritirata la patente, per motivi con non comportano il licenziamento e
comunque diversi da tossicodipendenza e alcolismo, se impossibilitato a svolgere la propria mansione,
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza retribuzione né a decorrenza di
anzianità di servizio per alcun istituto di legge o contrattuale.
2) In alternativa, il lavoratore può essere destinato ad altri incarichi, anche con retribuzione
equivalente al livello ed alla mansione assegnata; il lavoratore può rifiutare tale assegnazione senza che
ciò comporti motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3) Il datore di lavoro, entro 30 giorni dal riacquisto della patente, è tenuto a ricollocare il lavoratore
nel ruolo e nella mansione ricoperti precedentemente al ritiro della patente; il rifiuto da parte del
lavoratore alla ricollocazione di cui al presente comma, opposto senza giustificato motivo, può essere
causa di risoluzione del rapporto di lavoro con diritto al preavviso
Art. 50 - Telelavoro e Lavoro Agile (Smart Working)
1) Telelavoro e lavoro agile sono modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato e può
svolgersi anche con contratto part -time od a tempo determinato. Tali modalità non sono applicabili ai
lavoratori occasionali od autonomi.
2) Il telelavoratore svolge la propria prestazione attraverso una forma di organizzazione del lavoro
prevalentemente a distanza, resa possibile dall' utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete
di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l'azienda, senza che vi sia la necessità della
presenza fisica continuativa all’interno dei locali aziendali
3) Il lavoratore agile svolge la propria prestazione con l’assenza di vincoli orari o spaziali e con
un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi nel rispetto dell'organizzazione delle attività assegnate dal
responsabile a garanzia dell'operatività dell'azie nda e dell'interconnessione tra le varie funzioni
aziendali; la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte
all’esterno senza una postazione fissa ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavor o
giornaliero e settimanale come da legge e dalla presente contrattazione collettiva.
4) La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro o lavoro agile ha carattere volontario e
pertanto non può essere pretesa dal lavoratore o dall’azienda, salvo la sua espressa previsione all’atto
dell’assunzione; il rifiuto da parte del lavoratore a svolgere la propria prestazione con le modalità di cui
al presente articolo non costituisce motivo legittimo per l’interruzione del rapporto di lavoro.
5) L’accordo fra le parti deve risultare da atto scritto e comunicato con le modalità previste dalla
normativa vigente.
6) Nell’atto scritto, di cui deve essere consegnata copia al lavoratore, devono essere indicati i dati
delle parti, la tipologia di lavoro (tempo determinato o indeterminato), la sua durata, oltre a quanto
compatibilmente previsto dall’articolo “Assunzione”
7) Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ad ogni parte è consentito dare disdetta e chiedere
il ritorno allo svolgimento stabile della prestazione nei locali aziendali con un preavviso di almeno 60
giorni (novanta se il lavoratore è disabile)
8) Nel caso di accordo per il tempo determinato, ad ogni parte è consentito dare disdetta, prima della
scadenza del termine, in presenza di un giustificato motivo
9) L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei
locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla
disconnessione per il lavoratore.
10) Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno
dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
57
11) Il telelavoro o il lavoro agile può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore
per tutte quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di
controllo sul lavoro di altri dipendenti o l’acce sso a materiali e/o informazioni che per natura o per
logistica non possono essere posti fuori dall’azienda stessa.
12) Il telelavoratore ed il lavoratore agile hanno gli stessi diritti legali e contrattuali previsti per il
lavoratore impiegato presso i locali aziendali, di pari livello e mansione, ed è assoggettato al potere
direttivo, organizzativo e di controllo dell’azienda
13) Il telelavoratore ed il lavoratore agile hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli
strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono, in correlazione con la strumentazione aziendale, e sulle
tecniche di questa specifica forma di organizzazione di lavoro
14) Il datore di lavoro deve concedere le stesse opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo
della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili
15) Il datore di lavoro, salvo diversi accordi, si fa carico della postazione del telelavoratore o del
lavoratore agile relativamente ai collegamenti telematici necessari per effettuare la prestazione,
l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, i ncluse quelle relative alla realizzazione ed al
mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché della copertura assicurativa
della stessa.
16) Il datore di lavoro è tenuto a adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quanto
riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore o dal
lavoratore agile per fini professionali.
17) Il datore di lavoro promuove l’adozione di policy aziendali basate sul concetto di security by design,
che prevedono la gestione dei data breach e l’implementazione di misure di sicurezza adeguate che
comprendono, a titolo meramente esemplificativo, se del caso la crittografia, l’adozione di sistemi di
autenticazione e VPN, la definizione di piani di backup e protezione malware.
18) Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad informare prontamente il telelavoratore e il lavoratore agile
in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati, a cui
devono attenersi i lavoratori.
19) In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi per la protezione (antivirus), la
salvaguardia (backup), la perdita (crash) dei dati gestiti dal telelavoratore o dal lavoratore agile, nonché
dei costi derivanti dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, indipendentemente dalla proprietà
degli stessi.
20) Il datore di lavoro è tenuto a adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del
telelavoratore e del lavoratore agile, tutelarne la salute, la sicurezza, anche professionale, e la
riservatezza, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.
21) Il datore di lavoro deve informare il telelavoratore ed il lavoratore agile circa le prescrizioni di
sicurezza ed igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti da utilizzare; il
telelavoratore e il lavoratore agile sono tenuti a rilasciare dichiarazione di ricezione dell’informativa
22) Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di telelavoro
o lavoro agile, salvo diverse intese, devono essere fornite al lavoratore dall'azienda e resteranno di
proprietà aziendale.
23) Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, sono
oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della instaurazione del telelavoro o del
lavoro agile.
24) Il telelavoratore e al lavoratore agile hanno l’obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di
informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature
fornitegli.
58
25) In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali, il lavoratore deve
darne pronta comunicazione al datore di lavoro che può inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo
aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare
il guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far
accedere il tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporta l'automatica estinzione de l
rapporto di telelavoro e il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.
26) In caso di furto delle dotazioni strumentali, il telelavoratore o il lavoratore agile devono darne
immediata comunicazione all'azienda, tramite l’invio telematico della copia della denuncia di furto
presentata presso le autorità competenti. La denuncia e l a relativa comunicazione devono essere
effettuate entro il giorno stesso della scoperta del furto.
27) Le parti convengono di individuare le misure necessarie a facilitare l’accesso al lavoro agile per i
lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di
lavoro come misura di accomodamento ragionevole.
28) Alla contrattazione di II Livello è demandata:
▪ la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma
gestione dell’organizzazione del lavoro al telelavoratore e al lavoratore agile;
▪ ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi
informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
▪ l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
▪ l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda;
▪ l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità fisica o telematica;
▪ la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore o del
lavoratore agile per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti
dati in dotazione agli stessi.
29) In mancanza di contrattazione di II Livello valgono gli accordi tra l’azienda e il singolo lavoratore,
che può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
30) In ogni caso, quanto necessario per regolamentare il rapporto di telelavoro e lavoro agile deve
essere definito prima dell’inizio di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Art. 51 - Trasferimento
1) Per trasferimento si intende uno spostamento del luogo di lavoro del dipendente definitivo e senza
limiti di durata. Esso trasferisce la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della stessa azienda.
2) Il lavoratore può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive che sussistono al momento del trasferimento, senza il consenso
del lavoratore. Nei casi diversi dal precedente comma il trasf erimento non sarà possibile senza il
consenso del lavoratore.
3) Il trasferimento del lavoratore deve essere comunicato per iscritto con congruo preavviso e,
comunque, con almeno 60 giorni di anticipo. La comunicazione deve essere corredata dalle motivazioni
che hanno portato allo spostamento. L’inosservanza di quanto p revisto dal presente comma ne
comporta l’illegittimità.
4) Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore trasferito un importo una tantum
corrispondente ad una retribuzione mensile per 3 (tre) mesi.
5) Nel caso in cui il lavoratore sia costretto, nella nuova località di trasferimento, a sottoscrivere un
contratto di affitto, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, per almeno 6 (sei) mesi, l’importo del
canone di locazione e delle utenze domestiche.
59
6) Il datore di lavoro è tenuto, altresì, al rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento
e trasporto anche con riferimento ai familiari a carico del lavoratore.
7) Ulteriori disciplina e determinazione di quanto precede è demandata alla contrattazione di II Livello.
Art. 52 - Trasferta
1) Per trasferta si intende uno spostamento del luogo di lavoro del dipendente temporaneo e con
limite di durata
2) Il lavoratore che, per motivi di servizio, svolge la propria prestazione in sede diversa da quella
prevista dal contratto di lavoro ha diritto al rimborso relativo alle spese di viaggio, vitto ed alloggio.
3) Se il mezzo di locomozione non è fornito dal datore di lavoro con costi a proprio carico, il lavoratore
può utilizzare il proprio con diritto all’indennità chilometrica
4) Se la prestazione lavorativa in trasferta viene svolta per l’intero orario ordinario giornaliero, il
lavoratore ha anche diritto all’indennità di trasferta o diaria giornaliera nei casi di prestazione lavorativa
svolta in più giornate lavorative, corrispon dente almeno al 25% della quota giornaliera della
retribuzione; alla contrattazione di II Livello è demandata la possibilità di incrementarne la percentuale;
5) Fatta salva la relativa indennità di trasferta/diaria giornaliera, è demandata alla contrattazione di II
Livello la determinazione e regolamentazione puntuale delle modalità di rimborso, tenendo conto
anche del regime fiscale e previdenziale, scegliendo fra:
▪ Rimborso a piè di lista o analitico
▪ Rimborso forfettario
▪ Rimborso misto
Art. 53 - Trasfertismo
1) I lavoratori trasfertisti svolgono la prestazione lavorativa in un luogo diverso dalla sede di lavoro
non in maniera “occasionale” ma “strutturale o per contratto”.
2) Rientrano in questa disciplina i lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti
condizioni:
▪ la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro,
intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non quello di assunzione
(quest'ultimo, infatti, può non coincidere con quello di svolgimento dell’attività lavorativa);
▪ lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente
(ossia lo spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro);
▪ la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in
luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa,
vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attrib uita senza distinguere se il
dipendente si sia effettivamente recato in trasferta.
3) Il lavoratore trasfertista ha diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute e analiticamente
documentate, all’Indennità trasfertisti per ciascun giorno lavorato nel mese ed indipendentemente dal
fatto che si sia effettivamente recati in trasferta, corri spondente almeno al 5% della quota giornaliera
della retribuzione; alla contrattazione di II Livello è demandata la possibilità di incrementarne la
percentuale;
60
Art. 54 - Distacco
1) L’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio
interesse produttivo, anche di carattere non economico, che deve essere specifico, rilevante concreto
e persistente, pone temporaneamente il lavoratore (distaccato) a disposizione di altro soggetto
(distaccatario) per svolgere una determinata attività lavorativa.
2) Il distaccante conserva la piena responsabilità del trattamento economico e normativo a favore del
lavoratore distaccato, nonché l’esercizio del potere disciplinare; il distaccatario, invece, esercita il
potere direttivo in relazione alle attività svolte quotidianamente dal lavoratore.
3) Il distacco deve essere comunicato con atto scritto con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.
4) Se il distacco comporta un mutamento di mansioni, deve avvenire con il consenso del lavoratore. Se
adibito a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo
corrispondente per l’intera durata del distacco.
5) Se il distacco comporta il trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50Km da quella in cui il
lavoratore è adibito, può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive
o sostitutive.
6) Nei casi di distacco non si applica la disciplina del trasferimento e non decorre il termine per
l’acquisizione automatica del livello superiore.
7) Le Parti concordano circa la necessità di un accordo fra le OO.SS. stipulanti il presente contratto, qualora
i lavoratori distaccati dal datore di lavoro siano in numero superiore alle 5 (cinque) unità; a tal fine i
lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
Art. 55 - Reperibilità
1) La reperibilità consiste in una prestazione strumentale e accessoria rispetto all’ordinaria prestazione
lavorativa
2) La reperibilità è legata allo svolgimento di particolari servizi caratterizzata dalla necessità e dall'obbligo
dei lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata
secondo le disposizioni aziendali
3) Le Parti concordano circa la necessità di uno specifico accordo aziendale per definire le specifiche
modalità operative e le relative compensazioni, per l’obbligo di reperibilità, la chiamata e la prestazione
richiesta, sia in termini di riposi compensativi che di trattamento economico, come pure, ove possibile,
in termini di rotazione; tale accordo dovrà comunque prevedere una indennità forfetaria non inferiore
a € 12,00 (dodici/00), in aggiunta alla retribuzione per le ore di durata dell'intervento.
4) La pronta disponibilità, ove non espressamente previsto in sede di assunzione, si basa sull’intesa fra le
parti ma, ove le particolarità del servizio svolto dall’azienda lo richiedano necessariamente, per ragioni
di pubblica utilità, il lavoratore potrà ri fiutarsi soltanto in presenza di gravi motivi, adeguatamente
documentati, in mancanza dei quali il rifiuto potrà essere considerato giustificato motivo di
licenziamento.
61
Art. 56 - Malattia e Infortunio non sul lavoro
1) In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire i preposti aziendali tramite
chiamata telefonica, e-mail o fax direttamente ovvero tramite interposta persona, entro la prima ora
del normale orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica l’assenza, fatti salvi i casi di giustificato e
documentato impedimento o cause di forza maggiore, al fine di consentire all'impresa stessa di
provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi
2) Il lavoratore è tenuto a comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia
rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria, anche nei casi di continuazione ovvero di insorgenza di
una nuova malattia senza soluzione di continuità
3) In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento,
l’assenza è considerata ingiustificata e possono essere applicati i provvedimenti disciplinari di cui al
presente contratto.
4) Il lavoratore deve rendersi reperibile nel proprio domicilio fin dal primo giorno di assenza e per tutto il
periodo di malattia, secondo gli orari previsti dalle vigenti disposizioni, al fine di consentire le visite
mediche di controllo.
5) Le variazioni di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro devono essere
comunicate tempestivamente all’impresa;
6) Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti alla malattia o per gravi
eccezionali motivi familiari, devono essere preventivamente comunicati all’Azienda e successivamente
documentati.
7) Il lavoratore non in periodo di prova o preavviso, nei casi di interruzione del servizio per malattia o
infortunio non sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi:
▪ 270 giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni
▪ 365 giorni di calendario per anzianità oltre i 5 anni
8) In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto indicati sono riferiti ad un arco temporale di
24 mesi
9) Le assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, regolarmente certificate, sono computate agli
effetti di tutti gli istituti contrattuali, nei limiti del periodo di conservazione del posto.
10) Il lavoratore ha diritto a percepire un trattamento integrativo a carico del datore di lavoro, ad
integrazione di quanto comunque percepito da parte degli istituti previdenziali o assistenziali, calcolato
sulla normale retribuzione, tale da fargli raggiungere complessivamente:
▪ in caso di malattia o infortunio non sul lavoro di durata inferiore o pari a 8 giorni, il 100%
della retribuzione a partire dal 4° giorno e, limitatamente al primo evento morboso in ragione
d’anno di calendario (1Gennaio-31Dicembre) anche il 100% per i primi 3 giorni di malattia
▪ in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorni, il 100% della
retribuzione a partire dal 1°giorno e fino al 180°giorno;
62
Art. 57 - Aspettativa non Retribuita per Malattia
1) Il lavoratore può chiedere di fruire di un periodo di aspettativa generica di durata non superiore
a 120 giorni, debitamente certificato (certificati medici o degenza ospedaliera), nel caso in cui perduri lo
stato di malattia.
2) La richiesta deve essere effettuata con lettera Rac A/R o PEC con almeno 24 ore di anticipo
rispetto al termine di scadenza del periodo di conservazione del posto di lavoro.
3) Per i malati con gravi patologie oncologiche o patologia grave e continuativa che comporti
terapie salvavita periodicamente accertate da una commissione medica pubblica, il periodo di aspettativa
generica, previa richiesta scritta da parte del lavoratore, è prorogato fino a guarigione clinica e comunque
di durata non superiore a 12 mesi.
4) La proroga del periodo di aspettativa di cui al precedente comma è esteso alle patologie per le
quali sarà riconosciuto lo stato di “grave infermità” da parte delle strutture ospedaliere e/o dalle A.S.L.
5) Prima della scadenza dell’aspettativa generica, i lavoratori interessati devono fornire al datore
di lavoro idonea certificazione medica comprovante lo stato di salute e idoneità alla ripresa dell’attività
lavorativa.
6) Durante l’aspettativa non decorre retribuzione e non matura alcun istituto contrattuale
Art. 58 - Lavoratori Affetti da Tubercolosi
1) I lavoratori affetti da tubercolosi, ricoverati in istituti sanitari o casi di cura a proprie spese o a
carico dell'assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, hanno
diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a
causa della malattia tubercolare.
2) Nell’ipotesi di dimissioni dall’istituto o casa di cura suddetti, per dichiarata guarigione,
antecedente alla scadenza dei quattordici mesi dalla data di sospensione anzidetta, il diritto alla
conservazione del posto permane fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
3) Le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità sono tenute a conservare
il posto ai Lavoratori affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura
per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
4) Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque se viene dichiarata l'inidoneità fisica
permanente al posto occupato prima della malattia. Sulle contestazioni relative all'inidoneità stessa
decide in via definitiva il direttore del consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da
sanitari indicati dalle Parti.
Art. 59 - Malattia e Infortunio sul Lavoro
1) In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore è tenuto a dare immediata notizia al datore di lavoro,
anche se l’infortunio è di lieve entità, salvo casi di forza maggiore o provate ragioni di impedimento,
affinché possano essere prestate le cure di primo soccorso e consentite le denunce di legge da
presentare presso l’autorità competente più vicina.
2) Il lavoratore ha diritto, a copertura della giornata in cui avviene l’infortunio alla corresponsione,
da parte del datore di lavoro, all’interna quota giornaliera della normale retribuzione
3) In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore non in prova
ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica.
4) Il lavoratore ha diritto a percepire un trattamento integrativo a carico del datore di lavoro, ad
integrazione di quanto comunque percepito dall’INAIL e fino alla guarigione clinica, tale da fargli
conseguire complessivamente un importo pari 100% della retribuzione.
63
5) L’indennità posta a carico del datore di lavoro non è dovuta nel caso in cui l’INAIL non riconosca
per qualsiasi motivo l’infortunio.
6) Il lavoratore può richiedere un periodo di aspettativa per la conservazione del posto, durante il
quale non matura alcun elemento retributivo né l’anzianità di servizio, dal 180° giorno e fino alla
cessazione dell’indennità di inabilità temporanea da parte dell’INAIL.
7) La richiesta, di cui al precedente comma, deve essere presentata all’impresa entro la scadenza del
180° giorno del periodo di comporto unitamente a idonea documentazione comprovante il perdurare
dello stato di inabilità temporanea assoluta per il periodo di aspettativa.
Art. 60 - Divise, Camici
1) Nei casi in cui è fatto obbligo al lavoratore di indossare speciali divise la spesa è interamente a
carico dell’Impresa;
2) Altresì, è a carico dell’Impresa la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori sono tenuti ad
indossare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari;
3) II lavoratore deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione senza
apportarvi nessuna modificazione, se non dopo averne chiesta e ottenuta autorizzazione.
4) È facoltà del lavoratore scegliere il tempo ed il luogo per effettuare le operazioni accessorie
quali, ad esempio, indossare e togliere gli indumenti di lavoro, provvedere alla pulizia e all’igiene ecc,
prima dell’inizio dell’orario di lavoro previsto, in quanto attività rientranti nel concetto di diligenza
preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa e conseguentemente non retribuita.
5) Nei casi in cui al lavoratore sia fatta richiesta con comunicazione scritta di svolgere
esclusivamente le operazioni accessorie presso la sede di lavoro in locali adibiti a tal fine quali ad
esempio, indossare e togliere gli indumenti di lavoro, o la suindicata direttiva aziendale risulti dal
regolamento aziendale, il periodo di tempo necessario per l’espletamento delle operazioni in
questione rientra nell’orario di lavoro.
Art. 61 - Inventari
1) Gli inventari dei magazzini potranno essere eseguiti, di norme, due volte per ogni esercizio annuale
durante l’orario normale di lavoro, o ricorrendo al lavoro straordinario.
Art. 62 - Lavori nelle Celle Frigorifere
1) Al personale adibito ai lavori di facchinaggio è appannaggio, in modo non occasionale giornalmente
all’interno delle cella frigorifere, sarà corrisposta una maggiorazione del 10% sull'intera paga giornaliera
relativa alla base di calcolo per il lavoro straordinario.
2) A livello di bacino saranno discusse quelle realtà che sono difformi dalla presente norma.
3) Tale personale dovrà essere sottoposto a visita preventiva di idoneità per tale la\loro e dotato dagli
opportuni indumenti protettivi
4) I lavoratori addetti ai lavori nelle celle frigorifere hanno diritto, in assenza di. soluzioni organizzative
o tecnologiche di prevenzione dei rischi, ad una sosta di 1 ora giornaliera
Art. 63 - Lavoro Fuori Sede
64
1. Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio,
l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
2. In tale ipotesi, ove gli sia richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà
tanto tempo prima della fine del normale orarlo di lavoro, quanto è strettamente nece ssario al
lavoratore - in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione - per raggiungere la sede.
3. Le spesa di trasporto, di villa e dell’eventuale pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro.
Art. 64 - Lavoratori Fuori Residenza
1. Ai lavoratori assunti per lavori fuori della loro normale residenza, ai quali è fatto obbligo dl
permanere con pernottamento sul posto d i lavoro durante tutto il periodo della lavorazione, II datore di
lavoro dovrà garantire l’occupazione per tutta la durata del ciclo lavorativo per cui è stato assunto salvo che
le lavorazioni non si esauriscano in un tempo minore per cause indipendenti dal la volontà del datore di
lavoro.
2. I prestatori d’opera dl cui al presente articolo sono esentati dal periodo di prova,
3. Ai lavoratori di cui al presente articolo il datore di lavoro do vrà versare, a titolo di anticipo, una
somma corrispondente all’importo di quattro giornate di lavoro calcolate in base alla retribuzione minima
del livello al quale I singoli prestatori d’opera sono assegnati; l'anticipo sarà detratto dall’importo dall’
ultimo periodo di paga spettante al lavoratore.
4. Le spese di viaggio dl andata e ritorno sono a carico del datore di lavoro se questi non vi proceda
direttamente con mezzi propri.
5. Agli stessi lavorato sarà Corrisposta una indennità per il vitto e per l’alloggio, pari al 25% della
retribuzione complessiva giornaliera stabilita per il livello al quale il lavoratore appartiene, salvo che
l’impresa non provveda direttamente; in tal caso il vitto dovrà essere conforme alle disposizioni igienico -
sanitarie e sufficiente nelle quantità.
6. L’alloggio dovrà essere fornito degli indispensabili ed idonei servizi logistici
7. L'indennità dl cui al presente articolo è corrisposta per tutto il periodo tranne che per le giornate
non lavorative per cause dipendenti dalla volontà del lavoratore.
Art. 65 - Missioni
1) L‘azienda ha la facoltà dl inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza.
In tal caso al suddetto personale compete:
i. il rimborso delle spese di viaggio;
ii. il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
iii. II rimborso delle spase postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato
nell’interesse dell’azienda;
iv. una diaria non Inferiore al doppio della retribuzione giornaliera complessiva di fatto; qualora non
vi sia pernottamento fuori sede la diaria sarà ridotta di un terzo.
2) Per le missioni di durata superiore al mese sarà corrisposta una diaria ridotta del 10%.
Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
3) In sostituzione delle diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonché della diaria dl cui al terzo
comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista
delle spese di vitto ed alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.
65
4) Per brevi trasferte in località vicine sarà rimborsata la spesa elettiva del viaggio e quella di
soggiorno. Agli addetti al trasporto delle merci per mezzo di autocarri e autotreni, comandati a
prestare servizio extraurbano, in sostituzione della diaria di cui ai commi precedenti ed anche a
copertura delle eventuali ore non lavorate e non retribuitili, sarà corrisposta per le prestazioni
eccedenti il normale orario di lavoro una indennità di trasferta, comprensiva dello straordinario a
della maggiorazione per lavoro ordinarlo notturno, nelle seguenti misure:
ORE MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE GLOBALE GIORNALIERA
Dalla 9 alla 10
50%
Dalla 9 alla 12 70%
Dalla 9 alla 14 90%
Dalla 9 alla 16 110%
Dalla 9 alla 18 130%
Dalla 9 alla 20 150%
Dalla 9 alla 22 170%
Dalla 9 alla 24 190%
5) Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili fra loro.
6) Tale prestazione avverrà nel rispetto dei tempi di guida e di riposo da parte del conducente stabilite
dalla legge e/o di regolamenti comunitari.
7) Lo stesso trattamento potrà essere esteso al personale campì0harista al seguito dell’autista per il
ritiro della merce In campagna.
Art. 66 - Assistenza Legale
1) Le imprese assicureranno e sosterranno le spese relative all’assistenza legale che dovesse risultare
necessaria al lavoratore per circostanze intervenute nel corso del servizio. Così come l’impresa
assicurerà interamente il trattamento economico per ore ne cessarie al lavoratore che debba rendere
una testimonianza giudiziale per accadimenti intervenuti nel corso del servizio.
Art. 67 - Divieto di Concorrenza
1) È proibito al lavoratore, se non previamente autorizzato per iscritto, prestare la propria opera in
qualsiasi forma presso un’impresa concorrente con quella dalla quale sia stato assunto.
2) La violazione del presente articolo è causa di licenziamento senza preavviso ex artt. 7, legge
300/1970 e 2119 c.c..
Art. 68 - Risarcimento Danni
1) Ogni danno subito dall'azienda che può dare origine a risarcimento con trattenuta busta paga deve
essere contestato formalmente al lavoratore ai sensi dell’art. 7, legge n. 300/1970.
2) Una volta accertata definitivamente, sia in via giudiziale che transattiva tra le parti, l’entità
economica del danno, l’importo è ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della paga
lorda di fatto per ogni periodo di retribuzione.
3) ln caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il saldo eventuale è trattenuto su tutti i compensi e
indennità erogati al lavoratore a qualsiasi titolo.
Art. 69 - Codice Disciplinare
66
1) Il lavoratore deve espletare l’attività per la quale stato assunto con il massimo impegno e la
massima diligenza e, in particolare:
▪ osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o suo delegato
ed adempiere a tutte le formalità che l'impresa ha posto in essere per il
controllo delle presenze;
▪ svolgere tutti i compiti che lui assegnati dal datore di lavoro, nel rispetto
delle norme del presente CCNL e delle disposizioni di legge, con la massima
diligenza;
▪ osservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell’impresa evitando di
divulgare qualsiasi notizia o informazione che riguardi l’Impresa e/o i suoi
utenti e, specialmente alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di
mercato usate e in uso presso l’impresa stessa;
▪ evitare, in forza della posizione assegnatagli e dei relativi compiti, di trarre
in qualsiasi modo profitto a danno dell’impresa in cui lavora, evitando
altresì di assumere impegni e incarichi, nonché di svolgere attività in
contrasto con gli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro;
▪ usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con
la clientela ed il pubblico che, per qualsiasi motivo, intrattenga rapporti con
impresa;
▪ evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell’impresa e
trattenersi oltre il normale orario di lavoro stabilito, salvo che vi sia
autorizzazione dell’impresa stessa, ovvero, che sia previsto dal presente
CCNL o da disposizioni legislative;
▪ rispettare tutte le disposizioni in uso presso l’azienda e dettate dai titolari
e/o superiori gerarchici se non contrastanti con il presente CCNL e con le
leggi vigenti;
▪ comunicare per iscritto ogni cambiamento di residenza, domicilio e/o
dimora; seguire scrupolosamente le norme in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro.
Disposizioni disciplinari
2) I lavoratori che si rendano inadempienti dei doveri inerenti all’attività da svolgere in
riferimento al rapporto di lavoro instaurato saranno sanzionati, in base alla gravità della infrazione
commessa, con:
I.il rimprovero verbale;
II.il rimprovero scritto;
III. la multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore del minimo tabellare;
IV.la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
V.il licenziamento disciplinare con o senza preavviso.
Mancanze punibili il rimprovero verbale o scritto
3) Il rimprovero verbale o scritto viene comminato per lievi irregolarità nell’adempimento della
prestazione lavorativa e per violazioni di minor rilievo in relazione al dovere di corretto
comportamento.
Mancanze punibili con la multa:
67
▪ per recidiva, entro 2(due) anni, dell’applicazione, sulle stesse mancanze, del rimprovero
scritto;
▪ per ripetuta inosservanza dell’orario di lavoro;
▪ per provata e non grave negligenza nello svolgimento del proprio lavoro;
▪ per mancato rispetto del divieto di fumare laddove ciò sia prescritto;
▪ per comportamento non eccessivamente scorretto verso i propri superiori, i
colleghi e la clientela;
▪ per la prima omissione di comunicazione del cambiamento di residenza,
domicilio e/o dimora;
▪ in genere per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o
obblighi di servizio che non comportino grave pregiudizio agli interessi dell'impresa.
Mancanze Punibili con la Sospensione da Lavoro e Retribuzione per un Periodo non Superiore
a 7(sette) giorni:
▪ per recidiva, entro 2(due) anni, dell’applicazione, sulle stesse mancanze, della multa;
▪ per simulazione di malattia, d’infortunio e/o di altri impedimenti che non permettano di
assolvere agli obblighi di lavoro;
▪ per aver rivolto ingiurie o accuse infondate verso altri dipendenti o titolari/dirigenti
dell’impresa;
▪ per inosservanza delle leggi, regolamenti o disposizioni inerenti alla prevenzione infortuni
e la sicurezza sul lavoro;
▪ per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe in servizio al massimo per una volta
in un anno;
▪ per assenza ingiustificata non superiore a 3(tre) giorni;
▪ per essenza ingiustificata alle visite fiscali;
▪ per rifiuto ingiustificato di eseguire ordini concernenti il proprio lavoro al massimo per una
volta in un anno;
▪ per aver commesso, in servizio, atti ai quali sia derivato un vantaggio per sé a danno
dell’impresa (sempre che la gravità dell’atto non sia diversamente perseguibile);
▪ in genere, per ripetuta negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti od
obblighi di servizio che rechino serio e grave pregiudizio agii interessi dell’impresa (sempre che la
gravità dell’atto non sia diversamente perseguibile).
Mancanze Punibili con la Sospensione dal Lavoro E Della Retribuzione per un Periodo da
8(Otto) a 10(Dieci) giorni:
▪ per graviti o recidiva, entro 2(due) anni, dell’applicazione, sulle stesse mancanze, della
sospensione non superiore a 7(sette) giorni;
▪ per reiterata assenza ingiustificata alle visite fiscali:
▪ per le omissioni, successive alla prima, di comunicazione del cambiamento di residenza,
domicilio dimora;
▪ per assenza ingiustificata superiore a 3(tre) giorni, ma inferiore a 5(cinque);
▪ per abituale negligenza nell’osservanza degli obblighi di servizio o per abbandono del posto
di lavoro al massimo per una volta in un anno;
▪ in genere, per ripetuta e reiterata negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o
regolamenti od obblighi di servizio che rechino serio e gravissimo pregiudizio agli interessi
68
dell’impresa o che procurino vantaggi a sé o a terzi (sempre che la gravità dell’atto non sia
diversamente perseguibile).
Licenziamento con o Senza Preavviso:
▪ per particolare gravità o recidiva, entro 2(due) anni, dell’applicazione, sulle stesse
mancanze, della sospensione da 8(otto) a 10(dieci) giorni;
▪ per assenza ingiustificata oltre i 5(cinque) giorni;
▪ per essere reiteratamente sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il
disimpegno delle proprie specifiche attribuzioni attinenti alla sicurezza dell’impresa o durante la
guida; per furto o danneggiamento volontario del materiale impresa;
▪ per condanna a una pena detentiva per reati infamanti comminata al lavoratore, con
sentenza passato in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del
rapporto di lavoro;
▪ per utilizzo improprio dei locali o delle attrezzature dell’impresa;
▪ mancato rispetto della clausola di riservatezza, diffusione o divulgazione di dati sensibili,
strategie aziendali o di scelte organizzative e/o politiche dell’Ente o di suoi utenti;
▪ per abbandono del posto di lavoro, per più di una volta in un anno, che implichi anche
pregiudizio all'incolumità delle persone e alia sicurezza degli impianti, nonché compimento di azioni
che implichino gli stessi tipi di pregiudizi;
▪ per insubordinazione grave e/o reiterata verso i superiori;
▪ per diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, all' interno dell’impresa;
▪ per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
4) Il licenziamento per motivi disciplinari può essere preceduto dalla sospensione cautelativa per
indagini interne all’Impresa che non potrà superare un massimo di 60 giorni. Nel periodo di sospensione
cautelativa al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione stabilita dal presente CCNL.
Procedura disciplinare
5) Non possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato formalmente l’addebito e averlo
sentito in sua difesa anche con assistenza di una O.S..
6) ln ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere
applicati prima che siano trascorsi 5(cinque) giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha
dato causa.
7) La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la
specificazione dell’infrazione commessa.
8) Il lavoratore ha la possibilità di presentare le controdeduzioni a difesa entro 5(cinque) giorni.
L’adozione del provvedimento disciplinare deve essere presa entro 30 giorni dalla scadenza del termine
assegnato al lavoratore per presentare le sue giustific azioni, salvo nel caso di sospensione cautelativa
per il quale il termine massimo è di 90(novanta) giorni. Tale decisione deve essere comunicata al
lavoratore stesso con lettera raccomandata a/r.
Art. 70 - Preavviso
69
1) Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, ad esclusione di quelli operati ai sensi dell’art. 2119
c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando
preavviso scritto con atto consegnato “brevi manu”, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e/o con le modalità previste dalla
normativa vigente.
2) I termini di preavviso per ambedue le parti sono:
Livello di
inquadramento
Anzianità di servizio
fino a 5 anni
Anzianità di servizio
oltre 5 e fino a 10
anni
Anzianità di servizio
oltre 10 anni
Quadri A e B 3 mesi 4 mesi 5 mesi
Livello I e II 2 mesi 3 mesi 4 mesi
Livello III e IV 45 giorni 2 mesi 3 mesi
Livello V e VI 1 mese 45 giorni 2 mesi
3) I suddetti giorni di preavviso si intendono di calendario
4) Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie e la malattia.
5) La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrispondere all'altra
un'indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Art. 71 - Preavviso Attivo
1) Il preavviso attivo indica un periodo caratterizzato da una condotta proattiva del datore di
lavoro che, nell’ottica di contribuire al ricollocamento del lavoratore in uscita e in una prospettiva
solidaristica del rapporto di lavoro, attiva il coinvolgimento delle Parti Sociali attrave rso gli Enti
Bilaterali.
2) In particolare, il datore di lavoro favorisce (con appositi permessi) la formazione dei lavoratori
in uscita e la realizzazione di colloqui di lavoro.
3) Nei casi di recesso del rapporto di lavoro, ad esclusione di quelli operati per giusta causa, il
datore di lavoro, con apposita comunicazione rende edotto il lavoratore, acquisito il suo consenso
scritto, dell’avvio della procedura di attuazione di cui al presente articolo.
4) Il datore di lavoro trasmette, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di recesso
del rapporto di lavoro, all’Ente Bilaterale di riferimento una comunicazione, denominata
“comunicazione di preavviso attivo”, contenente le seguenti informazioni:
▪ dati del lavoratore;
▪ data di licenziamento/dimissioni e termine del periodo di preavviso;
▪ inquadramento e mansioni svolte dal lavoratore;
▪ dati del datore di lavoro;
▪ settore merceologico di riferimento del datore di lavoro;
5) Ricevuta tale comunicazione, l’Ente Bilaterale effettua un’analisi circa la domanda di lavoro
presente fra le aziende aderenti, ed eventuali Enti convenzionati, con riferimento alle mansioni svolte
e alle competenze possedute dal lavoratore in uscita al fi ne di avviare la procedura di ricerca di nuova
occupazione.
70
6) In caso di esito negativo nella procedura di cui al comma precedente, l’Ente Bilaterale attiverà la
Rete Nazionale dei Lavori per effettuare le ulteriori ricerche di nuova occupazione fra gli Enti aderenti
alla Rete.
TITOLO IV
LE RETRIBUZIONI
Art. 72 - Retribuzioni
1) La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci individuate nel presente CCNL, da
quelle derivanti dalla contrattazione decentrata nonché da tutti gli elementi retributivi avente carattere
continuativo;
2) Sono esclusi dalla normale retribuzione i compensi per lavoro straordinario, le gratificazioni
una tantum, i rimborsi spese, il welfare aziendale e ogni elemento espressamente escluso dalle parti
del calcolo di singoli istituti contrattuali, in quanto omni comprensivo, ovvero escluso dall’imponibile
contributivo a norma di legge;
3) Per il personale con qualifica di Impiegato la normale retribuzione viene calcolata in misura
fissa non variabile in rapporto alle festività, ai permessi retribuiti, ai giorni di riposo settimanale di legge
che cadono nel periodo di paga e alla distribuzio ne dell’orario settimanale, fatte salve le condizioni di
miglior favore. Pertanto, tale retribuzione mensil e ricomprende tutti i giorni di calendario che
costituiscono il mese al quale fa riferimento
4) Per il personale con qualifica di Operaio la normale retribuzione viene calcolata sulla base delle
ore di lavoro effettivamente svolte. A livello di Impresa può comunque essere concordata la
mensilizzazione anche per i lavoratori con qualifica di Operaio
5) La quota giornaliera della retribuzione normale si ottiene dividendo l’importo mensile per il
divisore convenzionale “26”
6) La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per “ 173” per il
personale con orario normale di quaranta ore settimanali
7) In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro ed indipendente
dalla volontà del lavoratore, quest’ultimo ha diritto alla normale retribuzione per tutto il periodo della
sospensione, salvo il ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente, ove ammesso.
Tale previsione non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi
di forza maggiore;
Art. 73 - Scatti di Anzianità
Per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa aziende o gruppo aziendale il personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ha diritto a tredici scatti triennali.
Al fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre:
• dalla data di assunzione per il personale a tempo indeterminato;
• dalla data dl decorrenza dei 190 giorni per il personale a tempo indeterminato a prestazione ridotta.
Gli importi degli scatti in cifra fissa sorto determinati per ciascun Iivello di inquadramento, neIIe seguenti
misure e con le seguenti decorrenze'
Quadri € 30,00
1ᵉ Livello € 29,00
71
2º Livello € 27,00
3º Livello € 27,00
4º Livello € 26,00
5º Livello € 26,00
6° Livello Super € 25,00
6° Livello € 25,00
7ᵉ Livello € 25,00
L'importo degli scatti è corrisposto con decorrenza dal prima giorno del mese immediatamente successivo
a quella in cui si compie ił triennio di anzianità.
GII scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e auccessl4i aumenti dl merito, né
eventuali aumenti dì merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
Art. 74 - Assorbimenti
1) Fermi restando gli altri assorbimenti specificamente previsti, gli aumenti non di merito
precedentemente corrisposti possono essere assorbiti in tutto o in parte dagli aumenti dei minimi
tabellari, a meno che ciò non sia stato espressamente escluso all’atto della loro concessione.
Art. 75 - Mensilità Supplementari
Tredicesima Mensilità
1) Il lavoratore ha diritto a percepire un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione
in coincidenza con il periodo natalizio e, comunque, non oltre il giorno 22 del Mese di Dicembre;
2) Nel caso d’inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha
diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di
servizio prestati, nonché per l’eventuale frazione residua pari o superiore ai 15 giorni
3) La tredicesima mensilità può essere erogata in rate mensili, unitamente alla retribuzione
corrente, previo specifico accordo con le OO.SS. firmatarie del presente contratto (RSA/RST)
Quattordicesima Mensilità o Premio di Risultato
4) L’impresa in accordo con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL (RSA/RST) può avviare una
contrattazione territoriale o aziendale per concordare un meccanismo di valutazione del premio di
risultato, come previsto dalla contrattazione di II Livello;
5) Tale premio può essere negoziato in funzione dei parametri di produttività, redditività,
qualità, efficienza ed innovazione, che siano stati concordati e che possano essere misurati
obiettivamente attraverso il confronto, almeno semestrale, fra il datore d i lavoro e le rappresentanze
sindacali aventi diritto;
6) Il Premio di risultato consente di trasformare delle voci fisse salariali in una dinamica premiale
di produttività e della qualità. È corrisposto di norma nell’anno successivo a quello di riferimento, salve
eventuali anticipazioni, basate sugli andamenti tendenziali, che sono soggette a successivo conguaglio;
7) Tale premio è sostitutivo della quattordicesima mensilità; pertanto, nel caso in cui non sia
stato sottoscritto il Premio di Risultato, la quattordicesima mensilità non potrà essere sostituita;
8) La quattordicesima mensilità , nel caso in cui non sia stata sostituita dal premio di risultato,
deve essere erogata in unica soluzione entro il giorno 12 del Mese di Luglio e l'ammontare lordo sarà
pari alla retribuzione lorda mensile in vigore nel mese di erogazione (Giugno);
72
9) La quattordicesima mensilità, nel caso in cui non sia stata sostituita dal premio di risultato, può
essere erogata in rate mensili, unitamente alla retribuzione corrente, previo specifico accordo con le
OO.SS. firmatarie del presente contratto (RSA/RST).
Art. 76 - Corresponsione della Retribuzione - Reclami sulla Busta Paga
1) Il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione con cadenza periodica, comunque non
superiore a quella mensile da corrispondersi entro il giorno 12 del mese successivo.
2) Ove tale data coincidesse con la Domenica o giorno festivo il pagamento è effettuato il giorno
13 successivo, salvo il caso della retribuzione della mensilità di Dicembre che deve essere comunque
corrisposta entro il 12 del mese di Gennaio dell’anno succes sivo, in base al cd. “principio di cassa
allargato”, per consentire il corretto conguaglio fiscale
3) Contestualmente al pagamento della retribuzione deve essere consegnata lavoratore la busta
paga o prospetto equivalente in cui sono distintamente specificate: la denominazione dell’Impresa, dati
del dipendente, il periodo di paga cui la retribuzione si rif erisce, nonché le singole voci e gli importi
costituenti la retribuzione stessa con elencazione delle trattenute di legge.
4) Il lavoratore, fermo restando il combinato disposto dell’art. 2113 cc. come modificato dalla legge
n. 533/1973 e ss.mm.ii. potrà presentare all'Impresa i propri reclami sulla paga in forma scritta anche
tramite O.S. cui aderisce o conferisce mandato. L’azi enda è tenuta a rispondere entro un termine
massimo di 30 giorni dalla ricezione del reclamo.
Art. 77 - Trattamento di Fine Rapporto
1) In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda corrisponderà al lavoratore un
trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’Art.2120 del Codice civile e
dalla Legge n.297/1982.
2) La base di calcolo per la determinazione del TFR comprende tutte le somme corrisposte in
dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a
titolo di rimborso spese e delle indennità di trasferta e di viaggio e degli E.D.R.;
3) Ai sensi dell’art.2120 del Codice civile e dalla Legge n.53/2000, la richiesta di anticipazione di un
importo non superiore al 70% del TFR maturato, da parte dei lavoratori con almeno 8 anni di servizio in
azienda, deve essere giustificata dalla necessità di:
▪ eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche;
▪ acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con
atto notarile;
▪ spese per il matrimonio per sé o per i figli, documentato con atto pubblico;
▪ spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7 c.1 della
Legge n.1204/1971 e s.m.i..
4) Quale condizione di miglior favore, di cui all’art.4 della Legge n.297/1982, l’anticipazione potrà
essere accordata, nei limiti di cui sopra, anche per:
▪ significative ristrutturazioni apportate alla prima casa di abitazione del lavoratore, purché
idoneamente documentate.
5) Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio,
dedotti gli eventuali anticipi e dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, non oltre i
60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
73
TITOLO V
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO e SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
AZIENDALE
Art. 78 - Salute e Sicurezza sul Lavoro
1) La pratica attuazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. è volta anche a favorire la cultura di prevenzione
e protezione di ambiente, salute e sicurezza e che tale finalità, nell’ambito dell’attività sanitaria, è intesa
e rivolta non solo nei confronti degli operatori ma anche degli utenti.
2) Il D.Lgs 81/2008 nel recepire le direttive comunitarie, intende diffondere la cultura della
partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori e/o i loro
rappresentanti tramite strumenti adeguati e, pertanto ci ò rappresenta un obiettivo condiviso cui
assegnare ampia diffusione
3) Le Parti concordano sulla necessità di attuare interventi per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta rispetto a quelli minimi previsti dalla legge, per
sostenere la diffusione di buone pratiche sulla rian imazione cardiopolmonare e sulla defibrillazione
precoce nei luoghi di lavoro;
4) Le imprese che applicano il presente CCNL, anche se non obbligate dalla legge, sono tenute
all’adozione di un defibrillatore ed alla specifica formazione per i lavoratori addetti all’utilizzo (BLSD).
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
5) Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) è il soggetto che ha il compito di
controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore
di lavoro.
I lavoratori, tramite questa figura, hanno la possibilità di partecipare attivamente al sistema di
valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente di lavoro in cui operano, attraverso il meccanismo
procedimentale che deve essere adottato da tutti i dato ri di lavoro in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro e nel rispetto del cd. modello partecipativo.
6) il Rappresentante dei Lavoratori è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive e
che, in ogni caso, qualora tale elezione o designazione non avvenga, le prerogative di tale figura sono
esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito produttivo.
7) Altresì, ai fini della nomina, viene compiuta distinzione a seconda delle dimensioni dell’azienda
in cui il RLS deve essere scelto:
▪ nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il RLS viene eletto o
designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti nell’azienda o in mancanza di esse,
fra i lavoratori dell’azienda medesima;
▪ nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori
al loro interno ovvero è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto secondo
le modalità previste dalla norma appositamente redatta a disciplina di questa figura.
8) Le elezioni devono avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia
dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
9) Risulta eletto il lavoratore che ottiene il maggior numero di voti espressi; purché abbia
partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
74
10) Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno all’interno il segretario che
provvederà a redigere il verbale della elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al
datore di lavoro.
11) L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo
accessibile a tutti i lavoratori.
12) La rappresentanza dei lavoratori per sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
13) Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà
sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque
non oltre sessanta giorni dalle dimissioni, in tal caso al dimiss ionario competono sole ore di permesso
previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.
14) Per svolgere le proprie funzioni di rappresentante, il RLS deve disporre del tempo, degli
spazi e dei mezzi necessari al loro svolgimento senza tuttavia perdere la propria retribuzione e senza
subire pregiudizio alcuno a causa di esse.
15) A tutela delle proprie prerogative, il RLS è titolare delle stesse tutele previste dalla legge
per le Rappresentanze Sindacali. Per contro, deve rispettare i segreti industriali in ordine alle
informazioni presenti nel documento di valutazione e ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza
nell’esercizio delle proprie funzioni e a non rivestire la funzione di responsabile o addetto al servizio di
prevenzione, stante l’incompatibilità di questi incarichi con quella di rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza.
16) Nei casi in cui sia necessario interrompere la propria attività lavorativa per svolgere le sue
specifiche funzioni, il RLS deve darne comunicazione al Datore di lavoro con 2 giorni di anticipo firmando
una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate
17) Le Parti concordano che al fine di sviluppare salute e sicurezza sul lavoro, anche nei casi in
cui il RLS sia stato eletto o designato fra i lavoratori, è necessaria la nomina di un Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza esterno alle Imprese (RLST) con il quale il RLS deve coordinarsi al fine di
rendere effettiva la partecipazione al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente di
lavoro in cui operano;
18) Le Parti, in riferimento alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e
compatibilmente con la normativa vigente, prevedono la possibilità di applicare progetti sperimentali
per la formazione specifica ex Accordo Stato-Regioni 7.7.2016 ex art. 37 c. 1 e 2, D.Lgs n. 81/08 e dei
successivi Accordi Stato-Regioni attraverso lo svolgimento dei moduli di specializzazione ed integrativi
definiti sotto la denominazione di “agricoltura”.
19) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate compe tenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi. Le Parti concordano che la durata minima del corso di formazione è di 32
ore iniziali erogabili anche in modalità Webinar (videoconferenza) o e -learning con verifica finale di
apprendimento tramite test o colloquio orale, oltre a 20 ore di informazione specifica a cura del Datore
di Lavoro sui rischi specifici presenti in azienda, senza obbligo di rendicontazione e con verifica di
apprendimento tramite colloquio a cura dello stesso Datore di Lavoro.
20) L’aggiornamento annuale da 4 e da 8 ore come da D. Lgs. 81/08 potrà avvenire anche in
modalità Webinar (videoconferenza) o e -learning con verifica finale di apprendimento tramite test o
colloquio orale.
21) L’aggiornamento annuale dovrà avvenire anche per le aziende che impiegano meno di 15
addetti.
75
22) Le Parti firmatarie demandano l’intera gestione degli adempimenti connessi al Testo Unico
in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all’ Ente designato anche per quanto
attiene la nomina e l’attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) in
favore delle Imprese che applicano il presente CCNL e aderenti agli Enti Bilaterali.
Stress lavoro-correlato
23) Le trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro hanno costretto le Imprese a ricorrere a
cambiamenti che, se non adeguatamente monitorati, possono determinare impatti negativi sulla
qualità delle condizioni lavorative e sui livelli di tutela di salute e sicurezza sul luogo di lavoro quale
“stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o
d’infermità.
24) Le Parti concordano che è fondamentale avere nell’Impresa un ambiente fondato sulla
tutela dell’integrità psicofisica e psicosociale dei soggetti che vi operano e, quindi, nel rispetto del diritto
alla salute, alla dignità umana, alla libertà del lavoratore e ai diritti inviolabili della persona e che, anche
a livello aziendale, è necessaria l’analisi delle condizioni di lavoro e della percezione dei rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori al fine di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti
connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro.
25) I datori di lavoro, come da normativa vigente, hanno l’obbligo di valutazione del rischio da
stress lavoro-correlato e, di conseguenza, quello relativo alla gestione dello stesso da parte del datore
di lavoro. La valutazione del rischio da stress lavoro -correlato è parte integrante della valutazione dei
rischi e viene effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del Medico Competente (MC), ove nominato, e previa
consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).
26) In relazione, invece, alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto, come da
indicazioni delle autorità statali competenti, è necessario coinvolgere anche i lavoratori, attraverso le
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o, in mancanza, le Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST).
Mobbing e Straining
27) Le parti ritengono necessario individuare e contrastare all’interno dei contesti aziendali,
anche attraverso la valutazione del rischio da stress da lavoro -correlato, le condotte che incidono
sull’integrità psicosociale dei lavoratori che si estrinsecano i n tutti quei comportamenti, reiterati nel
tempo, che il datore di lavoro o i colleghi attuano, per svariate ragioni, al fine di emarginare e
allontanare un determinato lavoratore, qualunque sia il ruolo rivestito nell’Impresa.
28) A titolo esemplificativo e non esaustivo il Mobbing Verticale (Bossing) si sostanzia in abusi
e vessazioni perpetrati sistematicamente, ai danni di uno o più dipendenti da un loro diretto superiore
gerarchico con comportamenti che in concreto possono consistere in: aggressioni e rimproveri verbali;
demansionamento e dequalificazione professionale; sovraccarico di lavoro; isolamento del lavoratore;
ripetute sanzioni disciplinari; ingiustificato diniego di ferie e permessi; revoca ingiustificata di benefits
aziendali; molestie; illeciti penali.
29) A titolo esemplificativo e non esaustivo il Mobbing Orizzontale consiste nell’insieme di atti
persecutori messi in atto da uno o più colleghi nei confronti di un altro, spesso finalizzati a screditare la
reputazione di un lavoratore mettendo in crisi la sua posizione lavorativa
30) A titolo esemplificativo e non esaustivo il Low Mobbing consiste in plurime azioni che
mirano a ledere la reputazione delle figure aziendali di spicco, ad esempio, a seguito di un loro
comportamento non ritenuto idoneo dai dipendenti o per motivi futili
76
31) A titolo esemplificativo e non esaustivo lo Straining si estrinseca in azioni ostili o
discriminatorie sporadiche, prive del requisito della continuità, i cui effetti sono continui nel tempo tra
le quali la privazione immotivata degli strumenti di lavoro, l’assegnazione di mansioni incompatibili con
la situazione personale del lavoratore, il trasferimento ingiustificato in una sede disagiata, la
svalutazione dell’operato del lavoratore.
Molestie Sessuali Sui Luoghi Di Lavoro
32) Le parti si danno atto che con la presente disciplina sono recepiti i principi a cui si ispira la
Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) n. 190 sull’eliminazione della
violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra nel 2019 e recepita in Italia con la Legge
15 gennaio 2021, n. 4.
33) La legge si prefigge l’obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro
e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure
adeguate ad affrontare il problema ed a prevenire il ripetersi.
34) Le parti convengono sulla necessità di ribadire una serie di concetti fondamentali, quali:
• Per “violenza di genere”, ogni condotta violenta che abbia come risultato, un danno o una
sofferenza fisica, sessuale o psicologica;
• Per “molestie di genere”, quei comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni
connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore,
creando un clima intimidatorio, ostile e degradante;
• Per “molestie sessuali “, quei comportamenti indesiderati a connotazione e finalità sessuali
espressi in forma fisica, verbale e non verbale con l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o
di un lavoratore.
35) Al fine di prevenire e contrastare il triste fenomeno, le parti sociali non si sono limitati a ribadire
concetti astratti ma si impegnano ad individuare idonee misure di prevenzione, tra cui percorsi di
informazione, formazione e sensibilizzazione di tutto il personale, utili a promuovere, all’interno
dell’organizzazione aziendale, una cultura improntata sul rispetto della dignità umana.
Art. 79 Congedo per le Donne Vittime di Violenza di Genere
1) In base a quanto stabilito dall’articolo 24 del D. Lgs. 80/2015 la lavoratrice inserita nei percorsi di
protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di
residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi
dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
2) Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva
impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette
giorni, con l’indicazione dell’inizio e dell a fine del periodo di congedo, nonché a produrre la
certificazione di cui sopra.
Art. 80 - Lavoratori Stranieri
1) Al fine di favorire l’integrazione e di agevolare i ricongiungimenti familiari, è consentito ai lavoratori
immigrati utilizzare cumulativamente le ferie, i ROL ed i permessi loro spettanti, nonché anticipazioni del
TFR, compatibilmente con le esigenze aziendali.
77
2) Al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro le aziende forniranno tutte le informazioni
riguardanti le norme sulla sicurezza del lavoro tradotte in più lingue.
Art. 81 - Tutela della Salute e della Integrità Psico-fisica dei Lavoratori
1) Le parti, ai sensi dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300, intendono promuovere al fine di
migliorare le condizioni ambientali di lavoro, la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
2) Le aziende favoriscono ogni iniziativa tendente alla tutela della salute ed alla prevenzione degli
infortuni dei lavoratori nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme
in materia di stress lavoro-correlato, come all’articolo inerente.
3) Al fine di porre in attuazione i precedenti commi, alle RSA presenti in azienda, verranno attribuite
n. 2 ore di permessi retribuiti in aggiunta a quanto previsto nell’articolo sulla RSA, al fine di promuovere
assemblee destinate all’informazione dei lavoratori sulle tematiche, nonc hé all’ascolto dei dipendenti su
eventuali problematiche rilevate nell’ambiente di lavoro.
Art.82 - Sistemi di Videosorveglianza Aziendale
1) Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori, in ottemperanza al disposto di cui all’art.4 della Legge n.300/1970, possono
essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per
la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalle
rappresentanze sindacali aziendali.
2) In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa
regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3) In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti sopra indicati, possono essere installati previa
autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di
imprese con unità produttive dislocate negli a mbiti di competenza di più sedi territoriali, della sede
centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
4) La disposizione di cui al comma 1, dell’art.4, Legge n.300/1970 non si applica agli strumenti utilizzati
dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle
presenze.
5) Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2, dell’art.4, Legge n.300/1970 sono utilizzabili a
tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione
delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dalla
normativa vigente in materia di tutela della privacy.
TITOLO VI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE – PAGHE NAZIONALI
SCATTI DI ANZIANITA’ – ALTRE INDENNITA’
Art. 83 - Paga Base Nazionale Conglobata
78
1) Le Parti hanno concordato di rivalutare la paga base nazionale conglobata, con decorrenza
dal 01/08/2024, per ciascun livello, come dalla seguente tabella
Livelli Retribuzione
Quadro 2.239,25 €
1° livello 2.136,73 €
2° livello 1.888,04 €
3° livello 1.805,39 €
4° livello 1.635,14 €
5° livello 1.564,71 €
6° livello Super 1.531,31 €
6° livello 1.494,53 €
7° livello 1.437,30 €
2) La contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri
inferiori a quelli stabiliti per legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi
deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia minima imponibile (minimo
contrattuale e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge).
Art. 84 - Altre Indennità
Superminimo
1) Ai dipendenti che nello Svolgimento dei propri compiti abbiano dimostrato di possedere
doti di esperienza, di autonomia, di responsabilità, capacità di coordinamento e innovative,
l’Impresa può riconoscere un aumento professionale, riassorbibile o non rias sorbibile, di importo
minimo lordo mensile per tredici mensilità
Indennità di cassa
2) Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità,
qualora abbia piena e completa responsabilità di errori che comportino l’obbligo di accollarsi le
eventuali differenze, compete un’indennità di cassa e maneggio di denaro nella misura del 5%
mensile della retribuzione tabellare.
3) Qualora dovessero riscontrarsi ammanchi di Cassa la discordanza dovrà essere
tempestivamente contestata al lavoratore che potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa, per
iscritto, al datore di lavoro nei 5 giorni successivi.
Art. 85 - Classificazione del Personale
QUADRI
79
Appartengono alla categoria dei Quadri, I prestatori di lavoro subordinato, esclusi I dirigenti, che svolgano
con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e
l'attuazione dagli obiettivi dell’impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in
organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:
• abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella
conduzione e nel coordinamento di risorse s persone, in settori o servizi di particolare complessità
operativa
Ovvero
• siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad assumere responsabilità ad
elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante
Importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell‘impresa, verificandone la fattibilità
economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di Impostazione sia In quella di
sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
L’attribuzione della categoria dl Quadro, secondo la disciplina del presente contratto, sarà comunicata per
iscritto dalle aziende ai lavoratori interessati.
Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo
miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la formazione e
l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori.
L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di
lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il
periodo di sei mesi.
Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza
legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti
direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri
contro Il rischio di responsabilità civili verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie
funzioni.
Il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto
agli interessati con un preavviso di 40 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico. In
altre ipotesi i lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo dl 9 mesi, il
rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello
occupato nella località di provenienza.
Ai Quadri spetta un’indennità di funzione pari a €160,00 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da
indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole
espresse dl assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.
Primo Livello
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad elevato contenuto professionale anche con
responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono all’unità produttiva a ad una funzione organizzativa
con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
• capo di servizio o di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendite. o acquisti),
legale, capo centro elaborazione dati;
• gestore o gerente di filiale;
80
• sistemista di centro elaborazione dati.
Secondo Livello
A questo livello appartengono livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi
e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con
carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
• ispettore;
• responsabile controllo qualità, responsabile sistema qualità;
• corrispondente di concetto con conoscenza di lingue estere;
• capo di reparto;
• contabile con mansioni dl concetto a primanotista;
• segretario di direzione con mansioni di concetto;
• consegnatario responsabile di magazzino;
• agente esterno consegnatario delle merci;
• determinatore di costi;
• Spedizioniere patentato;
• chimico di laboratorio;
• interprete a traduttore simultaneo;
• Altre qualifiche del valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
Terzo Livello
A questo livello appartengono i lavoratori cha svolgono mansioni dl concetto o prevalentemente tali che
comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, ai lavoratori specializzati provetti che,
in condizioni di autonomia operativa nell'a mbito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano
una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e
tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
• impiegati ed operai che per lo svolgimento della loro funzione necessitano della
conoscenza di lingue estere;
• addetto a pratiche doganali e valutarie;
• operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il preposto alla efficienza e al
funzionamento degli impianti con piena autonomia operativa;
• capo-operaio intendendosi per tale il responsabile di tutte le maestranze;
• conducente di autotreno, autoarticolato e autocarro di peso lordo superiore a 150 q.li, anche con
mansioni di controllo del sistema frigorifero/conservazione e il disbrigo di operazioni doganali e simili;
• coordinatrice di linee produttiva;
• magazziniere responsabile della merce in entrata ed in uscita;
• controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
Quarto Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative
operazioni complementari, nonché, ì lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze
tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
81
• contabile d'ordine;
• cassiere;
• traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
• operatore sistemi informatici;
• magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;
• addetto a mansioni d’ordine di segreteria;
• magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;
• addetto a mansioni d’ordine di segreteria;
• propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere
scientifico;
• conducente dl automezzi di peso lordo superiore a 50 q.li;
• capo settore preposto alla guida tecnica della lavorazione di più banchi o cicli produttivi;
• operaio specializzato intendendosi par tale l’addetto agli impianti di refrigerazione,
inumidimento, riscaldamento, essiccazione, torrefazione e ingiallimento, senza autonomia
operativa;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione (es. elettricista, aggiustatore meccanico).
• campionarista; addetto alla durata-vita del prodotto e verificatore delle specifiche di
prodotto;
• carrellista (dal 1 luglio 1989).
• capo banco (nelle realtà aziendali dove non sia già presente la figura di cui al numero 9)
Quinto Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste
normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico- pratiche, comunque conseguite, e cioè:
• Fatturista;
• addetto al controllo delle vendite;
• pratico di laboratorio chimico;
• archivista, protocollista;
• addetto al controllo ed alla verifica delle merci;
• addetto al centralino telefonico e/o alla reception;
• autista: conducente di automezzi di peso lordo inferiore ai 50 quintali e di autovettura;
• capo banco;
• Capo linea;
• Stivatore di carichi per la conservazione e la spedizione, addetto abitualmente alla
disposizione dei carichi nelle celle e su vagoni (autocarri, ecc.)
• Operaio qualificato intendendosi per tale: falegname, carpentiere, meccanico;
• Addetto qualificato al controllo di settore e di ciclo produttivo con capacità di impartire
conoscenze acquisite nell’ambito di mansioni espletate nel 6° livello;
• Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
82
Sesto Livello Super
A questo livello appartengono i lavoratori stagionali che:
• abbiano prestato per almeno cinque anni civili (1• gennaio - 31 dicembre) consecutivi,
presso la stessa azienda, attività lavorativa annuale, in uno a più periodi, e per non meno di 40
mesi di assunzione (anche frazionati);
• abbiano svolto nell’indicato periodo una polivalenza di funzioni (per polivalenza si intende
almeno due funzioni), che si concreta con lo svolgimento né occasionale, né saltuario, di più
mansioni previste nella declaratoria del 6°IivelIo;
• una volta maturate le condizioni di accesso di cui ai punti 1 e 2, al fine del mantenimento
della qualifica, il prestatore di lavoro, nell‘anno civile (1º gennaio - 31 dicembre) precedente la
nuova assunzione, dovrà comunque potar vantare un rapporto di lavoro con la stessa azienda di
almeno 6 mesi di assunzione prestati anche in uno o più periodi
• tutti i lavoratori che alla data del 31 dicembre di ogni anno raggiungono i suddetti requisiti
avranno diritto al riconoscimen1o del 6° livello super a decorrere dal 1ᵉ gennaio successivo
Sesto Livello
A questo livello appartengono I lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici
conoscenze pratiche, e cioè:
• addetto al lavorò di cernita, pulitura, selezione, calibratura sia a mano sia a macchina, di
frutta fresca, ortaggi, patate e agrumi;
• addetto a lavori di confezionamento, Impacco, imballaggio, ingabbiettatura, inchiodatura e
legatura, sia a mano sla a macchina, dl frutta fresca, ortaggi, patate ed agrumi;
• addetto alla cernita, pulitura, selezione, calibratura, sgusciatura, tostatura, accoppiatura
confezionamento sia a mano sia a macchina della frutta fresca;
• addetto alla cernita, selezione, pulitura, calibratura, sgambatura, sgusciatura, tostatura,
accoppiatura, snocciolatura, pelatura, sezionatura, surgelamento, condizionamento della frutta
fresca, frutta secca, ortaggi, patate e agrumi;
• raccoglitore In campagna di frutta fresca e secca, ortaggi, patate, patate da semina ed
agrumi;
• usciere;
• conducente di motofurgone;
• conducente di motobarca;
83
• guardiano del deposito; guardiano notturno;
• fattorino;
• custode;
• Addetto al carico e scarico;
• altra qualifica di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
Settimo Livello
A questo livello appartengono ì lavoratori che svolgono mansioni di pulizia e comunque non addetti alla
produzione:
• addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici.
• Addetti ai punti 2 o 4 o 5 del VI livello per i primi due mesi dl lavoro nel settore in una
logica formativa par l’acquisizione delle professionalità.
Per AICAST Per FESICA CONFSAL
Per ASSIMPRESEITALIA NAZIONALE Per CONFSAL Pesca Agroalimentari
Per CONFSAL