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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 19277/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 5286 / 20 1 6 R.G. propost o da : Nicandro (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), Filomena (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Silvestri e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla via G. Ramusion. 6, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 5286/2016a.c.23/ 5 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore quale legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege; –intimata – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG.

MOLISE , n. 28 / 4 /1 5 , depositatain data 19/1/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 23 maggio 2024 ; Rilevato che: Con avviso di liquidazione e rettifica n. 2003IV001549000 notificato in data 26/7/2007, l’Agenzia delle Entrate rideterminò il valore di cessione di un terreno oggetto di atto di compravendita stipulato in data 23/7/2003, con il quale Nicandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “i contribuenti” o “gli odierni ricorrenti” ) vendettero un terreno sito nel Comune di Venafro catastalmente identificato dalla particella 1139, lottizzato in data 11 dicembre 2002.

L’ufficio, sulla scorta di una perizia di stima dell’Agenzia del Territorio, rettificò, ai fini dell’imposta di registro, il valore del terreno in euro 578.000, a fronte di un corrispettivo dichiarato in atto pari ad euro

260.000. Tale avviso di liquidazione e rettifica fu annullato dalla C.T.P. di Isernia, con sentenza confermata dalla C.T.R. di Campobasso, passata in giudicato.

Nel corso del 2008, l’ufficio emise tre avvisi di accertamento notificati, rispettivamente, agli odierni ricorrenti in qualità di venditori del terreno.

Con tali atti impositivi, l’Agenzia delle Entrate rideterminò anche ai fini delle imposte dirette il medesimo valore di cessione, ripartendolo pro r.g. n. 5286/2016a.c.23/ 5 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quota tra i venditori (1/6 ciascuno ai signori Silvestri e 4/6 alla signora Vallone), senza allegare all’atto né produrre in giudizio la perizia di stima dell’Agenzia del Territorio.

L’ufficio accertò l’emersione di una plusvalenza in capo a ciascun venditore pari alla differenza tra il valore di cessione rideterminato ed il valore del terreno alla data della lottizzazione, ipotizzata come avvenuta nell’anno 2001.

Per quanto riguarda la porzione di 3/6 già appartenente alla Vallone, poiché da lei acquistata in comproprietà con il coniuge defunto, la plusvalenza fu calcolata rispetto al valore nel quinto anno antecedente l’ipotetica data di lottizzazione, cioè nel 1996.

I contribuenti proposero distinti ricorsi dinanzi alla C.T.P. di Isernia, che, riunitili, in base ad una C.T.U. li accolse per la parte eccedente la somma di euro 314.500(valore attribuito dal C.T.U.).

La C.T.R. del Molise confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza d’appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, depositando un mero atto di costituzione.

Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Nullità e/o inesistenza giuridica della sentenza per omessa motivazionein violazione dell’art.111 Cost., nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 36 comma 2 n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 156 comma 2 c.p.c., dell’art. 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.”, i contribuenti censurano la sentenza impugnata perché sostanzialmente incomprensibile. r.g. n. 5286/2016a.c.23/ 5 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 68 Tuir in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento alla rettifica del corrispettivo effettuata sulla base del valore normale”, i contribuenti censurano la sentenza impugnata perché confermativa rispetto a quella di primo grado che, ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile ex artt. 67 e 68 Tuir, l’ha calcolata sulla base di un valore normale del terreno al tempo della vendita del tutto sganciato dal corrispettivo incassato dai venditori odierni contribuenti, senza che vi fossero elementi gravi, precisi e concordanti circa l’incasso da parte dei contribuenti di un corrispettivo maggiore rispetto a quello pattuito in contratto.

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e/o omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla determinazione di ulteriore Irpef calcolata a tassazione separata in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.”, i contribuenti censurano la sentenza impugnata per non aver esaminato la questione, dedotta sin dal primo grado, relativa alla duplicazione d’imposta della medesima plusvalenza in capo alla Vallone, una volta assoggettata a tassazione ordinaria ed un’altra volta assoggettata a tassazione separata.

4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e/o omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla determinazione del costo di acquisizione del terreno in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.”, i contribuenti censurano la sentenza impugnataper non aver esaminato la questione della illegittima determinazione, ai sensi dell’art. 68 Tuir, del costo di acquisto del terrenooltre che del computo dei costi di successione. r.g. n. 5286/2016a.c.23/ 5 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’erroneo computo delle spese di successione, secondo i contribuenti, la determinazione del valore iniziale del terreno con riferimento alle quote di successione ereditariaavrebbe dovuto essere effettuata con riferimento alla data di approvazione della delibera di lottizzazioneda parte della Giunta comunale (11/12/2002) e non con riferimento al 2001.

Del pari erronea ed illegittima sarebbe stata la determinazione del valore della quota già in comproprietà de lla Vallone , effettuata con riferimento al quinto anno precedente la lottizzazione, sulla cui contestazione né la C.T.P. né la C.T.R. avrebbero dato risposta.

4.1. I primi quattro motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.

La sentenza impugnata è gravemente deficitaria dal punto di vista motivazionale, limitandosi a confermare, sostanzialmente in maniera acritica, la sentenza di primo grado.

Sussistono inoltre i vizi denunciati con i motivi secondo, terzo e quarto, sicché la Corte di Giustizia Tributaria territoriale, in sede di rinvio, dovrà non solo corredare la decisione di una adeguata motivazione, ma dovrà anche considerare che al fine della determinazione delle plusvalenze occorre verificare l’entità del corrispettivo realmente percepito dai contribuenti, che non necessariamente corrisponde a quello indicato in contratto, ma la cui quantificazione non può prescindere da un sapiente governo di tutti gli elementi probatori, anche presuntivi, rilevanti, senza che si possa sovrapporre automaticamente il valore di mercato del terreno oggetto di compravenditaal corrispettivo percepito in sede di vendita (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 35713 del 05/12/2022, Rv. 666581 -02).

Il giudice del rinvio dovrà anche esaminare le questioni, poste dai contribuenti, relative alla duplicazione della tassazione (ordinaria e separata) operata nei confronti della Vallone, nonché quelle relative al r.g. n. 5286/2016a.c.23/ 5 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tempo in relazione al qualel’amministrazione ha determinato il valore di acquisto del terreno e ai costi (in relazione agli oneri successori) sostenuti, tenendo conto che la Vallone, oltre che erede pro quota in relazione alla successione del coniuge, era già comproprietaria per la metà dello stesso terreno.

5. L’accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti due.

6. In conclusione, la sentenza deve esserecassata.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie iprimi quattro motivi di ricorso, assorbiti i restanti.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla C.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 5286 / 20 1 6 R.G. propost o da : Nicandro (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), Filomena (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Silvestri e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla via G. Ramusion. 6, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 5286/2016a.c.23/ 5 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore quale legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege; –intimata – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. MOLISE , n. 28 / 4 /1 5 , depositatain data 19/1/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 23 maggio 2024 ; Rilevato che: Con avviso di liquidazione e rettifica n. 2003IV001549000 notificato in data 26/7/2007, l’Agenzia delle Entrate rideterminò il valore di cessione di un terreno oggetto di atto di compravendita stipulato in data 23/7/2003, con il quale Nicandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “i contribuenti” o “gli odierni ricorrenti” ) vendettero un terreno sito nel Comune di Venafro catastalmente identificato dalla particella 1139, lottizzato in data 11 dicembre 2002. L’ufficio, sulla scorta di una perizia di stima dell’Agenzia del Territorio, rettificò, ai fini dell’imposta di registro, il valore del terreno in euro 578.000, a fronte di un corrispettivo dichiarato in atto pari ad euro 260.000. Tale avviso di liquidazione e rettifica fu annullato dalla C.T.P. di Isernia, con sentenza confermata dalla C.T.R. di Campobasso, passata in giudicato. Nel corso del 2008, l’ufficio emise tre avvisi di accertamento notificati, rispettivamente, agli odierni ricorrenti in qualità di venditori del terreno. Con tali atti impositivi, l’Agenzia delle Entrate rideterminò anche ai fini delle imposte dirette il medesimo valore di cessione, ripartendolo pro r.g. n. 5286/2016a.c.23/ 5 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quota tra i venditori (1/6 ciascuno ai signori Silvestri e 4/6 alla signora Vallone), senza allegare all’atto né produrre in giudizio la perizia di stima dell’Agenzia del Territorio. L’ufficio accertò l’emersione di una plusvalenza in capo a ciascun venditore pari alla differenza tra il valore di cessione rideterminato ed il valore del terreno alla data della lottizzazione, ipotizzata come avvenuta nell’anno 2001. Per quanto riguarda la porzione di 3/6 già appartenente alla Vallone, poiché da lei acquistata in comproprietà con il coniuge defunto, la plusvalenza fu calcolata rispetto al valore nel quinto anno antecedente l’ipotetica data di lottizzazione, cioè nel 1996. I contribuenti proposero distinti ricorsi dinanzi alla C.T.P. di Isernia, che, riunitili, in base ad una C.T.U. li accolse per la parte eccedente la somma di euro 314.500(valore attribuito dal C.T.U.). La C.T.R. del Molise confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, depositando un mero atto di costituzione. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Nullità e/o inesistenza giuridica della sentenza per omessa motivazionein violazione dell’art.111 Cost., nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 36 comma 2 n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 156 comma 2 c.p.c., dell’art. 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.”, i contribuenti censurano la sentenza impugnata perché sostanzialmente incomprensibile. r.g. n. 5286/2016a.c.23/ 5 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 68 Tuir in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento alla rettifica del corrispettivo effettuata sulla base del valore normale”, i contribuenti censurano la sentenza impugnata perché confermativa rispetto a quella di primo grado che, ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile ex artt. 67 e 68 Tuir, l’ha calcolata sulla base di un valore normale del terreno al tempo della vendita del tutto sganciato dal corrispettivo incassato dai venditori odierni contribuenti, senza che vi fossero elementi gravi, precisi e concordanti circa l’incasso da parte dei contribuenti di un corrispettivo maggiore rispetto a quello pattuito in contratto. 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e/o omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla determinazione di ulteriore Irpef calcolata a tassazione separata in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.”, i contribuenti censurano la sentenza impugnata per non aver esaminato la questione, dedotta sin dal primo grado, relativa alla duplicazione d’imposta della medesima plusvalenza in capo alla Vallone, una volta assoggettata a tassazione ordinaria ed un’altra volta assoggettata a tassazione separata. 4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e/o omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla determinazione del costo di acquisizione del terreno in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.”, i contribuenti censurano la sentenza impugnataper non aver esaminato la questione della illegittima determinazione, ai sensi dell’art. 68 Tuir, del costo di acquisto del terrenooltre che del computo dei costi di successione. r.g. n. 5286/2016a.c.23/ 5 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’erroneo computo delle spese di successione, secondo i contribuenti, la determinazione del valore iniziale del terreno con riferimento alle quote di successione ereditariaavrebbe dovuto essere effettuata con riferimento alla data di approvazione della delibera di lottizzazioneda parte della Giunta comunale (11/12/2002) e non con riferimento al 2001. Del pari erronea ed illegittima sarebbe stata la determinazione del valore della quota già in comproprietà de lla Vallone , effettuata con riferimento al quinto anno precedente la lottizzazione, sulla cui contestazione né la C.T.P. né la C.T.R. avrebbero dato risposta. 4.1. I primi quattro motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati. La sentenza impugnata è gravemente deficitaria dal punto di vista motivazionale, limitandosi a confermare, sostanzialmente in maniera acritica, la sentenza di primo grado. Sussistono inoltre i vizi denunciati con i motivi secondo, terzo e quarto, sicché la Corte di Giustizia Tributaria territoriale, in sede di rinvio, dovrà non solo corredare la decisione di una adeguata motivazione, ma dovrà anche considerare che al fine della determinazione delle plusvalenze occorre verificare l’entità del corrispettivo realmente percepito dai contribuenti, che non necessariamente corrisponde a quello indicato in contratto, ma la cui quantificazione non può prescindere da un sapiente governo di tutti gli elementi probatori, anche presuntivi, rilevanti, senza che si possa sovrapporre automaticamente il valore di mercato del terreno oggetto di compravenditaal corrispettivo percepito in sede di vendita (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 35713 del 05/12/2022, Rv. 666581 -02). Il giudice del rinvio dovrà anche esaminare le questioni, poste dai contribuenti, relative alla duplicazione della tassazione (ordinaria e separata) operata nei confronti della Vallone, nonché quelle relative al r.g. n. 5286/2016a.c.23/ 5 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tempo in relazione al qualel’amministrazione ha determinato il valore di acquisto del terreno e ai costi (in relazione agli oneri successori) sostenuti, tenendo conto che la Vallone, oltre che erede pro quota in relazione alla successione del coniuge, era già comproprietaria per la metà dello stesso terreno. 5. L’accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti due. 6. In conclusione, la sentenza deve esserecassata. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie iprimi quattro motivi di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla C.G.
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