CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36644/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; Considerato che l'imputato, mediante l'unico motivo di ricorso, contesta il raggiungimento nei gradi di merito della prova della sua responsabilità penale per il fatto ascritto in quanto fondata esclusivamente sul riconoscimento dello stesso, da parte degli agenti di polizia giudiziaria, nelle immagini videoregistrate dalle telecamere di sorveglianza; Considerato che si tratta di doglianza reiterativa di quella già disattesa con congrua motivazione dalla Corte territoriale (pag. 2-3) e che peraltro la stessa è manifestamente infondata alla luce della costante giurisprudenza di legittimità per la quale il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato una fotografia o un immagine del soggetto, si dica certo della sua identificazione (v., ex multis, Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Rv. 277635 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso