CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13546/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trieste che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere. 1.1.Con unico motivo deduce il malgoverno degli artt. 274, lett. c), e 275- bis cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione illogica in ordine alle esigenze cautelari special-preventive, ritenute sussistenti nonostante la spontanea costituzione in carcere, l'ammissione degli addebiti, la propria incensuratezza. Non è sufficiente, annota, desumere l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari dal solo inserimento in un contesto delinquenziale avuto, invece, riguardo al contesto socio-ambientale di provenienza (abitazione, moglie e figli) e l'assenza di elementi dai quali desumere che dopo il mese di febbraio 2022 avesse continuato a delinquere. Nè si comprende la ragione della mancata sostituzione con la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.nei confronti del ricorrente è stata applicata la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato di aver ricevuto, in concorso con altra persona, venti chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina quale partita di "prova" in vista di una futura e più rilevante cessione (trecento chilogrammi); 3.2.il fatto, contestato come commesso il 22 febbraio 2022, era emerso a seguito di indagini relative a un traffico internazionale di sostanze stupefacenti gestito da un cartello colombiano che, si legge nell'ordinanza impugnata, aveva «ideato, preparato ed eseguito l'importazione in Italia, nel complesso, di oltre quattro tonnellate di cocaina (avente un principio attivo alto, tra il 60 ed il 74%) destinata ad altrettanto pericolose organizzazioni criminali locali (quella di riferimento del Megna opera in Calabria)»; 3.3.quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ne ha desunto l'esistenza (sotto il profilo del pericolo di recidiva) in base alle seguenti considerazioni: a) l'oggettiva, notevole gravità dei fatti e l'inverosimiglianza che la loro consumazione possa esser stata affidata a persone sconosciute, che non avessero dato prova di affidabilità; b) l'importanza rivestita dal Megna nella sua organizzazione criminale di riferimento (avendo egli già autonomamente concordato e pianificato l'acquisto di altri tre quintali di cocaina); c) le sue precarie condizioni economiche, che costituiscono persistente motivo a delinquere; d) l'irrilevanza della spontanea costituzione in carcere dovuta non a resipiscenza ma a mero calcolo opportunistico, come si evince anche dall'atteggiamento tenuto in sede di interrogatorio reso al PM durante il quale si è limitato ad ammettere gli addebiti, senza fornire alcun valido contributo per l'individuazione dei correi; 3.4.quanto all'idoneità della sola custodia cautelare in carcere a far fronte alle esigenze cautelari, il Tribunale ha posto in rilievo lo stabile inserimento del ricorrente «nei pericolosissimi gruppi di narcotrafficanti di cui (è], se non Intrane[o], sicur[o] fiduciari[o]», nonché i «diversi rapporti personali intrecciati nell'ambiente della droga», così da far ritenere che anche da casa avrebbe potuto fornire il proprio «contributo, morale o materiale, alla commissione di analoghe condotte illecite mediante, ovviamente, diverse modalità operative, spendendo le loro conoscenze ed utilizzando relazioni personali per rinvenire depositi in cui occultare la droga, inviare corrieri, ecc.»; 3.5.tanto premesso, appare evidente l'intenzione del ricorrente di sollecitare una non consentita rivalutazione, nel merito, degli indici di pericolosità sociale e di adeguatezza della sola misura inframuraria dei quali non viene nemmeno dedotto il travisamento; 3.6.11 controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti in materia "de libertate" non è diverso da quello consentito in generale dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (così, esplicitamente, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391 - 01, secondo cui i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell'ambito della specifica precisione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen. Ne consegue che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e) -, e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità; Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 - 01, secondo cui in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01); 3.7.ne consegue che non sono consentite valutazioni alternative (e, in astratto, persino maggiormente persuasive) dei medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, poiché ciò non prova la natura manifesta della illogicità della motivazione adottata in sede di merito; 3.8.è necessario pertanto ribadire il costante insegnamento secondo il quale: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); 3.9.dunque, la mera illogicità della motivazione non vizia il provvedimento impugnabile con ricorso per cassazione, rilevando a tal fine la sola illogicità manifesta; la natura manifesta costituisce un limite al sindacato della Corte di cassazione, volto ad impedire la sovrapposizione del giudizio di quest'ultima a quello del giudice di merito; 3.10.orbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata si sottrae alle censure difensive non sussistendo alcun profilo di illogicità manifesta rilevabile "ictu ocu/i" nel governo degli elementi di fatto utilizzati dal Tribunale per ritenere la sussistenza delle esigenze cautelari e l'idoneità della sola misura inframuraria a farvi fronte;3.11.né il Tribunale ha fatto riferimento alla sola gravità dei fatti, avendo coniugato detta gravità con aspetti ulteriori che hanno portato%nere la condotta provvisoriamente ascritta al ricorrente come espressione di una personalità dedita al delitto e molto ben inserita in ambienti criminali di elevatissimo spessore che mal tollerano la presenza di persone inaffidabili e sconosciute; 3.12.il ricorrente, dal canto suo, non spende una sola parola sull'argomento relativo al programmato acquisto di altri tre quintali di cocaina provenienti sempre dallo stesso canale colombiano, né svolge una critica ragionata per contrastare la valutazione di opportunismo con cui il Tribunale ha giudicato la sua costituzione in carcere e il suo atteggiamento non collaborativo (non irragionevolmente ritenuto espressione di persistente adesione agli ambienti criminali di provenienza e di provata affidabilità), rendendo così anche generico il ricorso; 3.13.né, ovviamente, si pone una questione di attualità delle esigenze cautelari, essendo stata la misura adottata nemmeno quattro mesi dopo la consumazione del reato. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Canceller