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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 09610/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi prospettati nelle due impugnazioni non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione agli estremi di configurabilità dell'associazione ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990 contestata alla [OSCURATO:PERSONA] (si vedano le argométazioni spese alla pagina 3 della sentenza impugnata che succintamente riposano sulle più complete e dettagliate precisazioni offerte dalla sentenza di primo grado dalla pagina 67, il cui tenore smentiva in radice la fondatezza dei rilievi addotti con l'appello, pedissequamente ribaditi in sede di legittimità), sia in relazione alla valenza degli elementi probatori posti a sostegno del giudizio di responsabilità ascritto alla Adragna per il capo c) della rubrica (si vedano le pagine 5 e 6 che ripercorrono le emergenze acquisite a carico dell'imputata valorizzate in primo grado, smentendo i rilievi difensivi che peraltro non tengono conto del complessivo portato emergenta dai dati acquisiti anche in relazione alle risultanze dei servizi di appostamento e osservazione richiamati in sentenza); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A na Petru z Ilis [OSCURATO:PERSONA]::7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi prospettati nelle due impugnazioni non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione agli estremi di configurabilità dell'associazione ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990 contestata alla [OSCURATO:PERSONA] (si vedano le argométazioni spese alla pagina 3 della sentenza impugnata che succintamente riposano sulle più complete e dettagliate precisazioni offerte dalla sentenza di primo grado dalla pagina 67, il cui tenore smentiva in radice la fondatezza dei rilievi addotti con l'appello, pedissequamente ribaditi in sede di legittimità), sia in relazione alla valenza degli elementi probatori posti a sostegno del giudizio di responsabilità ascritto alla Adragna per il capo c) della rubrica (si vedano le pagine 5 e 6 che ripercorrono le emergenze acquisite a carico dell'imputata valorizzate in primo grado, smentendo i rilievi difensivi che peraltro non tengono conto del complessivo portato emergenta dai dati acquisiti anche in relazione alle risultanze dei servizi di appostamento e osservazione richiamati in sentenza); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A na Petru z Ilis [OSCURATO:PERSONA]::7
Sentenza Cassazione n. 09610/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris