CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 06238/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5586/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO DEL L ’ AQUILA n. 1575/2020depositata il 17/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. Nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, quanto allo svolgimento processuale, si legge quanto segue: 2. A) c on ricorso in data 19/4/2019 l ’ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza n. 56/2019 del Tribunale di Teramo che, dichiarandola tardiva, aveva rigettato l’opposizione proposta dallo stesso avverso il decreto ingiuntivo n. 1458/2016, emesso dal Tribunale di Teramo a favore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di euro 7.200,00 per canoni di locazione di un fondo rustico locato da quest’ultimo al predetto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],e non pagati. 3. B) [OSCURATO:PERSONA] si costituì chiedendo il rigetto dell ’ appello , in quanto inammissibile e comunque infondato. 4. C) C on ordinanza del 7/ 0 1/2020 la Corte d ’ Appello fissò una nuova udienza di comparizione delle parti per il 18/02/2020, invitandole a ricostruire il verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], atteso che il fascicolo d’ufficio risultava irreperibile e, conseguentemente, non era possibile verificare se l’Ambito, alla prima udienza, avessecoltivato l’istanza di sospensione. 5. D) C on ordinanza del 25/2/2020 la Corte dispose il mutamento del rito e la fissazione dell’udienza di discussione e decisione della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. per il successivo 17/03/2020, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note autorizzate. 6. E) I l Presidente della s ezione civile della Corte di Appello d ell ’ Aquila dispose con decreto che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sarebbero stati trattati solo i procedimenti per i quali era stata richiesta la sospensione di esecutorietà , con rinvio delle restanti cause al 7/7/2020. 7. F) T ale decreto non avrebbe avuto alcun riscontro da parte della Corte, tant’è che in data 16/03/2020 la cancelleria della Corte di appello comunicò alle parti che l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era rinviata d’ufficio al 7/07/2020, come risulta dal messaggio PEC notificato dalla cancelleria al ricorrente alla sua casella di posta elettronica in data 16/03/2020, che si dichiara di produrre come “Doc.1”. 8. G) A llo stesso modo la cancelleria della Corte, con messaggio PEC notificato nella casella di posta elettronica del ricorrente in data 16/06/2020 avrebbe comunicato che la causa in oggetto era stata “rinviata di ufficio al 17/11/2020”. 9. H) I n data 5 / 11 / 2020 la c ancelleria della Corte di Appello notificò al ricorrente, presso la sua PEC,due messaggi: il primo pervenuto alle ore 11:11 con il quale si comunicava che l’udienza era “rinviata di ufficio al 16/2/2020”, il secondo, pervenuto alle ore 16:56 con il quale si comunicava che la stessa udienza era “rinviata di ufficio al 17/11/2020”, come risulta dai detti messaggi pec che si producono come “Doc. 3 e 4”. 10. I) I l giorno seguente, 6/11/2020, la c ancelleria notificò al ricorrente, presso la sua casella di posta elettronica un altro messaggio con il quale veniva comunicato: “rinvio di ufficio- udienza rinviata di ufficio al 16/2/2021”. 11. L) D opo tale comunicazione del 6/11/2020 nessun ’ altra comunicazione relativa al giudizio in oggetto venne notificata presso la casella pec del ricorrente. 12. M) I l 18/11/2020 il ricorrente ricevette sulla propria posta elettronica la notifica della cancelleria con la quale veniva comunicato l’invio della sentenza n. 1575/2020 all’Agenzia delle Entrate, scoprendo dalla lettura dalla sentenza allegata e, in particolare, dal verbale di udienza allegato alla sentenza stessa, che nonostante gli fosse stato comunicato che l’udienza di discussione della causa era stata rinviata d’ufficio dal 17/11/2020 al 16/2/2021, la causa era stata invece discussa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante l’assenza del ricorrente come risulta dal verbale di udienza nel quale il nome del ricorrente risulta scritto e poi cancellato con una barra, così come la frase “non comparso”che risulta cancellata con un segno, lasciando così, irregolarmente, privo di ogni verbalizzazione il verbale stesso laddove doveva essere, viceversa, verbalizzato il nome dell’avvocato dell’appellante e se era comparso o meno mentre il difensore dell’appellante risultava, viceversa, regolarmente comparso. 13. N) C on sentenza n. 1575/2020, depositata in data 17/11/2020 , la Corte d’Appello dell’Aquila, in parziale accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata ha dichiarato ammissibile l’opposizione proposta in primo grado dall’ambito Territoriale avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Teramo, e, in parziale accoglimento della stessa, ha revocato il decreto ingiuntivo condannando l ’ appellante al pagamento in favore dell ’ odiern o ricorrente dei canoni di locazione di un fondo rustico. 14. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 15. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 16. Parte controricorrente ha depositato memoria. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con l ’ unico motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4, c.p.c., “Per nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.) e per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) e in particolare degli art.li 111 Cost., 101 c.p.c., 82 disp. att. c.p.c.”. Il ricorrente lamenta che, nonostante la comunicazione di cancelleria riguardante il rinvio d’ufficio dell’udienza di discussione e decisione della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. al 16/02/2021, la Corte territoriale ha provveduto a decidere di emettere sentenza, comunicata al ricorrente in data 18/11/2020. Da tale questione deriva la censura per nullità della sentenza o del procedimento, e per violazione delle norme in epigrafe. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che s ussiste improcedibilità del ricorso in riferimento all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., come eccepito dalla parte resistente. 3. Parte ricorrente ha allegato nel ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata il 14 dicembre 2020 (v. pag. 2, ricorso, ove si afferma “notifica il 14-12-2020”), ma unitamente al deposito dello stessoe comunque nel termine per esso prescritto non ha depositato la copia della sentenza con la relata di notifica. Lo ha fatto, invece, tardivamente ed inammissibilmente in via telematica in data 25 ottobre 2023. 4. Ora, i n conformità alla consolidata e pacifica giurisprudenza d i questa Corte (cfr., sebbene con ridimensionamento del più rigido principio di cui a Cass. Civ., SS.UU., n. 9005 del 16.04.2009, Cass. SS.UU., n. 10648 del 02.05.2017, secondo la quale: “In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio”), il ricorso deve considerarsi improcedibile per omesso deposito, nei termini di legge (artt. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c.), della relata di notificazione della decisione gravata. Si rileva che nella specie il ricorso non supera neppure la c.d. prova di resistenza di cui a Cass. n. 17066 del 2013, essendo stato notificato in data 12.02.2021, successivamente allo spirare del sessantesimo giorno (18.01.2021, lunedì) dalla data di pubblicazione della sentenza (17.11.2020). 5. Si ricorda , inoltre, che p er consolidata giurisprudenza di legittimità : “in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla (indicata) data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità. Parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. e, dall’altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio”(cfr., di recente, Cass., sez. I, ord. 25/05/2021, n. 14360; conformi Cass., sez. 6 - 2, ord. 15/09/2017, n. 21386); 6. “ Nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art.325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio”(Cass., Sez. Un., n. 21349 del 2021). 7. È palese che la ricordata giurisprudenza esclude che possa darsi rilevanza al tardivo deposito telematico effettuato da parte ricorrente. 8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è improcedibile. 9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. 10.Non si ravvisano i presupposti per la cancellazione delle espressioni sconvenienti formulata dal controricorrente con istanza ex art. 89 c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore del controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo