CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 49239/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 18/02/2020 del Tribunale della stessa città in composizione monocratica, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 424 cod. pen. - per avere, al fine di danneggiare, appiccato il fuoco a due autovetture in sosta, rispettivamente di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - e lo aveva per l'effetto condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena sospesa di mesi otto di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, con riferimento alla violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio dell'imputato, nonché dei criteri legali dettati dall'art. 635 cod. pen., dagli artt. 192, comma 3 e 533 cod. proc. pen., in relazione alla dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato. La condotta ascritta al prevenuto deve essere, più correttamente, riqualificata ai sensi dell'art. 635 cod. pen., dal momento che il fuoco appiccato dall'Ippolito non era - né dal punto di vista quantitativo, né sotto il profilo qualitativo - definibile quale fuoco di grandi dimensioni, essendo esso restato circoscritto a due sole autovetture. Carente è rimasta, altresì, la prova circa la sussistenza del pericolo di incendio, vista la natura estremamente contenuta dei danni prodottisi (tale fatto è dimostrato dall'esiguità del risarcimento corrisposto alle persone offese). Lo stesso mezzo adoperato per appiccare il fuoco - ossia, la cd. diavolina - non sarebbe stato idoneo a cagionare un vero e proprio incendio; nemmeno è apparso difficoltoso, infine, lo spegnimento delle fiamme. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, con riferimento alla violazione del diritto di difesa e dei criteri legali dettati dall'art. 62 n. 6 cod. pen., ovvero del risarcimento del danno, in relazione alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato. Risulta sostanzialmente inesistente la motivazione adottata dalla Corte territoriale, in punto di diniego dell'invocata circostanza attenuante connessa al risarcimento del danno, per essere il ristoro del danno collocabile in epoca posteriore rispetto all'instaurazione del giudizio. La difesa dell'imputato aveva infatti chiesto - con l'assenso del difensore della persona offesa - la concessione di un termine, al fine di giungere ad un perfezionamento dell'accordo transattivo; la scelta del giudicante, sostanziatasi nel disattendere tale istanza e aprire il dibattimento alla data prestabilita, dunque, non può riverberare effetti negativi a carico dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, con riferimento alla violazione del diritto di difesa e dei criteri legali dettati dall'art. 133 cod. pen., ai fini dell'applicabilità dell'art. 424 cod. pen., in relazione alla mancanza di proporzionalità della pena, che non appare adeguata al fatto. Viene censurata la motivazione adottata dai Giudici di merito, non apparendo adeguata la commisurazione del trattamento sanzionatorio, rispetto alla natura dei fatti per i quali si procede. Il reato, comunque, risulta estinto per prescrizione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. I Giudici di merito - sulla base delle risultanze investigative - hanno ritenuto integrata la fattispecie del danneggiamento seguito da incendio, applicando correttamente il principio di diritto secondo cui, ai fini della sussistenza di tale reato, occorre che la condotta dell'agente determini un pericolo di incendio. Manifestamente infondati sono sia i motivi concernenti la mancata applicazione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 6), cod. pen., sia quelli inerenti al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere dichiarata l'estinzione del reato contestato, per intervenuta prescrizione. 2. La prima doglianza, come esposto in parte narrativa, è finalizzata alla riconduzione del fatto - pacificamente ricostruito nella sua stretta materialità, oltre che del tutto incontestato, quanto a manifestazione fenomenica - sotto l'egida normativa dell'art. 635 cod. pen. 2.1. Pare opportuno, anzitutto, richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il modello legale di cui all'art. 424 cod. pen. (danneggiamento seguito da incendio) postula la volontà del soggetto attivo del reato di danneggiare, senza la previsione - ed anzi, con la esclusione - del fatto che possa derivarne un incendio; l'incendio che sorge rappresenta, allora, una conseguenza non voluta, sebbene riconducibile all'azione o omissione dell'agente. Allorquando, dunque, la volontà di quest'ultimo abbia avuto di mira il danneggiamento della cosa altrui ed egli sia stato mosso solo dalla finalità di pervenire a tale esito, pur essendone derivato un incendio, sarà configurabile il delitto di cui all'art. 424 cod. pen. (Sez. 1, n. 40175 del 01/10/2009, Isam, Rv. 245352). Il paradigma normativo del danneggiamento seguito da incendio richiede quindi, quale elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché esso non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato presenti caratteristiche talmente minimali, che da esso non possa sorgere detto pericolo; in tale ultima eventualità - così come nel caso in cui il soggetto agente, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al fine esclusivo di danneggiarla, raggiunga il risultato senza provocare né un incendio, né il pericolo di questo - resterà integrato il delitto di danneggiamento. Se, per contro, detto pericolo sorge - ovvero, se concretamente segue l'incendio - la condotta originaria, integrante una fattispecie tipica di reato contro il patrimonio, trasmoda in un delitto contro la pubblica incolumità, trovando così applicazione il modello legale ex art. 424 cod. pen. (Sez. 1, n. 16295 del 04/03/2010, Paragona, Rv. 246660; Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnoni, Rv. 260832). 2.2. Nella concreta fattispecie ora sottoposta al vaglio di questo Collegio, con motivazione del tutto priva di vizi logico-giuridici, i Giudici di merito hanno ritenuto che il prevenuto, avuto riguardo ai mezzi adoperati per raggiungere lo scopo, nonché alla diffusività del fuoco sviluppatosi e, infine, agli esiti di danno successivamente verificatisi, volesse danneggiare una delle autovetture e - sebbene non intendesse cagionare direttamente un incendio - abbia agito accettandone il serio rischio, così da porre in pericolo l'incolumità pubblica. La doglianza, in definitiva, deve essere dichiarata infondata. 3. Integrando quanto esposto in parte narrativa, può poi sottolinearsi come l'invocata circostanza attenuante del risarcimento del danno sia stata negata dal Giudice di primo grado, per essere risultata carente l'autenticazione delle sottoscrizioni dei beneficiari. La Corte di appello di Bari, invece, ha disatteso il relativo punto del gravame, in ragione della ritenuta intempestività dei due ristori, operati dall'imputato in favore delle persone offese. La Corte distrettuale, infatti, ha rilevato essere avvenuti tali ristori, rispettivamente, nei giorni 02 e 06 marzo 2018, a fronte dell'emissione di decreto di citazione a giudizio risalente al 18 dicembre 2017. 3.1. Tanto premesso, è anzitutto infondata l'obiezione difensiva sussunta nel secondo motivo, in quanto mira a ricondurre tale dichiarata intempestività alla scelta del giudice, sostanziatasi nel non concedere un rinvio alle parti, finalizzato al raggiungimento di un accordo transattivo. Non vi è chi non rilevi come alla decisione del giudice di primo grado di non differire l'udienza, naturalmente, non sia consentito assegnare la impropria funzione di spostare in avanti il termine per adempiere il termine. 3.2. Con specifico riferimento al profilo della tempestività del ristoro, pare comunque utile chiarire che - stando al dettato dell'art. 62 n. 6) cod. pen. - l'integrale risarcimento del danno deve intervenire "prima del giudizio": tale fase processuale è disciplinata dagli artt. 465 e seguenti cod. proc. pen. In ragione di tale dato testuale è stato costantemente chiarito, in sede di legittimità, come il risarcimento de quo debba intervenire - irrilevante essendo il tempo della emissione del decreto di citazione a giudizio - in un momento antecedente, rispetto alla apertura del dibattimento di primo grado (nel caso di specie, tale momento processuale è risalente al 05 marzo 2018), quest'ultimo fungendo da limite temporale invalicabile, perché l'imputato possa beneficiare di tale attenuante. Il rispetto di tale sbarramento temporale rappresenta, in sostanza, il presupposto indefettibile, affinché possa essere accordata l'attenuante del risarcimento del danno, postulando questa una dimostrazione di spontaneo ravvedimento, non subordinata al concreto andamento del dibattimento (Sez. 4, n. 30802 del 28/03/2008, Bovati, Rv. 241892; Sez. 4, n. 1528 del 17/12/2009, dep. 2010, Iacchelli, Rv. 246303; Sez. 3, n. 18937 del 19/01/2016, S., Rv. 266579). Il risarcimento del danno, inoltre, deve essere integrale ed effettivo (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, dep. 2023, Bojic, Rv. 284224) 3.3. Pur muovendo la Corte distrettuale da un assunto tecnicamente errato (in quanto, si ripete, collega all'emissione del decreto di citazione a giudizio, piuttosto che all'apertura del dibattimento, la preclusione temporale fissata per la tempestività del risarcimento) questo deve, comunque, essere considerato - almeno parzialmente - tardivo. Come sopra chiarito, infatti, uno dei due ristori si situa - sul versante temporale - in epoca posteriore, rispetto al momento della apertura del dibattimento (si è sopra chiarito come i ristori si siano verificati nei giorni 2 e 6 marzo 2018, mentre il giudizio è stato aperto il 5 marzo 2018). L'integrale risarcimento del danno prodotto dal fatto-reato, insomma, deve reputarsi non rispettoso del sopra detto sbarramento temporale. 4. Il terzo motivo attiene al trattamento sanzionatorio, censurando specificamente l'entità della pena inflitta. Tale doglianza deve essere dichiarata inammissibile, in quanto i Giudici del merito - con doppia pronuncia conforme - non hanno affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini dell'art. 133 cod. pen., le caratteristiche del fatto e la condotta serbata del soggetto. La Corte territoriale - con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria - ha dettagliatamente esposto gli elementi in forza dei quali ha esercitato i propri poteri in punto di quantificazione della pena, a tal fine valorizzando la gravità della condotta, posta in essere accettando il rischio del coinvolgimento dell'autovettura di un soggetto estraneo alla contesa, elemento sicuramente rilevante ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 5. Deve anche evidenziarsi l'intervenuta prescrizione della contestata fattispecie delittuosa. Secondo quanto riportato in rubrica, il tempus commissi delicti è fissato al 30/06/2015; il termine ordinario di prescrizione, vigente in relazione al reato ascritto, è pari a sei anni ed è aumentabile fino ad un massimo di sette anni e sei mesi, in presenza di atti interruttivi. Tale termine massimo di prescrizione risulta, quindi, vanamente spirato in data 30/12/2022. 6. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si procederà all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato contestato. P.