CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 46500/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello dì Napoli ha confermato a condanna, emessa dal Tribunale di Avellino in data 9 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 624-bis comma 1 e 3, cod. pen. (capo A), 624-bis, comma 1 e 3, in relazione all'art. 625 n. 2 cod. pen. (capo B), artt. 110 cod. pen., 55, comma 9, d. Igs. n. 231 del 2007 (capo C), alla pena di giustizia, riconosciuto il vincolo della continuazione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, relativamente all'operato riconoscimento fotografico, svolto dalla polizia giudiziaria senza garanzie e senza la indicazione dei connotati dell'imputata. La pronuncia di primo grado sarebbe, sul punto, priva di motivazione non integrata da quella di appello, pur a fronte delle critiche negative proposte con il gravame. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Si osserva che generica è la censura che sottolinea la carenza di garanzia dell'operato riconoscimento, limitandosi il ricorso a censurare l'omessa motivazione sul motivo di appello proposto, senza spiegare il contenuto di quei motivo sul punto, e riportarne le ragioni. La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso, a a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 dei 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 dei 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 dei 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). In ogni caso, si osserva che la motivazione impugnata evidenzia come la certa riferibilità della responsabilità per i due furti in abitazione contestati, all'imputata deriva anche dal reperimento, nella disponibilità della ricorrente, della refurtiva, oltre a somme di danaro delle quali non era stata in grado di spiegare la provenienza, circostanze con le quali il ricorso non si confronta, risultando anche sotto tale profilo, non specifico. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 dei 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi proposti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]