CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 12231/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 250/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma in viale [OSCURATO:PERSONA], n. 122.. –controricorrente– Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n. 2822/2018, depositata in data 10 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’ufficio finanziario – [OSCURATO:PERSONA] I – in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. l’avviso di accertamento n. 795030300823, relativo ad IRES ed IRAP per l’anno d’imposta Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRES- IRAP 2003 2003. La rettifica scaturiva dalla accertata indeducibilità di commissioni inter-company, interessi passivi, spese per consulenze legali e perdite su crediti, nonché dal mancato rispetto del criterio normale di cui all’art. 76, comma quinto, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e conseguente transfer pricing. La società impugnava il detto avviso di accertamento; il ricorso veniva accolto in primo grado; la pronuncia di prime cure appellata dall’Ufficio. La C.t.r. dell’Emilia-Romagna accoglieva parzialmente il gravame. L’ufficio proponeva ricorso per cassazione, che si concludeva con una sentenza di accoglimento del ricorso dell’ufficio ed anche (parzialmente) del ricorso incidentale della società. Il giudizio veniva tempestivamente riassunto dalla società dinanzi la C.t.r. dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione. Si costituiva anche l’ufficio. 2. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2822/2018, depositata in data 10 dicembre 2018, accoglieva il gravame, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di giudizio. 3. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Emilia-Romagna, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. La contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 aprile 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 36, comma secondo, lett. d), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha riportato acriticamente le argomentazioni di parte, omettendo ogni riferimento ed esame dei fatti e degli atti di causa e, in particolare, dei presupposti di fatto e di diritto dei due rilievi e delle difese svolte dall’Agenzia delle Entrate. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «In subordine: violazione dell’art. 73, comma quarto, TUIR (nella numerazione vigente ratione temporis) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. è giunta alla conclusione che l’Ufficio non ha rispettato i fattori di comparabilità fissati dall’OCSE e dal fisco stesso con circolare n. 32 del 22 settembre 1980, non già ponendo a raffronto i prezzi delle cessioni effettuate con la Denison con i corrispettivi di mercato, ma in base alla circostanza, del tutto irrilevante, che le tre cessioni originariamente in contestazione sono state effettuate su mercati differenti e quindi a condizioni non comparabili. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «In subordine: violazione degli artt. 75 TUIR (nella numerazione vigente ratione temporis) e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito la deducibilità dei costi derivanti da operazioni inter-company affermando che la mera esistenza delle fatture – ovvero la non dimostrata falsità delle stesse – è sufficiente a conferire rilevanza al corrispettivo pattuito. 2. Va premesso che, con memoria depositata in data 27 marzo 2023, la contribuente ha manifestato l’intenzione di aderire al condono di cui all’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130; pertanto, a seguito del tempestivo deposito dell'istanza di sospensione del processo, ai sensi dell'art.5, comma 10, della legge 31 agosto 2022 n.130, e ricorrendone i requisiti normativi, occorre provvedere in conformità, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. Sospende il processo ai sensi dell'art.5, commi 7 e 10, della legge 31 agosto 2022 n.130 f